Mentre non occorre la polizza assicurativa per il lavoratore, dipendente o autonomo, in quanto la copertura sanitaria è garantita dal S.S.N. [cfr. Min. Salute 3 agosto 2007, n. DG RUERI/II/ 12712/ I.3.b, in Stato civ., 2007, 760; Min. Interno 26 aprile 2007 (parere), in www.servizidemografici.interno.it; Relazione alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in GU C, 25 settembre 2001, n. 270E, par. 2.1; Redazione, Le nuove disposizioni sul soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari extracomunitari, e le nuove disposizioni sui familiari stranieri dei cittadini italiani, in www.immigrazioneoggi.it; Redazione, in www.anusca.it (quesito del 19 maggio 2007); Redazione, in Stato civ., 2007, 525; Paggi, Cittadini comunitari – I requisiti per l’iscrizione anagrafica, in www.meltingpot.org; Redazione, in Serv. dem., 2007, n. 10, 54], il cittadino dell’Unione, studente o inattivo, deve produrre la documentazione attestante “la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale” [art. 9, comma 3, lett. b) e c), del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (di seguito: Decreto Legislativo); latamente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (di seguito: Direttiva) – art. 8, par. 3 – che, tanto per questa posizione quanto per la situazione economica, pone a carico del cittadino dell’Unione l’onere “di fornire la prova che le condizioni previste dalla norma sono soddisfatte”].
I “formulari E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37), presentati dai cittadini dell’Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell’iscrizione anagrafica” [Min. Interno 18 luglio 2007, n. 200704165/15100/14865 (39), in Stato civ., 2007, 685; analogamente Min. Interno 18 maggio 2007 (parere), in www.servizidemografici.interno.it]. Viceversa, “la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria” [Min. Interno 18 luglio 2007, n. 200704165/15100/14865 (39), cit. ; analogamente Min. Interno 26 aprile 2007 (parere), cit.; Prin, Le norme che regolano la condizione giuridica dei cittadini comunitari in Italia, in www.tuttostranieri.it; Redazione, in www.anusca.it (quesito del 3 gennaio 2008); contra VERCELLI, L’art. 14 del Regolamento anagrafico: una norma ormai superata e che va riscritta. In particolare, la documentazione attualmente richiesta per l’iscrizione in anagrafe degli stranieri anche alla luce delle recenti circolari ministeriali, in Stato civ., 2007, 603].
La durata della polizza assicurativa deve essere almeno annua [cfr. Min. Interno 18 luglio 2007, n. 200704165/15100/14865 (39), cit.; Min. Salute 3 agosto 2007, n. DG RUERI/II/ 12712/ I.3.b, cit.] e deve coprire tutti i rischi sanitari [cfr., oltre all’art. 7, comma 1, lett. b) e c), del Decreto Legislativo, le fonti ministeriali citate supra, nonché Redazione, in www.anusca.it (quesito del 19 maggio 2007); ad avviso di REDAZIONE, in www.anusca.it (quesito del 10 settembre 2007), peraltro, si tratta di “una pretesa impossibile” e, quindi, ci si deve accontentare “anche di polizze che non coprano tutti i rischi”].
Secondo la Regione Toscana [Dir. Gen. del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà (s.d. e s.n.) (ma agosto 2007)], “l’assicurazione al SSN, mediante versamento di una quota forfetaria o rapportata al reddito prodotto, non è fra le forme previste dal Decreto Legislativo 30/2007 ai fini della richiesta di residenza anagrafica, e poiché la residenza non costituisce più titolo per l’iscrizione al servizio sanitario, i cittadini di tutti i Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che scelgono di fissare la propria residenza in Italia e non rientrano nei casi indicati … (dalla) … circolare del Ministero della Salute, devono essere titolari di un’assicurazione privata … o di apposito formulario di collegamento dell’istituzione estera competente”. Come già abbiamo osservato in altra sede – Il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari tra direttiva comunitaria, norme di attuazione, chiarimenti ministeriali e perplessità della dottrina, in Stato civ., 2008, 275 – “le conclusioni non sono condivisibili, in quanto, da un lato, il Decreto Legislativo considera sia l’ “assicurazione sanitaria” che “altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale” [art. 7, comma 1, lett. b) e c)], dall’altro, la contribuzione volontaria, essendo tuttora prevista per i cittadini extracomunitari, si deve estendere ai cittadini dell’Unione, in quanto disciplina più favorevole, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 286/1998”; sotto questo profilo, la stessa Direttiva specifica che le disposizioni ivi contenute “non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno che siano più favorevoli ai beneficiari della presente direttiva” (art. 37) [in questa direzione anche ASGI, Accesso all’assistenza sanitaria per i cittadini comunitari (lettera inviata ai ministri), in www. meltingpot.org; nel senso proposto, recentemente, Regione Lazio (circolare 7 marzo 2008, n. P26146); concordano sulla possibilità di iscrizione a pagamento al S.S.N., Minardi, Palmieri, La nuova disciplina dei cittadini comunitari, Rimini (Maggioli), 2007, 69, 101, 257; Redazione, in Serv. dem., 2007, n. 9, 42].
Rober Panozzo
(autore di saggi in materia di cittadinanza,anagrafe della popolazione e diritto di famiglia)