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Decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 2 settembre 2009

Sanatoria colf e badanti 2009 - Modalità di versamento contributi antecedenti il 1 aprile 2009

Modalita’ di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetario. (09A12851)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l’art. 1-ter della citata legge n. 102 del 2009 recante disposizioni in materia di dichiarazione di attivita’ di assistenza e di sostegno alle famiglie;
Visto il comma 3 del predetto articolo che ha previsto a carico dei datori di lavoro di cui al precedente comma 1, ai fini dell’ammissibilita’ della dichiarazione di emersione, il pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore occupato irregolarmente nell’attivita’ di assistenza e di sostegno alla famiglia da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009;
Visto, in particolare, il comma 14 del citato art. 1-ter della legge n. 102 del 2009, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la determinazione e le modalita’ di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi precedenti ai tre mesi di cui al comma 1 dello stesso articolo;
Visto l’art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

Decreta:

Art. 1.

I datori di lavoro di cui all’art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa domanda all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), possono versare, nei termini prescrizionali, i contributi previdenziali ed i premi nonche’ i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 del medesimo articolo in un’unica soluzione, ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:
a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[ martedì 3 novembre 2009 ]

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