Si ringrazia l’Avv Andrea Maestri per la segnalazione
Non si limita ad accogliere il ricorso dell’appelante per la riforma dell’ordinanza con cui il Tar Emilia Romagna aveva respinto la richiesta di sospensiva, ma (finalmente) alla luce delle divergenze interpretative fino a qui riscontrate, la sezione sesta del Consiglio di Stato ha rimesso il ricorso all’esame dell’Adunanza plenaria ai sensi dell’art. 99 comma 1 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Diverse le pronunce che si sono susseguite finora. La sezione sesta e la sezione terza si erano più volte trovate ad affrontare la questione dell’ostatività, ai fini del perfezionamento della domanda di emersione, delle condanne inflitte ai sensi dell’art 14, comma 5 ter, del Testo Unico, per la violazione dell’ordine di allontanamento impartito dal Questore: le cosiddette doppie espulsioni.
Con l’Ordinanza n. 376 del 19 gennaio 2011 il Consiglio di Stato (sezione sesta) ha quindi investito l’Adunanza Plenaria al fine di risolvere i dubbi interpretativi. In particolare rileva il giudice amministrativo "considerato che la questione può essere foriera di possibili contrasti giurisprudenziali (e lo è anche stato, come si è visto, sia pure a livelli e fasi diversi di giudizio), il Collegio, come si è premesso, ritiene opportuno, in applicazione dell’art. 99, comma 1 cod.proc.amm., deferire la questione al giudizio dell’Adunanza plenaria, sospendendo, nelle more della decisione, l’ordinanza impugnata."
Ordinanza del Consiglio di Stato n. 376 del 19 gennaio 2011