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Circolare del Ministero dell’Interno del 6 maggio 2009

Permesso di soggiorno per attesa occupazione

In riferimento alla problematca relativa alla durata dei permessi d1 soggiorno per motivi di attesa occupazione, resa ancora più acuta in conseguenza dell’elevato numero di lavoratori stranieri a rischio disoccupazione, si ritiene utile ribadire alcuni aspetti essenziali della normativa vigente al fine di assicurare uniformità di inditizzo ed omogeneità dl comportamenti.

Il quadro normativo di riferimento in materia è dato dall’art.22, comma 11, T.U. Immigr., D. Lgs. 286/98 e successive modifiche ed integrazionr, e dall’art. 37 del Reg. att., D.P.R. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni.
In base all’art. 22, c. 11, del T.U. immigr., la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno per il lavoratore e per i suoi familiari, conservando la sua validità fino alla scadenza o, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. A sua volta, il D.P.R. 334/2004, che detta le modalità applicative della legge, all’art. 37, commi 1 e 2, ribadisce il suddetto termine, precisando al successivo comma 5 che "Quando a norma delle disposizioni del citato T.U. e dello stesso art. 37 il lavoratore straniero ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno. La Questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell’interessato, fino a sei mesi..." .

A completamento si pone la disposizione contenuta all’ art. 37, comma 6, per la quale "Allo scadere del permesso di soggiorno (per motivi di attesa occupazione), lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, sussistendone i requisiti di legge".

La normativa sopra riferita definisce un sistema nel quale la fissazione di tempi definiti per consentire allo straniero il reimpiego nel nostro Paese risponde alla esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica cui è preposta la potestà autorizzatoria. In alternativa, è data la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi diversi (es. famiglia, lavoro autonomo, studio, etc.), tutelando per questa via la volontà di integraztone nel tessuto sociale del cittadino straniero.

Nondimeno, si richiamano le indicazioni in precedenza fornite ai Dirigenti degli Uffici Imrnigrazione nel corso degli incontri presso questa Direzione Centrale riguardo alla decorrenza del periodo di validità del permesso di soggiorno in parola al fine di rimediare agli inconvenienti derivanti dall’eventuale ritardo nei tempi di rilascio.

Nel sottolineare la particolare rilevanza e delicatezza della questione esaminata, si raccomanda che l’eventuale possibilità di interventi a carattere discrezionale in materia sia limitata esclusivamente a casi eccezionali, aventi carattere di straordinarietà, richiamando in proposito quanto detto al paragrafo 4. Si confida nella consueta collaborazione e nella esatta applcazione di quanto sopra esposto.

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[ giovedì 4 giugno 2009 ]

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