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Speciale Melting Pot Europa su diritto d’asilo ed accoglienza

Questo è un contributo rivolto a quanti stanno affrontando a diverso titolo il complesso quadro normativo e non, legato alle pratiche di accoglienza, alle procedure, alle prassi disegnate dalla cosiddetta "emergenza sbarchi".

Nel corso del 2011 la guerra ha spinto verso le nostre coste migliaia di migranti che in Libia si erano recati per lavoro o per trovare un passaggio verso l’Europa 0o che in quel paese erano rimasti intrappolati a causa dei respingimenti di massa attuati dall’Italia a partire dal 2009.

Il Governo, con una serie di provvedimenti ancorati alla dichiarazione di uno stato di emergenza, ha conseguentemente affrontato la situazione legata all’accoglienza ed alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale del tutto eccezionali.

Questo intreccio tra legislazione (internazionale e nazionale) e normazione di emergenza, rischiano di disegnare un sistema di garanzie e diritti disomogeneo sul territorio nazionale ed inadeguato a rispondere alla legittima aspirazione di protezione di chi è fuggito dal teatro di guerra libico.

La categoria dei "profughi", usata per definire le donne e gli uomini sbarcati a Lampedusa dalla Libia non corrisponde ad alcuna categoria giuridica o forma specifica di protezione (se non eventualmente quella ai sensi dell’art 20 del TU).

La gestione dell’accoglienza è stata affidataa alla Protezione Civile, mentre le prassi legate alle procedure risentono inevitabilmente della natura emergenziale del piano proposto.
Il piano di accoglienza dei profughi" prevede la distribuzione per quote in tutto il territorio italiano.

Rimane però uno stato di emergenza proclamato che prevede interventi in deroga all’ordinamento giuridico, valido fino al 31 dicembre 2012 (dopo la proroga del 6 ottobre 2011).
Di conseguenza anche l’accoglienza trova risposte solo in termini emergenziali e speciali.

Non più solo SPRAR per chi chiede asilo.
Non più i centri per richiedenti asilo aggiunti allo SPRAR.
Non più posti speciali ma in qualche modo equiparabili allo SPRAR, come nel 2007, ma un nuovo sistema di accoglienza che prevede linee guida ad hoc e standard minimi come quelli previsti per i CARA, coordinato dalla Protezione Civile anziché dal Sistema Centrale.

In questo scenario caotico non sempre le competenze, l’esperienza, il know out consolidato e riconosciuto di enti locali e attori del privato sociale sono stati messi a valore, avendo la Protezione Civile individuato autonomamente gli enti gestori con cui stipulare accordi bilaterali per la gestione del Piano. Allo stesso tempo, però, è stato in alcuni casi possibile il coinvolgimento proprio di quei soggetti, eccellenti nei progetti di protezione internazionale, che si sono trovati a gestire percorsi di accoglienza differenti e qualitativamente distanti (quelli del già esistente Sprar e quelli del Piano di Accoglienza) adeguandosi agli standard dei capitolati indicati dalla Protezione Civile. Di fatto, questo doppio binario dell’accoglienza, ha dato vita ad un terzo sistema (dopo CARA e SPRAR) che non conta una larga parte di interventi che caratterizzano invece le buone pratiche di accoglienza ed integrazione verso i richiedenti asilo..

Nei tanti territori di questo mosaico, molti enti locali, associazioni e cooperative, si trovano per la prima volta a supportare i richiedenti asilo nell’iter di richiesta e riconoscimento di una forma di protezione, così come a gestire forme di accoglienza eccezionali, spesso senza la preparazione professionale che può vantare per esempio che chi opera all’interno dello SPRAR, oppure senza puntuali e precise istruzioni da parte dell’autorità.

Questo speciale intende fornire a chi affronta questo tema uno strumento di comprensione per orientarsi in questo complesso quadro disegnato intorno all’emergenza sbarchi. Un contributo del Progetto Melting Pot Europa affinché l’accoglienza e le garanzie per richiedenti asilo e rifugiati siano comunque degni, consapevoli che l’inedito scenario prodotto dalla guerra libica, le nuove tipologie di rifugiati che emergono nel mondo intero, uno scenario globale radicalmente modificato ed in continuo mutamento, richiamano ancora una volta l’attenzione sui limiti della normativa in materia d’asilo


1. Riferimenti utili relativi alla Emergenza Nord Africa
- DPCM 12 febbraio 2011 Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;
- O.P.C.M. n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche’ per il contrasto e la gestione dell’afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
- DPCM 5 aprile 2011, stabilisce misure umanitarie di protezione temporanea, in base all’art. 20 del Dlgs 286/98;
- DPCM 7 aprile 2011 - Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto all’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale. (GU n. 83 del 11/4/2011);
- O.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile 2011] recante ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;
- O.P.C.M. n. 3935 del 21 aprile 2011 recante disposizioni urgenti per l’istituzione dei Centri di Identificazione ed Espulsione Temporanei nei comuni di S.M. Capua Vetere (CE), Palazzo San Gervaso (PZ), Trapani località Kinisia
- Decreto Commissario delegato emergenza Nordafrica del 18 maggio 2011 per la nomina del soggetto attuatore dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
- Procedure per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati
- O.P.C.M. n. 3955 del 26 luglio 2011 Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa
- O.P.C.M. del 10 agosto 2011 Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.
- O.P.C.M. n. 3962 del 6 settembre 2011 Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;
- O.P.C.M. n. 3965 del 21 settembre 2011 Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2011 Proroga dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2011 Proroga dello stato di emergenza umanitaria in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.
- Circolari del Ministero dell’Interno 400/segr./99-100/2011 del 8 ottobre 2011 Proroga misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, DPCM del 6 ottobre 2011
- Procedura a seguito degli esiti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale Indicazioni operative
- Circolare della Protezione civile del 27 dicembre 2011 Proroga dello stato di emergenza al 31.12.2012 - Minori stranieri non accompagnati

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati il 29 marzo ha reso pubblico un documento, Considerazioni sulla protezione delle persone in fuga dalla Libia, contenente alcune raccomandazioni ai Governi relative alle persone in fuga dalla Libia, tra cui garantire l’accesso al territorio di altri paesi, garantire l’accesso alla accoglienza per tutte le persone in fuga dalla guerra, l’attivazione di misure di protezione specifica per le diverse situazioni e la possibilità di chiedere asilo per i rifugiati.


