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Scheda pratica – I visti d’ingresso

I cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europa (salvo i casi di esenzione) per fare ingresso legalmente in Italia hanno l’obbligo di possesso del visto, oltre agli altri requisiti previsti dal Testo Unico.
I cittadini di paesi appartenenti all’Unione Europea non hanno invece questo obbligo e possono circolare liberamente all’interno dell’Unione.

Il rilascio del visto
Il visto di ingresso consta in uno sticker applicato sul passaporto, o su un documento di viaggio equipollente, il cui rilascio è di competenza del Ministero degli Esteri, ovvero delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine del cittadini straniero, responsabili dell’accertamento e della valutazione dei requisiti necessari per l’ottenimento del visto, in base alle vigenti norme in materia nazionali e Schengen.

Il visto viene rilasciato, se ne ricorrono i requisiti e le condizioni, per la durata e per i motivi della richiesta, in relazione alla domanda presentata ed alla relativa documentazione.

Non è riconosciuto ai cittadini stranieri un diritto all’ottenimento del visto. L’eventuale diniego deve essere comunicato all’interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In caso di diniego di un visto può essere presentato un ricorso al T.A.R del Lazio e entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Solo nel caso di dinieghi di visto per ricongiungimento familiare o familiare al seguito, gli eventuali ricorsi sono di competenza del Tribunale Ordinario.

I costi di rilascio del visto
Tariffe per tutte le tipologie di visto Schengen uniforme € 60 - €35 (Minori tra i sei e i dodici anni)
Visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D) € 105 In base agli Accordi di facilitazione in essere con l’Unione Europea, ai cittadini dei seguenti Paesi, limitatamente ai visti di tipo A, B e C, la tariffa da applicarsi è di 35 euro: Ucraina, Federazione Russa, FYROM, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania e Moldova.

Le seguenti categorie di richiedenti di paesi terzi sono esenti dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande di visto:
- minori di 6 anni (breve soggiorno);
- familiari di cittadini UE (entro il II grado) e di cittadini svizzeri;
- studenti (lungo soggiorno);
- alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica (breve soggiorno);
- ricercatori quali definiti nella raccomandazione 2005/761/CE del 28.09.2005.

Tali diritti verranno riscossi nella moneta nazionale del Paese in cui è stata presentata la domanda.

- Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di visto
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

- Paesi in esenzione dell’obbligo di visto

1. Stati i cui cittadini NON sono soggetti all’obbligo di visto per soggiorni di durata massima di 90 giorni per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva:
Andorra, Argentina, Australia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.

2. Stati i cui cittadini sono sempre esenti all’obbligo di visto
I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso.

3. Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di visto per transito aeroportuale
Afghanistan***, Bangladesh***, Colombia**, Eritrea*, Etiopia***, Ghana***, Iran***, Iraq***, Nigeria***, Pakistan***, Repubblica Democratica del Congo***, Senegal**, Somalia***, Sri Lanka***.
(*) esente dall’obbligo qualora il passeggero sia titolare di un visto o di un permesso di soggiorno valido emesso da uno Stato Membro della U.E. o da uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 Maggio 1992 , da Canada, Svizzera e Stati Uniti d’America.
(**) esente dall’obbligo qualora il passeggero sia titolare di un permesso di soggiorno valido emesso da uno Stato Membro della Spazio Economico Europeo , da Canada, e Stati Uniti d’America.
(***) esenti dall’obbligo di VTA qualora in possesso di permesso di soggiorno rilasciato dai seguenti Paesi: IRLANDA, LIECHTENSTEIN, REGNO UNITO o qualora in possesso di permesso di soggiorno a tempo indeterminato (da tradurre in inglese: "resident permits with unlimited right of return" )dei seguenti Paesi:ANDORRA, CANADA, GIAPPONE, PRINCIPATO DI MONACO, SAN MARINO, SVIZZERA, STATI UNITI;

Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.

Domanda di visto
La domanda di visto deve essere presentata per iscritto, sull’apposito modulo, compilato, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto tessera. Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa. Allo straniero è richiesto obbligatoriamente di attestare:
- la finalità del viaggio;
- i mezzi di trasporto e di ritorno;
- i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno;
- le condizioni di alloggio
- la documentazione specificamente richiesta per il tipo di visto che si richiede

Rilascio del visto
Entro 90 giorni della data di presentazione della domanda le autorità diplomatiche italiane rilasciano o rifiutano il visto.
Il termine di rilascio è di 40 giorni per i visti richiesti per lavoro subordinato, e ha validità 6 mesi; da 10 a 20 giorni per lavoro stagionale, con validità da 20 giorni a 9 mesi e 120 giorni per lavoro autonomo con validità di 180 giorni dalla data del rilascio.

Tipologie di visto e motivi del soggiorno
Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d’ingresso sono: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro, Volontariato.

- Tutte le tipologie di visti di ingresso
- Il visto d’ingresso per turismo
- La procedura di ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale
- La procedura di ingresso per motivi di lavoro al di fuori delle quote
- La procedura di ingresso per motivi di famiglia

[ mercoledì 5 novembre 2008 ]

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