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Rinnovo del permesso di soggiorno e richiesta dell’idoneità abitativa - Lettera al Questore di Trieste della Rete della associazioni per i diritti degli immigrati

Cort. att.ne del Questore della Provincia di Trieste
Dott. Francesco Zonno
c/o Questura di Trieste
Via di Tor Bandena, 6
34121 – Trieste

Trieste, 28 giugno 2010

OGGETTO: procedura amministrativa per il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Richiesta di incontro

Egr. Sig. Questore,
con la presente siamo a manifestarle le nostre perplessità in merito alla procedura messa in atto dalla Questura di Trieste, per quanto riguarda le pratiche di rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Dalle richieste di assistenza che ci giungono dagli utenti dei nostri servizi, infatti, apprendiamo della stabile e ormai consolidata prassi messa in essere dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Trieste nei confronti dei lavoratori stranieri, in merito all’esibizione di documentazione che non risulta essere prevista a carico del lavoratore straniero, bensì del suo datore di lavoro. La mancata produzione da parte dello straniero della sopraccitata documentazione, inoltre, abbiamo verificato costituisce motivo per rigettare la richiesta dello stesso, che è quindi obbligato a lasciare il territorio nazionale.

Il discorso di cui sopra vale in particolar modo per il certificato di “idoneità alloggiativa”, che si richiede allo straniero di esibire in originale, essendo invece tale richiesta propria della richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare. In effetti, la normativa in vigore (art. 5 bis d.lgs. n. 286/98 e art. 36 bis d.P.R. n. 394/99) attribuisce al datore di lavoro l’onere, in sede di proposta di contratto di soggiorno, di dichiarare che la sistemazione alloggiativa dello straniero suo dipendente sia conforme ai parametri di idoneità. Tale onere viene effettivamente soddisfatto mediante la compilazione dell’apposito “modello Q” e sulla veridicità di quanto sottoscritto la questura e lo Sportello Unico per l’immigrazione possono eseguire dei controlli “a campione”, in base alle norme in materia di dichiarazioni sostitutive (art. art. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000).

Le associazioni firmatarie, ritengono, invece, che allo stato attuale della normativa sull’immigrazione, tale obbligo di esibizione del certificato di idoneità abitativa a carico del lavoratore, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, non sia contemplato.
Le associazioni scriventi ritengono, peraltro, assai dubbia la stessa legittimità dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 394/99, che richiede al lavoratore straniero, ai fini della stipula di un nuovo rapporto di lavoro, una condizione – l’idoneità alloggiativa- non invece richiesta al lavoratore nazionale, determinando così una palese violazione del principio di parità di trattamento in materia di occupazione di cui all’art. 10 della Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata in Italia con legge 10 aprile 1981 n. 158 e richiamata espressamente dall’art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 286/98.
Ugualmente, ci è stato segnalato da alcuni nostri assistiti che in sede di prima richiesta o di rinnovo del permesso di soggiorno la questura richieda al cittadino straniero l’esibizione della ricevuta della dichiarazione di “cessione del fabbricato” effettuata dal proprietario o possessore dell’alloggio presso cui lo straniero risiede o ha domicilio. Anche in questo caso, a nostro avviso, tale prassi non risulta confortata da previsioni di legge in quanto le disposizioni di cui al T.U. immigrazione richiamano alla dichiarazione di cessione del fabbricato ponendola unicamente in capo all’ospitante e prevedendo una sanzione amministrativa a suo carico in caso di inadempimento (art. 7 d.lgs. n. 286/98). Del tutto coerentemente, pertanto, il Testo Unico non ha inteso attribuire allo straniero la responsabilità dell’inadempimento di un obbligo che non ha posto a suo carico, evitando così di far ricadere su di lui tutte le pesanti conseguenze, soprattutto in termini di aggravi procedurali, economici, giuridici, dell’eventuale omissione del datore di lavoro.

Per chiedere chiarimenti delle richieste amministrative sopra esposte, sono stati intrapresi contatti tanto con gli Uffici della Questura, quanto con quelli della Prefettura di Trieste, e fra le risposte ottenute, ci è stato detto che – proprio su specifica richiesta di chiarimento nel merito avanzata dalla Questura di Trieste - il Ministero dell’Interno avrebbe emesso una nota, in cui autorizzava la prassi di richiedere l’esibizione della certificazione attestante l’idoneità alloggiativa anche allo straniero interessato dalla procedura in oggetto. Le chiediamo quindi, considerata la portata e le conseguenze di una nota del genere, di poter averne copia, tenuto anche presente che detta prassi non risulta in atto da parte di Sportelli Unici per l’Immigrazione e Questure in altre realtà provinciali.

Infine, al fine di continuare sulla linea del dialogo positivamente intrapresa e facendo seguito all’incontro avvenuto nel corso del 2009 con Lei e alcuni Dirigenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Trieste, Le chiediamo di poterLa urgentemente incontrare, per poter dipanare i forti dubbi che la procedura in oggetto ha sollevato. In attesa di un Suo cenno di riscontro, Le inviamo le attestazioni della nostra massima stima.

Distinti saluti,

Il Presidente delle A.C.L.I. Provinciali di Trieste
Erica Mastrociani

Il Direttore della Caritas Diocesana di Trieste
don Roberto Pasetti

Il Segretario Generale della UIL Provinciale di Trieste
Luca Visentini

Il Segretario Generale della CGIL Provinciale di Trieste
Adriano Sincovich

Il Presidente dell’Ufficio Rifugiati dell’I.C.S. di Trieste
Gianfranco Schiavone

Per Un.It.I. Friuli Venezia Giulia
Michele Berti

Per l’A.S.G.I.- Ass. Studi Giuridici sull’Immigrazione
Walter Citti

Per l’ Associazione Interculturale Etnoblog Silvia Pallaver

[ giovedì 15 luglio 2010 ]

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