Possono ottenere il ricongiungimento le persone immigrate che hanno raggiunto una stabilità nel nostro paese, che la legge presume raggiunta quando si è in possesso di un permesso di soggiorno di durata indeterminata o di almeno un anno, rinnovabile, per motivo di lavoro, studio, motivi religiosi, asilo, famiglia, attesa della cittadinanza (Cassazione, I sez. civile, 3.4.2008 n. 8582).
Con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte con il d.lgs. 3.10.2008 n. 160, il prossimo 5 novembre 2008, saranno innalzati i parametri di reddito necessario per chiamare in Italia un familiare: ora il cittadino straniero dovrà dimostrare di guadagnare un importo pari a quello dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Alcune agevolazioni sono previste per situazioni considerate meritevoli di particolare tutela: per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni 14 ovvero per il ricongiungimento di due o più famigliari di titolare dello status di protezione sussidiaria (d.lgs. n. 251/2007) il reddito richiesto sarà in ogni caso non inferire al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. In definitiva, aumenta il reddito annuo richiesto per ricongiungere il solo coniuge, da euro 5.142 a 7.714, per tre familiari (coniuge e due figli), da 10.285 a 12.856 e per cinque, da 15.428 a 17.999, e sei, da 15.428 a 20.570 euro e per più familiari. Rimane invariato il reddito richiesto per ricongiungere due o quattro famigliari (10.285 e 15.428).
Ulteriori restrizioni riguardano i beneficiari del ricongiungimento familiare, con riferimento al coniuge, ai figli maggiorenni e ai genitori del titolare. Per il coniuge è ora richiesta l’età minima di diciotto anni e lo status di coniuge non legalmente separato (per i rari casi in cui altri ordinamenti prevedano, al pari di quello italiano, l’istituto della separazione legale). Il limite di età è stato introdotto con l’intento di contrastare i matrimoni forzati. Per i figli maggiorenni, si richiede il possesso del requisito dell’impossibilità di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita derivante da una condizione di invalidità totale. Tale limite appare di dubbia costituzionalità, sotto il profilo della violazione degli obblighi comunitari, perché si tratta di una condizione non prevista dalla direttiva comunitaria n. 2003/86/CE, anche perché il concetto di invalidità totale è di difficile accertamento in loco ed è soggetto a discipline variabili da Stato a Stato. Per i genitori, si richiede ora il requisito che non abbiano altri figli nel Paese di origine ovvero, se ultrasessantacinquenni, che gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. Si tratta dei medesimi limiti che erano stati introdotti dalla legge n. 189/2002 (“Bossi-Fini”), ma che poi erano stati soppressi dal D. Lgs. n. 5/2007, perché restringono illegittimamente il solo limite previsto dall’art. 4, paragrafo, 2, lett. a) della direttiva, cioè quello che i genitori a carico non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine. Conformemente a quanto era stato richiesto dall’ordine del giorno approvato dalla I Commissione della Camera dei Deputati, viene ora richiesto per il ricongiungimento dei genitori ultrassessantacinquenni la stipula di un’assicurazione sanitaria privata ovvero l’iscrizione volontaria e a pagamento del genitore ricongiunto al Servizio Sanitario Nazionale, alle condizioni che saranno fissate da un apposito decreto ministeriale. La norma può apparire incoerente rispetto all’attuale quadro normativo che prevede l’estensione dell’iscrizione obbligatoria al SSN anche ai famigliari a carico dello straniero titolare del diritto (art. 34 comma 2 del T.U. immigrazione); i famigliari a carico sono identificati in base alle norme del T.U. sugli assegni familiari (d.P.R. n. 797/1955) e includono anche i genitori a carico. Pur rimanendo in vigore tale norma può ritenersi emendata dalle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 160/2008, avendo queste ultime carattere sopravveniente e di specialità rispetto alle prime.
Sul piano procedurale, il nuovo decreto legislativo prevede due importanti innovazioni: a) viene elevato da 90 a 180 giorni il termine oltre il quale l’interessato può ottenere il visto di ingresso per ricongiungimento familiare direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, quando non sia ancora intervenuta una decisione sul rilascio del nulla-osta da parte dello sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura competente; b) viene previsto poi, che ove non sia possibile produrre certificati o attestazioni relative al rapporto di parentela ovvero sussistano dubbi sulla autenticità della relativa documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane possano provvedere al rilascio di certificazioni sostitutive attestanti i legami familiari, sulla base dell’esame del DNA, effettuato a spese del richiedente.
