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Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Pubblicato nel BUR n. 34/1996
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Ambito di applicazione.
1.Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici, comprese le aziende municipalizzate dipendenti dagli Enti locali, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, delle Province o dei Comuni, nonché agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici e utilizzati per le finalità sociali proprie (...)
[ 2 aprile 1996 ] |
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