Il permesso di soggiorno per attesa occupazione
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La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno nei confronti del lavoratore extracomunitario e dei suoi familiari legalmente soggiornanti.
Lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni, deve presentarsi, entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l’impiego e rendere dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo (...)
[ 11 novembre 2009 ] |
Scheda pratica - Permesso per asilo politico
Lo status di rifugiato viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale.
Lo straniero, che dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, può ottenere questo tipo di protezione.
Al titolare dello ‘status di rifugiato’ la Questura rilascia un permesso con motivo ’asilo politico’.
Il primo rilascio deve essere chiesto presso la (...)
[ 27 aprile 2009 ] |
Scheda pratica - Permesso per protezione sussidiaria
La protezione sussidiaria è uno status, al pari di quello di rifugiato, che viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale.
Qualora il richiedente non possa dimostrare una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che definisce chi è rifugiato, ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel (...)
[ 20 aprile 2009 ] |
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato al possesso di un visto di ingresso per motivi di lavoro in seguito a nulla osta all’assunzione o allo svolgimento dell’attività lavorativa. Dopo l’ingresso nel territorio nazionale, il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni allo Sportello Unico della provincia dove ha domicilio il lavoratore o dove si svolge l’attività lavorativa.
NB: In seguito a rilascio di autorizzazione (nulla osta) da parte dello (...)
[ 12 gennaio 2009 ] |
Scheda pratica - Dopo l’ingresso con visto per motivi di lavoro
Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta
Gli adempimenti necessari da parte del datore di lavoro e del lavoratore:
Questa procedura fa riferimento ai lavoratori autorizzati all’ingresso per motivo di lavoro in seguito a rilascio di nulla osta nell’ambito delle Quote flussi (decreto flussi)
Entro 48 ore dall’ingresso sul territorio italiano il titolare dell’alloggio ove è domiciliato il lavoratore deve inviare alle autorità la dichiarazione di ospitalità o, in caso di comodato d’uso e in caso di locazione la Comunicazione di (...)
[ 22 dicembre 2008 ] |
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