Tale norma è suscettibile di trovare applicazione nell’ambito delle procedure di ricongiungimento familiare riguardanti persone provenienti da Paesi ove le certificazioni di stato civile non appaiono affidabili, in quanto costituite e rilasciate anche sulla base di meccanismi di autocertificazione (statutory declaration), come in diversi paesi africani, tra cui il Ghana.
L’uso dei test genetici è suscettibile di portare una rilevante lesione alla dignità delle persone interessate, nonché di incidere pesantemente sul diritto fondamentale al rispetto della vita privata di cui all’art. 8 della CEDU. Per tali ragioni, l’uso di tale strumento non può essere banalizzato e generalizzato, bensì il campo di una sua eventuale applicazione deve essere rigidamente circoscritto e sottoposto a garanzie giurisdizionali e all’applicazione di un principio di proporzionalità tra gli opposti interessi e valori in gioco. Lo stesso Garante per la Privacy, pur adottando un parere favorevole alla normativa ora entrata in vigore (documento dd. 5 giugno 2008), ha ricordato che tale procedura fondata sull’uso dei test genetici deve essere strettamente limitata “ai casi in cui l’interessato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoli vincoli di consanguineità, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un’autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall’autorità locale”, così come non debbono considerarsi indispensabili i trattamenti di dati genetici “effettuati nonostante la disponibilità di procedure alternative che non comportano il trattamento dei dati medesimi”.
Anche dove è stato introdotto, come di recente nella legislazione francese (l’art. 13 loi 1631-2007 del 20 novembre 2007: legge Sarkozy), l’uso dei test genetici è stato sottoposto a strette misure di garanzia, limitandolo alle situazioni di inesistenza dell’atto di stato civile ovvero all’esistenza di seri dubbi sulla sua autenticità, sottoponendolo all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria ed escludendovi in ogni caso i test di paternità che avrebbero avuto gravi conseguenze in termini di ingerenza nella vita privata delle persone (l’eventuale scoperta di figli “adulterini” come conseguenza del test) e, dunque limitandoli alla prova della sola filiazione materna. L’uso dei test genetici nella procedura di ricongiungimento familiare è stato peraltro autorizzato in Francia dalla normativa sull’immigrazione solo in via sperimentale e temporanea ed in relazione a determinati paesi di provenienza che devono essere espressamente indicati da un decreto approvato previo parere del Conseil d’Etat, così come viene previsto che i costi siano a carico dello Stato e non degli interessati. In altri paesi, quali ad es. i Paesi Bassi, la previsione di test genetici ai fini della prova dei legami familiari è stata introdotta nelle procedure di ricongiungimento famigliare con costi a carico degli interessati, ma con diritto al rimborso da parte dello Stato in caso di esito favorevole al richiedente.
Desta pertanto perplessità il fatto che in Italia l’introduzione dei test genetici nelle procedure di ricongiungimento familiare non sia stata accompagnata dalla medesime misure di garanzia vigenti in Francia, ove purtuttavia, autorevoli istituzioni hanno comunque manifestato opposizione alla loro introduzione, sottolineandone i risvolti potenzialmente discriminatori (si veda ad es. la deliberazione n. 2007/370 dd. 17.12. 2007 dell’HALDE, l’Authority indipendente francese contro le discriminazioni razziali prevista in ossequio alla direttiva europea n. 2000/43, cioè l’equivalente dell’UNAR).
Al di là dei profili di legittimità, l’esame del DNA si rivela un onere del tutto irrazionale e sproporzionato per diversi motivi. In primo luogo in molti Stati esteri non è materialmente disponibile un’attrezzatura medica idonea a svolgere un simile esame. In secondo luogo anche nei Paesi esteri in cui tale attrezzatura sia presente essa è spesso inadeguata rispetto alle necessità e dunque l’esame del DNA ha costi elevati e tempi lunghissimi.