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Kit postali - Ancora irrisolta la questione della presentazione di più istanze in un unica busta

Problemi con le richieste dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Si ringrazia il Centro Antidiscriminazioni della Provincia di Pistoia per la segnalazione

Continuano a verificarsi casi relativi alla difficoltà di ottenere il Permesso di Soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) qualora la richiesta sia stata fatta, conformemente alla legge (art.9 T.U. Immigrazione), attraverso un unico Kit da più persone appartenenti al medesimo nucleo familiare.
Il tutto è la conseguenze dell’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno in relazione alle pratiche (tral’altro) di rilascio del Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo.
Come notato anche dal Centro Antidiscriminazioni della Provincia di Pistoia questo comporta, quantomeno:

-  che l’onere economico per le famiglie (più di 70 € ogni pratica) non è adeguatamente compensato dall’efficienza del servizio offerto;

-  che i tempi di rilascio/rinnovo dei permessi superano abbondantemente i termini di legge, con conseguenze lesive dei diritti individuali (quali, ad esempio, la possibilità di usufruire di assegni familiari, difficoltà a stipulare nuovi contratti di lavoro, difficoltà ad uscire dal paese, ecc.);

-  che in attesa della definizione delle pratiche, pur presenti tutti i requisiti per ottenere il relativo titolo, non si godono i vantaggi, in termini di diritti individuali e sociali, del Permesso di Soggiorno Ce;

-  che si verificano molte altre disfunzioni, ad esempio nel caso dell’aggiornamento dei dati nei titoli di soggiorno in corso di rinnovo (cambiamenti di residenza, nascita di figli, ma anche nel caso di errori grossolani ad esempio sulle date di nascita o sui nomi dei permessi appena rilasciati), per richiedere i quali chi attende risposta o chi ha subito l’errore è obbligato a spedire di nuovo tutte le istanze, annullando di fatto la procedura precedente, con il conseguente esborso di ulteriori 70 € ciascun componente del nucleo, senza in alcun modo poter recuperare la cifra pagata in precedenza;

-  che vi è una discrasia tra le legge e le procedure amministrative, in particolare nel caso delle cosiddette ‘istanze multiple’, adesso definite ‘multikit stranieri’.

Tale ultimo punto, già affrontato da Melting Pot in un recente articolo, riguarda la circostanza che le domande sono bloccate o risultano inesistenti perché il software di Poste Italiane le qualifica automaticamente come anomale. Secondo il software, infatti, per ogni persona si sarebbe dovuta compilare un’apposita domanda inserita in buste distinte, con conseguenze economiche in capo ai richiedenti di notevole portata.

In merito a tanto, occorre precisare che per "istanze multiple" si intendono le richieste di permesso di soggiorno CE di lungo periodo inviate dal cittadino straniero "per sé e per i propri familiari a carico", così come previsto dal DLgs 08/01/2007, n° 3, che dà attuazione alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo (sostituendo l’art. 9 del DLgs 286/98 e successive modifiche).

Tali istanze, spedite in un unico kit dal cittadino straniero "per sé e per i propri familiari a carico", risultano accettate ma inesistenti per il sistema telematico utilizzato dalle Questure.

Il Centro Antidiscrminazioni della Provincia di Pistoia, in una nota inviata al Ministero dell’Interno, al Dipartimento delle libertà civili e immigrazione ed al Dipartimento di pubblica sicurezza (allegato) rileva che, ad oggi, le informazioni fornite in relazione a questa problematica fanno riferimento a "pratiche non lavorabili - multikit stranieri" ed i cittadini stranieri vengono indirizzati verso la Questura al fine di avere maggiori infomazioni.

Qui, secondo quanto riferito, gli viene detto che devono rinnovare la pratica per ogni singolo componente il nucleo, proprio perché il sistema non consente né di lavorare una pratica che non abbia un numero esclusivo (per Poste Spa ogni cittadino/a deve necessariamente corrispondere a un numero di assicurata inviata), né tanto meno accettare come integrazione alla pratica del titolare del reddito (che adesso risulta esistente) la documentazione relativa agli altri componenti del nucleo familiare.

Al riguardo si fa presente che il T.A.R. Puglia, sede di Bari, con sentenza 2592/2007 ha ordinato alla relativa Questura di provvedere entro 30 giorni al rilascio dei Permessi di soggiorno Ce, ritenendo che non possa pregiudicarsi il diritto del richiedente sulla base della disfunzione creata dalle errate indicazioni presenti sul Kit postale e dall’erroneo sistema informatico.

Stante la chiarezza della legge e le errate informazioni fornite dal Ministero, non vi è ragione di ritenere che analoghe decisioni possano essere emanate con riferimento ad altri casi, sia pure presso altre sedi territoriali del T.A.R.
Resta il fatto, tuttavia, che la decisione del Tribunale ha valore solo in relazione al caso specifico di cui si occupa ma non ha portata generale; per cui occorrerebbe, invece, una chiara disposizione rivolta a rimuovere gli ostacoli posti dalla prassi amministrativa.
E’ possibile, tuttavia, che almeno in quei Comuni in cui è partita la sperimentazione per il passaggio di competenze in materia agli Enti locali si possa trovare una soluzione concreta a queste fattispecie, anche se, al riguardo non se ne conoscono i tempi nè gli effetti per quanto riguarda i costi della procedura.

Avv. Dario Belluccio

[ mercoledì 20 febbraio 2008 ]

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