a) Concessione della cittadinanza italiana detta anche naturalizzazione – Per i cittadini stranieri nati da genitori non italiani.
La legge prevede che chi risiede in Italia regolarmente da almeno 10 anni può chiedere la cittadinanza italiana e lo Stato può concederla (art. 9 lett.f)). Si tratta, quindi, di un provvedimento discrezionale e non sussiste un obbligo automatico di concederla una volta valutata l’esistenza dei requisiti richiesti, ma vi è semplicemente l’obbligo di valutare l’opportunità, nell’interesse della comunità italiana, di concederla o meno.
I casi in cui si ha diritto di acquistare la cittadinanza italiana sono i seguenti;
- Quando un cittadino/a straniero sposa un cittadino italiano/a, convive e risiede in Italia, può presentare domanda dopo sei mesi dal matrimonio (art. 5). In questo caso la concessione della cittadinanza è un atto dovuto (a meno che non vi siano condanne per gravi delitti o sussista pericolosità sociale) sempre che non intervenga la separazione tra i coniugi prima della definizione del procedimento.
- Cittadini stranieri nati in Italia che vi hanno ininterrottamente risieduto legalmente fino ai 18 anni (art. 4, comma 2). In questo caso la legge riconosce un diritto di opzione al cittadino straniero, ovvero di dichiarare o meno di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Ciò, comunque, non pregiudica il mantenimento della cittadinanza del paese di origine a meno che la legge di questo non vieti la doppia cittadinanza.
b) Accertamento della cittadinanza italiana
Diverso è il regime legale applicabile nel caso del soggetto che ha origini italiane ed è figlio/a di madre o padre italiani. Basta che solo uno dei due genitori sia cittadino italiano al momento della nascita del figlio, perchè lo stesso acquisti automaticamente per legge la cittadinanza italiana (art. 1, lett.a)).
Può tuttavia accedere che anche nel caso appena evidenziato di soggetti nati da un genitore italiano, non sia stata effettuata la verifica relativa possesso della cittadinanza italiana. Ciò è dovuto alla circostanza che la persona è nata all’estero, i genitori non hanno chiesto la trascrizione della nascita nei registri dello stato civile in Italia e, quindi, la stessa risulta ancora straniera.
In questo caso il procedimento da effettuarsi è solo di accertamento, di ricognizione, in quanto si dovrà procedere ad una semplice verifica dell’esistenza delle circostanze che comportano fin dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.
Cosa fare – Il procedimento per l’accertamento della cittadinanza italiana può essere promosso:
- presso l’ambasciata italiana se il soggetto si trova all’estero;
- presso il comune di residenza se il soggetto abita già in Italia.
Si tratta di un provvedimento attraverso cui si accerta con efficacia retroattiva il possesso della cittadinanza italiana considerato che, come precisato, in tali casi, le persone sono già cittadini italiani in base alla legge con conseguenti diritti e prerogative degli stessi fin dalla nascita.
Per dimostrare tutto questo sono indispensabili dei certificati italiani e, di solito, la ricerca degli stessi è piuttosto faticosa perché spesso si tratta di persone nate e vissute all’estero. Risulta, quindi, necessario, contattare l’ultimo comune di residenza in Italia del genitore/i italiano, ovvero, se bisogna andare indietro nel tempo, i distretti militari o le parrocchie. La documentazione raccolta servirà a dimostrare che tra la persona che fa richiesta e i cittadini italiani in questione sussite un rapporto di parentela (madre – padre – figlio).
Dall’altro lato bisogna dimostrare la cittadinanza italiana del genitore/i al momento della nascita.
A questo riguardo la recente circolare n. 28 del 23 dicembre 2002 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno ha fatto un po’ di chiarezza.
Infatti accade spesso, specialmente per le persone che provengono dall’Argentina, considerata la difficoltà di avere assistenza presso l’Ambasciata italiana (intasata da molte pratiche e con poco personale), che per non perdere troppo tempo si preferisce presentare direttamente in Italia la domanda volta al riconoscimento della cittadinanza italiana. Il punto è che, per presentare la domanda in Italia è necessario essere residenti presso il Comune ove si presenta la richiesta stessa ed è per questo, che molti Comuni hanno inviato dei quesiti al Ministero dell’Interno per capire come comportarsi nelle situazioni appena evidenziate. La circolare n.28 del 2002 sopra citata risolve la questione stabilendo che "si debba procedere all’iscrizione nei registri anagrafici dei discendenti dei cittadini italiani per nascita in possesso di un valido permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata dello stesso o dal titolo per il quale viene concesso". Si precisa, pertanto, che l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, può essere ottenuta anche da parte di persone che non hanno un pds di carattere stabile, ma anche di durata limitata quale è, ad esempio, quello per turismo.
Quindi a seguito dell’iscrizione all’anagrafe è possibile, subito dopo, presentare la domanda.
Si evidenzia che la procedura di verifica può essere abbastanza rapida se gli accertamenti da effettuarsi non presentano particolari difficoltà, ovvero necessitare di alcuni giorni o di settimane.