|
|
Convenzione di Ginevra del 1951
Convenzione sullo statuto dei rifugiati
Conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1954 strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 21 gennaio 1955 Entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1955
Preambolo
Le Alte Parti Contraenti,
considerando che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale hanno affermato il principio che gli uomini, senza distinzioni, devono godere dei diritti (...)
[ 16 febbraio 2004 ] |
Accordo europeo sulla soppressione dei visti per i rifugiati
Strasburgo 16 ottobre 1980
Tale Accordo tende a facilitare gli spostamenti di rifugiati residenti sul territorio degli Stati Parte. A tale fine, esso prevede che i rifugiati possono entrare senza passaporto sul territorio di un altro Stato Parte per un soggiorno della durata massima di tre mesi, ma tale accordo non si applica alle persone in viaggio per attività lucrative. E’ anche precisato che i rifugiati saranno riammessi in ogni momento sul territorio dello Stato le cui autorità hanno rilasciato i documenti di (...)
[ 24 aprile 1996 ] |
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
Del 4 novembre 1950 e successive modifiche
Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950
Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974
Emendata dal protocollo n. 11 dell’11 maggio 1994
Scarica la Convenzione in formato .pdf.
[ 1996 ] |
|
|