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Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 9 aprile 2009: Cittadinanza e nazionalità, concetti giuridicamente intercambiabili

Il Giudice interviene contro la motivazione della Questura di Reggio Emilia che ha ritenuto di non poter applicare l’art. 19 II comma lett. C del T.U. D. Lgs. 286/1998 al parente entro il quarto gradi di cittadino italiano per naturalizzazione.

L’Ordinanza interviene sull’interpretazione della nozione di cittadinanza e la nozione di nazionalità nell’ambito dell’art 19 del T.U., laddove sancisce l’inespellibilità per "gli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana".
Secondo la Questura di Reggio Emilia tale previsione sarebbe applicabile soltanto ai familiari del cittadino italiano che ha acquisito la cittadinanza italiana per nascita e non per naturalizzazione. Tale interpretazione è però rigettata dal Giudice del Tribunale di Reggio Emilia in quanto assolutamente priva di consistenza giuridica. I termini di nazionalità e cittadinanza sono perfettamente intercambiabili.
Il termine nazionalità "non ha alcuna specifica denotazione sul piano del linguaggio giuridico e giuridicamente deve essere ritenuta equivalente alla nozione di cittadinanza, né si rammenta alcun precedente giurisprudenziale che autorizzi la distinzione proposta, atteso che nella giurisprudenza della S.C. l’uso dell’uno e dell’altro termine appare del tutto indifferente".

- Leggi l’Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia

Si ringrazia l’Avv. Anna Maria Tonioni per la segnalazione

[ mercoledì 22 aprile 2009 ]

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