2. Il diritto di asilo - Principali riferimenti normativi
- I principi internazionali di protezione dei rifugiati e di non respingimento trovano fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1951, da cui deriva la definizione di rifugiato ripresa nella normativa italiana.

La normativa italiana è composta da numerosi decreti, di cui i tre principali stabiliscono:

- il significato e il contenuto della protezione internazionale e i due differenti status di rifugiato e protezione sussidiaria
[Decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007] (Decreto Qualifiche)
[Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004] (Direttiva Qualifiche

- la procedura per la presentazione della domanda di protezione ai fini del riconoscimento di una forma di protezione
[Decreto legislativo n.25 del 28 gennaio 2008] (Decreto Procedure)
[Direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005] (Direttiva Procedure)

- le norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo
[Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140] (Decreto Accoglienza)
[Direttiva 2003/9/CE del Consiglio Europeo del 27 gennaio 2003] (Direttiva Accoglienza)

- Consulta la scheda praticha a cura della redazione del progetto Melting Pot Europa.
[La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale]

- Una persona che, dopo essere passata dall’Italia ed identificata, si rechi in un altro paese europeo per presentare domanda di protezione verrà ricondotta in Italia, come previsto dal Regolamento del Consiglio Europeo n. 343/2003, che stabilisce i criteri per determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale.
[ Consulta la scheda pratica a cura di Livio Neri e Paolo Bonetti, ASGI ]

- Il minore straniero non accompagnato che abbia il fondato timore di subire persecuzioni nel suo paese può presentare domanda di protezione internazionale. Il tutore deve informare il minore di questa possibilità.
[ Direttiva del Ministero dell’Interno sui minori non accompagnati richiedenti asilo ]
[ Circolare esplicativa della Direttiva ].

Il 22 dicembre 2009, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha pubblicato le Linee Guida sui minori rifugiati o richiedenti asilo “Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees”.

Le persone che sono arrivate in Italia prima del 5 aprile e alle quali è stato rilasciato un permesso per motivi umanitari ai sensi art. 20 del Testo Unico possono fare domanda protezione.


3. Chi è il rifugiato? Quali altre forme di protezione sono previste dalla normativa?
- Il rifugiato è il cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

- La protezione sussidiaria può invece essere riconosciuta al cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea che non ha i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

- Le Commissioni che esaminano la domanda di protezione hanno la possibilità di considerare una protezione di tipo umanitario che fa genericamente riferimento al divieto di espulsione per motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali.
Nelle Linee guida della Commissione Nazionale Asilo del 2005 si dice che tra i "casi umanitari" possono essere inclusi: "Condizioni di salute, familiari o legate all’età, ad esempio bambini; Pena sproporzionatamente severa per la renitenza alla leva e diserzione; Severa punizione in conseguenza della fuga dal paese o della presentazione di una domanda di asilo all’estero." Vi sono inoltre delle condizioni generali che possono portare a riconoscere questa protezione: "Situazione di guerra, guerra civile o disordini nazionali o etnici; Instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani; Carestia o disastri naturali o ambientali; Rifiuto del paese di origine di riammettere i richiedenti asilo."


4. Materiali di approfondimento
1. Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati
2. Intervistare i richiedenti asilo: La preparazione dell’intervista è un momento cruciale del percorso per la determinazione dello status di rifugiato . Al momento della presentazione della domanda di protezione presso la Questura territoriale competente è opportuno che il richiedente presenti una propria memoria personale scritta, coi motivi per i quali è fuggito dalla Libia e per i quali non può rientrare nel proprio paese. Per alcuni suggerimenti consultare la [uida dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
[Intervistare i richiedenti asilo]
3. Vittime di tortura: Protocollo di Istanbul.
4. Manuale Operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale della rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
[Manuale e successivi aggornamenti]


5. I permessi di soggiorno - Schede pratiche
- Permesso di soggiorno per asilo politico
- Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
- Permesso di soggiorno per motivi umanitari
- Guide a cura del Servizio Centrale
-  Contributo di prima assistenza per richiedenti asilo
- Asilo - Il vademecum del Ministero dell’Interno


6. Denuncia per ingresso irregolare
Si è appreso da alcune agenzie che le persone sbarcate a Lampedusa nei mesi scorsi sono state denunciate per ingresso irregolare. Il procedimento penale potrebbe riguardare tutte le persone che sono state accolte e saranno accolte dalle Regioni, che pure hanno avuto dal Governo un permesso per motivi umanitari o che stanno facendo domanda di protezione internazionale.
- CIE - Come contrastare i trattenimenti illegittimi?
- Detenzione illegale e diritto di difesa
- Diritti di difesa sotto sequestro
- Note sintetiche sulla situazione del cittadino straniero privo di permesso di soggiorno in Italia


Ulteriori riferimenti normativi:
- Accordi e trattati internazionali
- Direttive UE
- Regolamenti UE
- Normativa italiana
- Tutte le circolari

Giurisprudenza sul diritto d’asilo:
- Italiana
- Europea

Cronaca gli approfondimenti e le notizie sul diritto d’asilo:
- Leggi

[ sabato 11 giugno 2011 ]

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