L’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, stagionale, e di lavoro autonomo avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite con scadenza annuale o triennale dal cosiddetto “decreto flussi”. I visti di ingresso per motivi di lavoro sono pertanto rilasciati entro i limiti di questo contingente numerico dopo il rilascio del nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del territorio dove il lavoratore sarà domiciliato o dove ha luogo la sede di lavoro.
Come si presenta la richiesta di assunzione:
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante che intende assumere un lavoratore residente all’estero deve inviare, mediante la procedura la telematica disponibile al sito internet www.interno.it una richiesta nominativa di assunzione redatta sull’apposito modello predisposto dal sistema telematico.
Assunzione per lavoro domestico: modello A
Assunzione per lavoro subordinato: modello B
La trasmissione della richiesta deve avvenire nei tempi previsti dal decreto, ossia a partire dalla data e dall’orario indicati sul decreto ed entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
Consulta la scheda pratica sulla procedura telematica
Requisiti del datore di lavoro
Assunzione per lavoro domestico (assistente familiare e colf)
La domanda deve contenere l’auto-certificazione delle seguenti informazioni:
Sussistenza di un reddito minimo del datore di lavoro al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi
Il reddito minimo del datore di lavoro può derivare anche dalla somma dei redditi dei familiari conviventi
Se la domanda riguarda l’assunzione di un assistente familiare/domiciliare (“badante”) occorre indicare il nominativo della persona non autosufficiente che beneficerà dell’assistenza.
In caso di condizione di non autosufficienza per patologie o handicap certificabile, non è previsto il possesso di un reddito minimo da parte del datore di lavoro.
Indicazione dell’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione (attestazione di idoneità alloggiativa)
proposta di contratto di soggiorno contenente, tutti gli elementi essenziali dell’accordo (prestazioni, orario, contratto di lavoro) e l’ impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza nel caso di provvedimento di allontanamento
Assunzione per lavoro non domestico (lavoro subordinato):
Sussistenza di un reddito minimo del datore di lavoro al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi
Indicazione dell’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione (attestazione di idoneità alloggiativa)
proposta di contratto di soggiorno contenente tutti gli elementi essenziali dell’accordo (prestazioni, orario, contratto di lavoro) e l’impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza nel caso di provvedimento di allontanamento.
Nei campi appositi contenuti nella pagina web della procedura telematica sarà inoltre necessario inserire il numero di serie della marca da bollo* da 14,62 euro che il datore di lavoro dovrà poi consegnare in originale allo Sportello Unico.
* nel caso di successivo smarrimento di quella marca da bollo è sufficiente acquistarne un’altra (senza comunicare nuovamente gli estremi alla Prefettura)
Tutta la documentazione attestante i requisiti inseriti nella procedura informatica dovrà poi essere consegnata allo Sportello Unico al momento della stipula del contratto di soggiorno
L’iter della domanda:
Le quote disponibili sono abbondantemente inferiori alle richieste di assunzione inviate dai datori di lavoro. Le domande vengono esaminate in base all’ordine di arrivo; per questa ragione è necessario inviare la domanda in maniera tempestiva a partire dai primi minuti dell’orario e della data indicati nel decreto legge.
Le domande sono esaminate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso un’istruttoria che coinvolge la Direzione Provinciale del Lavoro che verifica la validità delle condizioni contrattuali contenute nella domanda e la locale Questura che verifica eventuali irregolarità del soggiorno del lavoratore residente all’estero o eventuali procedimenti penali a carico del datore di lavoro.
Lo Sportello Unico può avvalersi della facoltà di richiedere al datore di lavoro della documentazione integrativa qualora ritenga non chiare o insufficienti le informazioni contenute nella domanda.
Al temine dell’istruttoria (40 giorni in base al Testo Unico, anche oltre un anno nella prassi) lo Sportello Unico per l’Immigrazione emette, o rifiuta, il nulla osta per l’assunzione, ed avvisa la Rappresentanza Italiana del paese di residenza del lavoratore.
Il nulla osta viene consegnato al datore di lavoro che si preoccupa di consegnarlo al lavoratore oppure, qualora richiesto nella domanda, è lo Sportello Unico a trasmettere il nulla osta alla rappresentanza italiana del paese di residenza del lavoratore che si lì si recherà a richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro.
Attenzione: il nulla osta all’assunzione ha una validità di sei mesi. Per eventuali proroghe occorre rivolgersi alla Prefettura che lo ha emesso.
Se il lavoratore per cui è richiesta l’assunzione è irregolarmente presente sul territorio italiano:
Anche se non è previsto dalla legge, accade frequentemente che il lavoratore per cui si chiede l’assunzione sia già presente, irregolarmente, sul territorio italiano. In questo caso la procedura del decreto flussi funge in maniera impropria da meccanismo di regolarizzazione.
Se il datore di lavoro ottiene il nulla osta alla sua assunzione, il lavoratore dovrà rientrare nel suo paese di residenza straniera a ritirare il visto di ingresso per lavoro. Non è possibile procedere all’assunzione, né tanto meno richiedere il permesso di soggiorno per lavoro, rimanendo in Italia, ma occorre fare rientro nel proprio paese e munirsi di visto di ingresso per lavoro.
L’uscita dal territorio italiano può compromettere l’iter di “regolarizzazione”, occorre pertanto evitare di essere segnalati all’uscita dal territorio nazionale.