Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato al possesso di un visto di ingresso per motivi di lavoro in seguito a nulla osta all’assunzione o allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Dopo l’ingresso nel territorio nazionale, il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni allo Sportello Unico della provincia dove ha domicilio il lavoratore o dove si svolge l’attività lavorativa.
NB: In seguito a rilascio di autorizzazione (nulla osta) da parte dello Sportello Unico competente per territorio, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è concesso anche per conversione da studio a lavoro (in via generale), da minore età a lavoro, per tirocinio.
Il permesso di soggiorno per lavoro è strettamente collegato alla sussistenza di un impiego formalmente riconosciuto comunicato dal datore di lavoro all’Inps attraverso il mod Unificato Lav che sostituisce il Modello Q - contratto di soggiorno (ancora in vigore per colf e badanti).
Il permesso di soggiorno ha una durata di
2 anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato
1 anno se il contratto di lavoro è a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 5, comma 9, del T.U. sull’Immigrazione, “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda”.
Nella realtà i tempi di attesa della consegna del permesso si dilatano anche fino a 12 mesi e più. Per questi motivi occorre essere informati sulla validità della ricevuta rilasciata al momento della domanda di rilascio o rinnovo.
Primo rilascio
Dopo aver accertato la regolarità del visto e del rapporto di lavoro e la disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore, lo Sportello Unico competente per territorio fa firmare al lavoratore straniero il contratto di soggiorno.
Consulta la scheda – Ingresso con visto per motivi di lavoro
Lo Sportello Unico consegna allo straniero un modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno con apposita busta da spedire presso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Aministrativi di Roma (in base al Protocollo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno in vigore dall’11 dicembre 2006).
Saranno necessari:
marca da bollo da euro 14,62;
ricevuta del versamento di euro 27,50 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico;
pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione.
il pagamento del contributo previsto dall’art 5, comma 2 ter, del TU
a) Euro 80,00 per pds di durata superiore a
tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 100,00 per pds di durata superiore a
un anno e inferiore o pari a due anni;
Con la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno il lavoratore gode dei diritti del soggiorno ed in particolare:
dovrà esibire la ricevuta come prova della regolarità del soggiorno;
potrà utilizzare i codici per controllare lo stato di avanzamento della pratica su www.portaleimmigrazione.it;
potrà richiedere l’iscrizione anagrafica
potrà stipulare un contratto di assunzione
potrà stipulare un contratto di alloggio o qualsiasi altro contratto
potrà iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale
potrà uscire e rientrare dal territorio nazionale a determinate condizioni (consulta la scheda pratica)
Rinnovo
Il titolare del permesso deve presentare domanda di rinnovo
60 giorni prima della scadeza del titolo.
Il termine non è però perentorio.
L’art. 13 del TU stabilisce infatti che il Prefetto disponga l’espulsione quando siano trascorsi 60 giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno senza che ne sia stato richiesto il rinnovo.
E’ in ogni caso ritenuto illegittimo un provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che, dopo aver ricevuto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, può dimostrare nuovi elementi sopraggiunti. In questo caso è necessario procedere al riesame della situazione tenendo conto dell’attualità della situazione dello straniero.
Qualora sussistano i requisiti per il rinnovo e vi sia un giustificato motivo per il quale lo straniero non abbia presentato la domanda di rinnovo entro i 60 giorni dopo la scadenza del titolo, l’amministrazione è tenuta comunque a valutare il rilascio del titolo ed evitare il provvedimento di espulsione.
Come e dove si presenta la domanda di rinnovo:
Consulta la scheda pratica Rinnovo pds - Ecco cosa fare e dove andare per procedura postale
Documenti necessari per il rinnovo:
Oltre al Modulo 1 e 2 del Modello 209, nella busta ELI 2 occorre inserire anche:
fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza;
fotocopia della dichiarazione di ospitalità o contratto di affitto relativi all’alloggio di domicilio;
fotocopia del mod Unificato Lav o Modello Q (per lavoro domestico);
fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita (Cud, Unico, etc): ultima dichiarazione dei redditi oppure buste paga relative al periodo di assunzione.
nel caso di lavoro domestico, oltre alla documentazione di cui sopra: fotocopie dei versamenti dei contributi previdenziali all’INPS
La valutazione sulla capacità reddituale sufficiente al sostentamento NON PUO’ ESSERE AUTOMATICAMENTE RIFERITA all’importo dell’assegno sociale INPS (per il 2009 di € 5.317,65) ma deve tener conto delle prospettive future di reddito e della situazione reddituale pregressa.
Nel caso di familiari a carico sarà necessario dimostrare un reddito in grado di garantire il loro sostentamento.
Inserimento dei figli minori di anni 14
Nel permesso per motivi di lavoro possono essere inseriti anche i figli minori di anni 14, in questo caso occorre presentare:
fotocopia delle pagine del passaporto del minore riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti (se titolare di passaporto proprio);
Se il minore non è ancora inserito nel permesso di soggiorno del genitore: certificato di maternità/paternità tradotto e legalizzato (o con apostille) se proveniente da altro Stato;
Certificato di frequenza scolastica se il minore è in età soggetta al diritto-dovere all’istruzione
Vedi anche:
Scheda pratica - Dopo l’ingresso con visto per motivi di lavoro
Decreto Flussi - Sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro ad assumere
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