Tra le cause ostative alla possibilità di perfezionare il procedimento di emersione dei lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno è compresa anche la segnalazione nella banca dati Schengen.
Si tratta di segnalazioni che non solo l’Italia, ma tutti i paesi facenti parte dell’accordo possono mettere in atto.
Il caso più frequente è quello che riguarda i respingimenti (sopratutto dai paesi dell’est europeo, come la Polonia) di cittadini extraUe (moldavi, ucraini, etc) che hanno tentato l’attraversamento della frontiera verso l’Europa, anche se in questo caso l’Italia non tiene conto della segnalazione.
Ma l’inserimento nella banca dati Schengen può avvenire anche a causa di una vera e proprio espulsione dagli stessi paesi.
Fin da subito si evidenzia la sproporzione di una tale previsione tenuto conto del fatto che una espulsione dal territorio italiano non è considerata ostativa alla regolarizzazione, mentre si ritiene ostativo un provvedimento, prodotto da un diverso paese europeo.
Per far fronte a questa situazione, affinchè il procedimento di regolarizzazione possa perfezionarsi, occorre svolgere due diverse operazioni.
1 - Verifica dell’esistenza di una segnalazione Schengen
Sarà necessario in primo luogo verificare l’esistenza di una segnalazione Schengen a carico del lavoratore.
Per farlo, è possibile inviare una richiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno (preoccupandosi ovviamente di conservare copia della docuemntazione).
L’indirizzo a cui inviare la richiesta è:
Ministero dell’Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Ufficio di coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia
Divisione N. SIS
via Torre di Mezzavia n. 9
00173 ROMA
La busta dovrà contenere:
Lettera in cui si richiede di venire a conoscenza della segnalazione Schengen eventuale (se possibile indicando anche il paese che potrebbe aver effettuato la segnalazione, richiedendo inoltre di conoscere l’autorità al quale inviare l’evenutale richiesta di cancellazione, l’autorizzazione a ricevere la risposta anche via fax, per accorciare i tempi)
[ Scarica il fac-simile ]
Copia del passaporto del cittadino straniero di cui si richiede la verifica dell’esistenza della segnalazione
Eventuale delega firmata dal cittadino straniero che incarica altra persona nella verifica della segnalazione
Documento di identità del delegato
2 - Richiesta di cancellazione dalla banca dati Schengen
La richiesta di cancellazione dalla banca dati Schengen dovrà essere inoltrata all’autorità che ha effettuato la segnalazione.
In alcuni casi è possibile effettuare la domanda di cancellazione anche attraverso la rappresentanza consolare dello Stato in Italia come per esempio per le segnalazioni in capo alla Repubblica d’Ungheria (anche via fax) oppure nel caso dell’Austria (anche se occorrerà recarsi presso la sede del consolato), mentre per altri Stati (come ad esempio la Polonia) la cancellazione delle segnalazioni SIS potrà avvenire solo individuando l’autorità che l’ha emessa e quindi inoltrando ad essa la domanda.
La domanda può essere inviata in inglese o francese.
L’esito della richiesta di cancellazione dipende dalla legislazione del paese che l’ha effettuata (per esempio i termini di validità, l’evenutale automaticità del rinnovo) ma anche dalle motivazioni che sostengono la richiesta.
Nel caso della regolarizzazione di colf e badanti sarà quindi utile specificare:
L’esistenza, in Italia, di una legge,(Legge 78/2009, n.) che offre la possibilità di regolarizzare la situazione di soggiorno sul territorio italiano;
L’esistenza di un datore di lavoro che esprime la volontà di regolarizzare il rapporto di lavoro (documentabile allegando copia della ricevuta della domanda di emersione);
L’inesistenza di altre cause ostative alla regolarizzazione ed in generale di condanne o denunce a proprio carico;
L’eventuale presenza di legami familiari in Italia con persone regolarmente soggiornanti o in fase di regolarizzazione;
La richiesta di cancellazione della segnalazione Schengen potrà essere effettuata anche dopo l’invio della domanda di emersione possibile fino all 30 settembre 2009.
La cancellazione delle segnalazioni per:
La Polonia
E’ necessario conoscere l’autorità che ha effettuato la segnalazione e la data della stessa. Per cancellarla non si potrà fare riferimento al Consolato polacco in Italia ma si dovrà inviare la richiesta in lingua presso l’autorità polacca.
L’Austria
Le segnalazioni effettuate dall’Austria potranno essere cancellate dall’Italia ma è necessario recarsi al Consolato austriaco con tutta la documentazione compreso il provvedimento emesso dall’autrorità austriaca. Spesso però siamo in assenza di provvedimenti formali notificati agli interessati e quindi sarà necessario procedere con la richiesta al Ministero dell’Interno (come sopra) che urgentemente potrà indicare l’autorità e la data dell’inserimento nella banca dati SIS. Per maggiori informazioni sulle modalità di cancellazione delle segnalazioni austriache 06/8418212.
L’Ungheria
L’iter per la cancellazione delle segnalazioni in capo alla Repubblica di Ungheria è relativamente più semplice.
E’ necessario inviare al numero di fax 06/44249908 la documentazione relativa alla procedura di emersione e una copia del passaporto richiedendo la cancellazione dalla banca dati SIS che avverrà contro il pagamento di una sanzione. Ovviamente solamente nel caso in cui siano trascorsi i termini previsti per la cancellazione. Questa procedura serve infatti ad evitare che la segnalazione venga automaticamente rinnovata.
Inviando la richiesta dunque, alla scadenza dei termini della segnalazione, la stessa verrà cencellata.
[ Scarica il Fac-simile della richiesta per conoscere l’esistenza di eventuali segnalazioni ]