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Ucraina – Protezione umanitaria ai coniugi: è necessario tutelare l’interesse superiore del minore a crescere ed essere accudito da entrambi i genitori

Tribunale di Bologna, ordinanze del 5 dicembre 2017

Le due ordinanze gemelle sono a favore di coniugi che si sono visti riconoscere la protezione umanitaria per “la peculiare situazione familiare del ricorrente – che vede riunita in Italia la propria famiglia composta dalla moglie e da un figlio in tenera età – tratteggia una condizione di particolare vulnerabilità per lo stesso, nell’ottica della salvaguardia dell’unità familiare e nella prospettiva di tutelare l’interesse superiore del minore a crescere e ad essere accudito da entrambi i genitori. Avendo il presente procedimento pesanti riflessi su un minore, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore e deve essere tutelata la situazione di fatto venutasi a creare“.
Analogo discorso per la madre del minore: “Si reputa dunque di dover riconoscere alla stessa la protezione umanitaria al fine di non sfaldare una famiglia che qui vi si è ricongiunta e nella prospettiva di tutelare l’interesse superiore del minore […]. Tali considerazioni trovano ad avviso della scrivente il loro fondamento in principi costituzionali (Artt. 2, 3, 10, 29, 30, 31 co. 2, 34 Cost.) e internazionali (Art. 10 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, 1966; Art. 23 Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966; Convenzione di New York sui diritti fanciullo, 1989)“.
Inoltre il Giudice ha considerato “che l’attuale svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente si ritiene costituire motivo ostativo al rimpatrio“.

– Scarica le ordinanze
1) Tribunale di Bologna, ordinanza del 5 dicembre 2017 (padre)
2) Tribunale di Bologna, ordinanza del 5 dicembre 2017 (madre)