La protezione sussidiaria è uno status, al pari di quello di rifugiato, che viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale.
Qualora il richiedente non possa dimostrare una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che definisce chi è rifugiato, ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel caso di rientro nel proprio paese, può ottenere questo tipo di protezione.
Al titolare dello ‘status di protezione sussidiaria’ la Questura rilascia un permesso con motivo ’protezione sussidiaria’.
Il permesso per protezione sussidiaria sarà rilasciato a tutti coloro che sono in possesso di un permesso per motivi umanitari rilasciato prima del 19 gennaio 2008, non prima che questo sia scaduto.
Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
ha una durata di 3 anni;
è rinnovabile, previa verifica dell’attualità delle cause che hanno consentito il rilascio;
consente l’accesso allo studio;
consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma);
consente l’iscrizione al servizio sanitario;
dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e ‘pensione agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni.
N.B. I titolari di permesso per protezione sussidiaria non possono presentare richiesta del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
Al momento del rinnovo, tale permesso può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro. La conversione però comporta la rinuncia allo status di protezione sussidiaria.
Titolo di viaggio
Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.
Diritto all’unità familiare
Il titolare di permesso per protezione sussidiaria, può fare richiesta di ricongiungimento familiare per consentire l’ingresso in Italia dei propri familiari.
Come per i migranti presenti per altri motivi, deve dimostrare possedere i requisiti di alloggio e di reddito richiesti.
Per ‘familiari’ si intendono:
il coniuge;
i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione che siano non sposati e a carico del titolare del permesso per protezione sussidiaria;
i figli maggiorenni a carico se invalidi totali;
i genitori con molte restrizioni.