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Note sul diritto di voto agli immigrati

Settembre 2003

A cura dell’avvocato Roberto Faure, associazione Città Aperta di Genova

Le seguenti note riguardano la possibilità giuridica di attribuire l’elettorato amministrativo attivo e passivo agli stranieri residenti nell’ente locale territoriale e nel paese in generale.
Senza pretesa di completezza, si vuol far riferimento, tra l’altro, al nuovo quadro normativo determinato dalla modifica del titolo V della costituzione e dalla recente legislazione sulla condizione giuridica dello straniero, nonchè dai vincoli internazionali assunti dall’Italia. Prendiamo le mosse dalla parziale modifica della gerarchia delle fonti, di cui la dottrina giuridica ha preso atto.

-  I regolamenti e (a fortiori) gli Statuti Comunali sono fonti sub primarie (Man. di dir. Pubb, CASSESE + 4, Milano, 2001, ed. Giuffrè, pag. 22) “con la stessa forza legislativa di quelle primarie … vincolate nel loro contenuto alla osservanza dei principi delle norme primarie”.

1) Sui “principi delle norme primarie” in materia di diritto di voto degli stranieri:

-  Non è “principio della legge” la riserva del voto ai soli italiani alle elezioni amministrative (vincolante per le fonti sub-primarie), infatti votano in Italia i cittadini della Unione Europea nelle elezioni amministrative;

-  Art. 6 Dec .Lgs. 267/2000, T.U.E.L., lo Statuto deve specificare “… le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze … della partecipazione popolare …”. Nella comune accezione, il voto è una delle più rilevanti forme di partecipazione; d’altro canto una interpretazione attuale del termine minoranze non può non includere gli immigrati, in Italia come in ogni paese.

-  Art. 8 Dec .Lgs. 267/2000, T.U.E.L. anzidetto, comma 5: “Lo statuto, ispirandosi ai princìpi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.”: sui “principi di cui … al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286” si richiama quanto infra riguardo l’art. 9 del D. Lgs. 286/1998; se il richiamo al T.U. sull’immigrazione Dec. Lgs. 286/1998 non vuole essere ridondante, ma frutto di volontà espansiva dei diritti dell’uomo com’è programma costituzionale (art. 2 Cost.), è inevitabile interpretare la norma come riferita al voto degli stranieri.

-  Il Decr. Legisl. 268/1998 anche come modificato prevede per gli immigrati “pari diritti” etc., nonché la partecipazione alla vita pubblica locale.

-  L’art. 9 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), prevede espressamente il diritto di voto per gli stranieri extra UE.

“Art. 9. Carta di soggiorno.(...)
comma 4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:
(...)
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l’elettorato quando previsto dall’ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.”

2) Sull’efficacia della Convenzione di Strasburgo

L’art. 9 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ammette il diritto di voto “quando previsto dall’ordinamento”, senza rinvii ad una particolare fonte normativa, e quindi anche allo Statuto dell’ente locale. La norma fa proprio il contenuto della Convenzione di Strasburgo richiamata; dà efficacia pertanto al principio contenuto nella Convenzione direttamente, senza cenni al suo recepimento totale o parziale. In altro senso l’art. 9 costituisce ordine di esecuzione del “capitolo C”.
Inoltre il nuovo testo del comma 1 art. 117 Costituzione (“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. “), fa riferimento e da applicazione ad un principio di diretta efficacia per le fonti normative interne degli obblighi internazionali e quindi dei trattati senza eccezione; ciò modifica il precedente regime che prevedeva l’automatica cogenza delle sole “norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” ex art. 10 Costituzione comma 1. L’italia ha aderito alla convenzione di Strasburgo che prevede l’elettorato per gli stranieri.

3) Sui limiti costituzionali

Art. 48 Cost. “Sono elettori tutti i cittadini …”;Il termine “tutti i cittadini” non esclude l’estensione del diritto ai non cittadini; da una norma attributiva di diritti non può trarsi un divieto di riconoscimento del medesimo diritto a soggetti diversi da quelli contemplati espressamente.

Riguardo la prevedibile obiezione fondata sull’art. 117 comma 2 lettera p) della Costituzione: la “legislazione elettorale ...” riservata allo Stato in via esclusiva, per comune accezione, anche tecnica, è la normativa riguardante l’esercizio materiale del diritto di voto, cioè la legislazione in dettaglio che stabilisce il metodo (maggioritario, proporzionale etc.) adottato, la tenuta delle liste degli elettori, i confini delle circoscrizioni, il metodo di attribuzione dei seggi, etc. Il diritto di voto è altresì regolato da norme specifiche, qule l’art. 48 Cost. Non a caso l’estensione del diritto in questione ai cittadini residenti all’estero è stata inserita nell’art. 48 Cost. In tal senso conduce inoltre altra norma in materia di diritti politici, l’art. 49 Cost.
“Art. 49: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Nessuno ha mai dubitato del diritto degli immigrati ad iscriversi ai partiti politici ed a svolgervi attività conseguente.

“Art. 51. Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge“ (stesse considerazioni per quanto esposto con riferimento all’art. 49; con riguardo all’argomento dell’assenza di limiti costituzionali al diritto di voto per gli stranieri, la riserva sui “requisiti” comporta che la legge e le fonti di rango primario possono ammettere gli stranieri agli uffici pubblici e alle cariche elettive).

4)Sui poteri statutari degli Enti Locali

Il nuovo testo dell’art.114 Cost. comma secondo (“I Comuni, Le provincie, Le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"), interpretato letteralmente porta ad escludere il limite della legislazione ordinaria al contenuto degli Statuti Comunali e Provinciali.
Pertanto solo la Corte Costituzionale potrebbe sindacare il contenuto degli Statuti Comunali o Provinciali.

5) Principi Costituzionali in favore dell’estensione

-  Il principio democratico o dell’autogoverno impone l’adeguamento del concetto di popolo alla realtà attuale dell’emigrazione nel nostro paese come in tutto il mondo. Tale principio permea ed informa tutta la Costituzione, ne costituisce l’apertura (art.1).

-  La legge c.d. Bossi Fini del 2002 introduce o meglio aggrava un generale principio di ammissibilità al permesso di soggiorno solo per chi lavora in Italia.

Pertanto soltanto chi lavora regolarmente e versa inevitabilmente tasse, imposte e contributi puo risiedere legittimamente in italia.
Certamente vige nella nostra Costituzione materiale ed è comunque diritto inviolabile dell’uomo cogente ex art. 2 Costituzione il principio no taxation without representation (che trova inoltre espressione nell’art. 23 Cost.); tale principio è inoltre storicamente fondativo del concetto stesso di Costituzione, a base della Rivoluzione americana che sfociò nella Costituzione tuttora vigente negli USA. Tale norma impone che gli stranieri residenti secondo la legge, che pagano inevitabilmente i tributi sul reddito e versano i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, debbano essere rappresentati politicamente negli organi elettivi.

[ mercoledì 8 ottobre 2003 ]

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