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Trieste – L’ufficio immigrazione della Questura richiede il certificato di idoneità abitativa ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.

In una lettera al questore, otto associazioni della società civile, tra cui l’ASGI, esprimono serie perplessità su tale interpretazione della normativa sull’immigrazione.

L’ufficio immigrazione della Questura di Trieste ha consolidato una prassi in base alla quale viene richiesta l’esibizione del certificato di idoneità abitativa ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La mancata produzione da parte dello straniero del suddetto certificato costituisce motivo per rigettare il rinnovo del permesso di soggiorno.

In una lettera indirizzata al questore, otto associazioni della società civile, tra cui l’ASGI, esprimono serie perplessità verso tale interpretazione della normativa. Nella lettera si rileva che la normativa in vigore (art. 5 bis d.lgs. n. 286/98 e art. 36 bis d.P.R. n. 394/99) attribuisce al datore di lavoro l’onere, in sede di proposta di contratto di soggiorno, di dichiarare che la sistemazione alloggiativa dello straniero suo dipendente sia conforme ai parametri di idoneità. Tale onere viene effettivamente soddisfatto mediante la compilazione dell’apposito “modello Q” e sulla veridicità di quanto sottoscritto la questura e lo Sportello Unico per l’immigrazione possono eseguire dei controlli “a campione”, in base alle norme in materia di dichiarazioni sostitutive (art. art. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000). Dalla normativa, dunque, non si evincerebbe in alcun modo un obbligo del lavoratore straniero di attestare l’idoneità abitativa in sede di procedura di rinnovo del permesso di soggiorno e tale documento infatti non viene menzionato nei kit postali di rinnovo del permesso di soggiorno o in altro materiale informativo distribuito dal Ministero dell’Interno riguardante i rinnovi dei permessi di soggiorno.

Le associazioni scriventi ugualmente sottolineano come appaia assai dubbia la stessa legittimità dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 394/99, che richiede al lavoratore straniero, ai fini della stipula di un nuovo rapporto di lavoro, una condizione – l’idoneità alloggiativa- non invece richiesta al lavoratore nazionale, determinando così una palese violazione del principio di parità di trattamento in materia di occupazione di cui all’art. 10 della Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata in Italia con legge 10 aprile 1981 n. 158 e richiamata espressamente dall’art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 286/98.

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