La sentenza della Corte di Cassazione n. 26253 del 27 ottobre 2009, depositata il 15 dicembre 2009 - accogliendo il ricorso di un cittadino nepalese contro l’espulsione disposta a seguito dell’ingresso irregolare attraverso scalo aeroportuale mentre era trattenuto nello scalo stesso, senza poter avviare la procedura di riconoscimento della protezione internazionale - ribadisce "il diritto dello straniero clandestinamente entrato nel territorio dello Stato di presentare la istanza di riconoscimento della condizione di rifugiato e di permanere nello Stato stesso, munito del permesso temporaneo o ristretto nel Centro di identificazione, sino alla definizione della procedura avente ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni per beneficiare dello status ovvero della protezione umanitaria".
Essendo un diritto soggettivo ottenere la verifica delle condizione di protezione, la Polizia di Frontiera ha l’obbligo di trasmettere alla Questura la domanda di protezione internazionale e questa deve garantire l’inoltro della domanda alla Commissione competente.
Illegittimo quindi il rifiuto, opposto dalla Polizia aeroportuale, a ricevere l’istanza nella fase di svolgimento dei primi controlli identificativi presso lo scalo aeroportuale.
Il cittadino straniero, anche se entrato irregolarmente, ha diritto di presentare istanza di protezione, diritto a cui corrisponde un obbligo di riceverla "astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione" che possa impedire l’accesso alla procedura.
La sentenza ribadisce inoltre il ruolo attivo in capo alla pubblica amministrazione. Quindi, nel caso "l’espulso lamenti la non collaborazione dell’Autorità nel ricevere la domanda di protezione internazionale nella condizione di soggetto clandestino di fatto ristretto in una camera di sicurezza all’interno del sedime aeroportuale. Alla deduzione di tale non collaborazione, o dello scoperto rifiuto, deve corrispondere da parte del giudice della opposizione una valutazione di verosimiglianza della ipotesi sottoposta e, in caso affermativo, ben può derivare la conseguente adozione di iniziative istruttorie officiose. Certamente non appare minimamente logico né rispettoso del quadro normativo, denegare l’adozione di istanze istruttorie, e pertanto relegare la deduzione nel campo delle pretestuosità, per il fatto che della deduzione non sia stato offerto spunto "documentale" o sul rilievo che il deducente non possa provare con testimoni la propria deduzione e comunque che a deporre non possa essere chiamato il rappresentante della Questura."
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