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Carta di soggiorno – Possibilità di estenderla anche ai genitori a carico del lavoratore immigrato

Salve,

prima di tutto complimenti per il sito! Sono un cittadino di nazionalità serba con permesso di soggiorno per lavoro in cui sono inseriti anche mia moglie, mio figlio e mia madre. Mia madre ha 57 anni ed è invalida al 100% con la certificazione rilasciata dalla Commissione sanitaria. Siccome sono in Italia da più di 5 anni, ho un reddito sufficiente a mantenere tutti e tre i miei familiari ed anche la casa è riconosciuta idonea, volevo richiedere la carta di soggiorno. Il problema è che i nuovi kit postali per fare la richiesta non prevedono lo spazio per inserire il nome del genitore, ma solo quelli per il coniuge e i figli a carico. Eppure mi risulta che anche mia madre ha diritto alla carta di soggiorno perché è a mio carico e perché è già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro collegato al mio. Siccome senza carta di soggiorno mia madre non può ricevere l’assegno di invalidità, a cui avrebbe diritto, vorrei sapere come posso superare questo ostacolo.

Vi ringrazio per il prezioso aiuto,
cordiali saluti

La legge prevede infatti che sua madre abbia diritto ad ottenere la carta di soggiorno (ora chiamata Permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo) in quanto familiare a suo carico avente diritto al ricongiungimento familiare così come prescritto dal novellato art 29 del Testo Unico (modificato il 15 febbraio 2007 con l’entrata in vigore del D. Lgs 5/2007).

Tuttavia, come lei stesso ha riscontrato, la modulistica attualmente esistente (i kit postali a lettura ottica) non permette di inserire il nominativo del genitore o dei genitori per la richiesta della carta di soggiorno, ma solo quello del coniuge e dei figli minori a carico.

Il consiglio che le diamo è di compilare ugualmente il kit, allegando nella busta anche i documenti riguardanti sua madre (fotocopia del passaporto, copia dell’attuale permesso di soggiorno per motivi di famiglia in suo possesso, copia del documento di invalidità) e i documenti riguardanti la sua disponibilità di reddito, la dichiarazione di mantenimento, il certificato di idoneità alloggiativa.

E’ purtroppo prevedibile che la sua domanda, ritenuta anomala dal software del Ministero, sarà bloccata e come minimo subirà un ritardo aggiuntivo. Possiamo ipotizzare che prima della convocazione presso la Questura le venga recapitata la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ossia l’avviso che è in corso il procedimento di rifiuto della domanda, dandole i consueti 10 giorni di tempo previsti dall’art. 10 della legge 241/1990 per inviare le sue osservazioni riguardanti la situazione. In questo caso potrà sostenere le sue ragioni in forma scritta e richiedere un incontro, auspicando che l’ufficio dimostri attenzione. E’ però altrettanto probabile che le venga comunicato un rifiuto dell’istanza per irregolarità dei requisiti al momento della convocazione in Questura. In questo caso dovrà presentare un ricorso davanti al Tribunale ordinario del luogo di residenza o di domicilio (Art 30, Dlgs 286/1998), che avrebbe un palese fondamento ed un esito positivo.

[ lunedì 8 ottobre 2007 ]

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