Gentile redazione di Melting Pot,
la richiesta del contratto di lavoro a tempo indeterminato ai fini del rilascio della carta di soggiorno nasce da una circolare del ministero degli interni del 4/4/01 n. 300/C/2001/355/P/12.214.9/1^DIV.
Molte questure dopo l’uscita del regolamento di attuazione, entrato in vigore solo nel novembre 1999, avevano chiesto al ministero di chiarire il significato dell’art. 9 del t.u. nella parte in cui afferma che il richiedente la carta di soggiorno deve essere “titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi”, non condividendo l’interpretazione letterale che è facilmente desumibile dal dettato legislativo.
Il ministero degli Interni nella circolare al punto 1) risponde testualmente: “Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interessato in ordine alla natura giuridica del rapporto di lavoro in questione, ha accertato che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato …non può essere considerato un contratto che presuppone un numero indeterminato di rinnovi, in quanto le offerte di lavoro, strettamente connesse alle esigenze del mercato del lavoro, appaiono imprevedibili a priori…Di conseguenza, essendo il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato frutto dell’instaurazione di tale rapporto lavorativo, nonché, da quanto illustrato, titolo che non implica fin dal suo rilascio la possibilità di ottenerne un numero indeterminato di rinnovi, si ritiene, secondo il parere reso dal Ministero del Lavoro, che la carta di soggiorno per cittadini extracomunitari non possa essere rilasciata agli stranieri muniti di tale permesso di soggiorno.”
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato nel nostro ordinamento non esiste come tipologia a sé, ma rientra in quella generale del permesso di soggiorno per lavoro dipendente, e lì rimane in presenza di un rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato. Altra cosa sono i permessi di soggiorno per lavoro stagionale o ex art. 27 (casi particolari) che attribuiscono ai cittadini che ne sono titolari status molto più deboli.
A mio avviso, la circolare risente del dibattito che di lì a pochi mesi si sviluppò nel nostro Paese e che portò alle modifiche legislative introdotte dalla Bossi Fini.
Contiene, infatti, sul piano amministrativo, diversi elementi di un retroterra culturale che intendeva legare strettamente il diritto di soggiorno al rapporto di lavoro e che ha poi determinato la modifica dell’art. 22 del t.u., con la riduzione da 1 anno a 6 mesi della durata del permesso per attesa occupazione, e l’introduzione del famigerato “contratto di soggiorno”.
Tornando alla carta di soggiorno, nel nuovo art. 9 del t.u. non compare più il riferimento ad “un numero indeterminato di rinnovi”. Di conseguenza, essendo stata abrogata questa parte della norma, viene meno anche il “chiarimento” della circolare.
Pertanto, le questure non dovrebbero più richiedere il contratto di lavoro a tempo indeterminato come requisito per il rilascio della carta di soggiorno e se lo fanno non possono appellarsi alla circolare, il cui punto 1) non risulta più applicabile.
Paolo Fasano
U.O. Politiche per l’immigrazione del Comune di Ravenna