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Permesso di soggiorno CE - Tutte le prassi illegittime dell’amministrazione

Il Ministero è in attesa di delucidazioni, intanto in maniera disomogenea continua l’applicazione errata della normativa

Continuano i gravi problemi e le gravi irregolarità, già in precedenza segnalate dal Progetto Melting Pot Europa, in merito all’applicazione della direttiva europea che ha istituito il Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, recepita con le modifiche dell’art. 9 del Testo Unico.

Gli ostacoli sono di diverso tipo e riguardano la condizione, sia di quanti sono in fase di richiesta dello status di lungo soggiornanti, sia di quanti già sono in possesso del titolo e si trovano ad aggiornarlo o a chiederne l’estensione per i familiari.

Il Ministero ha chiarito intanto che la vecchia carta di soggiorno in formato cartaceo non ha valore negli altri stati membri.

Alcune problematiche irrisolte
Chi si trova a richiedere il permesso CE in formato elettronico, intanto, deve fare ancora i conti, in molte provincie, con la richiesta di contratti a tempo indeterminato, nonostante più pronunce della giurisprudenza abbiano chiarito l’illegittimità di questa prassi.
Alcune altre Questure invece si ostinano a non considerare, ai fini del calcolo dell’anzianità del soggiorno, i periodi in cui in precedenza gli interessati erano in possesso di tipologie di permesso con le quali non è possibile richiedere lo status di lungo soggiornante. In questo caso l’art 9 del TU è molto chiaro e, pur escludendo la possibilità di richiesta del pds CE per chi è in possesso di quelle tipologie di permesso (studio, tirocinio, asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari) stabilisce la possibilità che quei periodi siano utili ai fini del raggiungimento del requisito di 5 anni di residenza.

Anche la verifica dell’idoneità dell’alloggio è spesso fonte di intoppi e provvedimenti illegittimi da parte delle amministrazioni. Spesso, infatti, viene richiesta illegittimamente, non solo nel caso di domanda in favore dei familiari, ma anche nel semplice caso di domanda di rilascio inoltrata dal singolo soggetto in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

La questione più controversa, sulla quale il Ministero ha annunciato di essere in attesa di un parere da parte dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale del dipartimento della Pubblica Sicurezza, è quella invece legata alle richieste dello status di lungo soggiornanti avanzate dai familiari a carico dei possessori del pds CE.
In questo caso viene spesso avanzata la richiesta di dimostrare il requisito di anzianità del soggiorno di 5 anni.
L’art. 9 del TU, al comma 1, non lascia invece spazio a dubbi quando stabilisce che "Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, (...) puo’ chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per se’ e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1."
Inoltre, il Tar Umbria si è già pronunciato su un caso, in favore del ricorrente con la sentenza n. 263 del 28 maggio 2009.

La casistica propone una miriade di altre situazioni che meriterebbero di essere menzionate. Su tutte, quella legata alla scadenza dello status di lungo soggiornanti. I nuovi titoli elettronici infatti, a differenza delle carte di soggiorno in formato cartaceo, non riportano la dicitura "indeterminato" mentre vi è apposta una data di fine validità.
E’ purtroppo prassi diffusa la verifica dei requisiti anche nel caso di aggiornamento del titolo di soggiorno nonostante le cause di revoca dello status di lungo soggiornante siano ben specificate al comma 7 dell’art 9.

Un ultimo appunto non può che essere riservato ai minori ed alla possibilità di estensione, ai figli con più di 14 anni, del permesso di soggiorno Ce. E’ ormai prassi consolidata, da parte dell’amministrazione, la richiesta del requisito di reddito. In questo caso le disposizioni dell’art 31 del TU sembrano ormai cedere il passo in maniera scontata, nonostante prevedano che il figlio minore segua la condizione giuridica del genitore.

Invitiamo i lettori a segnalarci le prassi delle diverse questure all’indirizzo redazione@meltingpot.org

Vedi anche:
- Sentenza del T.A.R. dell’Emilia Romagna del 22 aprile 2008 n.1525
- Sentenza TAR Veneto n. 3213/2006
- La valutazione dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) – Commento ad una importante sentenza del TAR Bologna
- Permesso CE soggiornanti di lungo periodo – Per i familiari a carico non servono i cinque anni di soggiorno
- Soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) - Molte le irregolarità da parte delle Questure
- Sentenza Tar Umbria n. 263 del 28 maggio 2009

[ venerdì 13 novembre 2009 ]

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