Pubblichiamo di seguito un intervento dell’avv. Massimo Pastore, del direttivo dell’ASGI concernente il trattamento delle domande di ricongiungimento familiare presentate prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo e tuttora pendenti al momento della sua entrata in vigore (5 novembre 2008).
Come incideranno le previste modifiche sulle domande già presentate?
La procedura di ricongiungimento familiare si articola in due fasi: la prima, di competenza dello Sportello Unico Immigrazione (SUI), si conclude con il rilascio del nullaosta ed è rivolta ad accertare i c.d. requisiti oggettivi per l’esercizio del diritto da parte di chi presenta la domanda (titolo di soggiorno, alloggio e reddito). La seconda, di competenza dei Consolati italiani, è rivolta al rilascio del visto previo accertamento dei requisiti soggettivi (presupposti di parentela o coniugio e altre condizioni che riguardano i familiari da ricongiungere). Secondo la prevalente giurisprudenza (per tutte: Cass. I civ., n. 15247/06) se la legge cambia mentre il procedimento è ancora in corso, la decisione finale deve essere assunta in base a quanto prevede la nuova normativa (principio del tempus regit actum). D’altro canto, la modifica delle condizioni di legge non può invece incidere su posizioni giuridiche già acquisite. In caso di procedimento complesso, ciascun atto che concorre al risultato finale (nel nostro caso: nullaosta e visto) sarà dunque disciplinato dalla legge vigente al momento della sua adozione, con il risultato che le novità legislative incideranno sulle fasi non ancora concluse, ma non su quelle già esaurite.
Da tali principi derivano le seguenti conseguenze: a) i nuovi parametri di reddito richiesti per poter esercitare il diritto verranno applicati solo se il nullaosta non è ancora stato rilasciato dallo SUI; b) le condizioni più restrittive imposte al ricongiungimento con genitori a carico, coniugi minorenni e figli maggiorenni, potranno determinare il diniego del visto, anche se il nullaosta è già stato rilasciato; c) le modifiche non avranno invece nessuna conseguenza per chi ha già ottenuto sia il nullaosta sia il visto: in tal casi, dovrà essere rilasciato il permesso di soggiorno.
Le modifiche avranno conseguenze sui tempi necessari per l’esame delle domande?
La disciplina del ricongiungimento familiare dettata dalla legge 40/98 ha previsto un’importante garanzia per chi presenta domanda di ricongiungimento familiare: il silenzio-assenso nel caso in cui l’ufficio responsabile per il rilascio del nullaosta (attualmente: lo SUI) non decida entro 90 giorni sull’istanza. Ciò significa che, quando lo SUI non risponde nel termine previsto, il beneficiario della domanda di ricongiungimento può richiedere direttamente al Consolato il visto per motivi familiari, in assenza del nullaosta. Questo importante strumento di garanzia, volto ad assicurare che l’esercizio di un diritto fondamentale non sia vanificato dall’inefficienza dell’amministrazione, era già stato di fatto indebolito dall’introduzione della procedura telematica di presentazione delle istanze (aprile 2008), e prima ancora dalla previsione dell’inoltro della domanda allo SUI tramite raccomandata. Nell’uno e nell’altro caso, infatti, il momento di inoltro della richiesta non coincide più con l’avvio del procedimento amministrativo, e quindi con il decorso del termine di 90 giorni. Nonostante la proclamata intenzione di accelerare con l’invio telematico l’istruttoria della domande, il risultato effettivamente raggiunto è che, tra l’invio telematico e la convocazione dell’interessato per presentare i documenti richiesti, decorrono ormai di regola diversi mesi di attesa, che non hanno alcuna incidenza per la formazione del silenzio-assenso. Lo schema di decreto legislativo prevede ulteriormente che il termine per l’esame della domanda di nullaosta venga raddoppiato (180 giorni in luogo degli attuali 90). Pur mantenendo ferma la previsione del silenzio-assenso in caso di mancato rispetto del termine, dunque, la nuova previsione non potrà non incidere (negativamente) sui tempi di esame delle domande.
Avv. Massimo Pastore - ASGI