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Commento alla circolare del Ministero dell’Interno del 1 giugno 2004 riferita agli infermieri professionali

L’ingresso in Italia per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato

La circolare del Ministero dell’Interno del 1 giugno 2004 (n. N400A/2004/472/P12.214.22) si riferisce al rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 27, comma 1, lett. R – bis rilasciato agli infermieri professionali.
Come è noto, la legge Bossi-Fini (art. 22, coma 1, lett. a)) ha modificato l’art 27 del T.U. sull’Immigrazione (Ingresso per lavoro in casi particolari), aggiungendo al lungo elenco di tipologie particolari di rapporti di lavoro ivi contenuto, anche la espressa previsione della categoria degli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private (art. 27, lett. Rbis)).
La circolare quindi considera la situazione particolare degli infermieri professionali, autorizzati in base all’articolo 27 del T.U. sull’Immigrazione all’ingresso in Italia per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
La stessa, pur essendo di poche righe, offre però l’occasione per chiarire il tipo di rapporto di lavoro degli infermieri professionali e per ragionare più in generale sulle tipologie particolari di lavoro che sono elencate all’art. 27 sopra citato che, come è noto, sono al di fuori del regime delle quote (art. 3, comma 4, Testo Unico sull’Immigrazione). Tali contratti possono infatti essere stipulati in qualsiasi momento dell’anno e possono consentire l’autorizzazione all’ingresso in Italia del lavoratore straniero a prescindere dalla disponibilità o meno di quote di ingresso per l’immigrazione.

Tornando alla novità contenuta nella circolare, si precisa che, a seguito di richieste di chiarimenti provenienti dal Ministero della Salute, il permesso di soggiorno rilasciato agli infermieri professionali autorizzati all’ingresso in base all’art. 27 può essere prorogato. Si ritiene – dice testualmente la circolare – di poter procedere al rinnovo del permesso di soggiorno in presenza dei requisiti generalmente previsti dall’art. 40, comma 2, d.p.r. 394/99 (si fa qui riferimento all’art. 40 del regolamento di attuazione, ovvero alla disponibilità di un contratto di lavoro), quale la proroga della autorizzazione al lavoro per un periodo non superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e comunque non superiore a due anni.

In altre parole questa circolare dice che una persona arrivata in Italia per lavorare in qualità di infermiere professionale, che ha ottenuto un’autorizzazione e quindi un pds a tempo determinato, se rinnova il contratto di lavoro a tempo determinato o comunque lo proroga, può anche prorogare il pds.
Questo chiarimento – che si poteva ricavare già precedentemente - in realtà potrebbe ritenersi riferibile a tutte le tipologie particolari di lavoro elencate all’art 27, nel senso che il fatto che siano al di fuori della procedura prevista dalla legge (con il sistema delle c.d. quote), non significa che il permesso di soggiorno debba avere una durata limitata nel tempo e non sia rinnovabile. Si tratta certo di tipologie particolari che normalmente comportano la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ma in linea di principio non è affatto escluso che le figure autorizzate all’ingresso per lavoro in casi particolari possano poi prorogare il contratto di lavoro e quindi anche il permesso di soggiorno. E ciò con l’unica limitazione che si tratta comunque di persone che possono rinnovare solo quel tipo di contratto di lavoro per il quale erano state autorizzate all’ingresso in Italia.
In altre parole, una persona che arriva (in base all’art.27, quindi al di fuori delle quote) in qualità di infermiere professionale può rinnovare il permesso di soggiorno solo se rinnova il contratto di lavoro per continuare a svolgere l’attività di infermiere professionale e non per svolgere attività diverse.
Si possono fare considerazioni analoghe per le altre tipologie di lavoro, sempre elencate all’art. 27, quali:

-  i dirigenti o il personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia (art. 27, lett a));

-  i lettori universitari di scambio o di madre lingua (art. 27, lett. b));

-  i professori universitari e i ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o una attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca opranti in Italia (art. 27, lett. c));

-  i traduttori e interpreti (art. 27, lett. d));
le persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di tirocinio o addestramento (art. 27, lett. f));

-  i lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato (art. 27, lett. g));

-  i lavoratori marittimi (art. 27, lett. h));
i lavoratori dipendenti retribuiti da imprese estere e distaccati temporaneamente in Italia per svolgere compiti per conto delle imprese che hanno sede all’estero (art. 27, lett. i)).

Ben poche categorie di questi lavoratori instaurano rapporti di lavoro che per definizione sono temporanei e non suscettibili di essere prorogati nel tempo.
Di conseguenza, si ritiene che la possibilità di prorogare il contratto di lavoro e il pds, come precisata nella circolare in oggetto, possa essere in realtà utilizzabile da quasi tutte le tipologie di lavoratori di cui sopra, compresi i lavoratori dello spettacolo, i giornalisti (art. 27, lett. q)) o i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero (art. 27, lett. l)).

Ma è anche opportuno precisare che, sempre relativamente agli infermieri professionali, se da un lato è vero che questi sono elencati ora fra le categorie di lavoratori che possono entrare in Italia al di fuori delle quote, ciò non toglie che sia possibile assumerli anche utilizzando le quote medesime. E’ quindi possibile assumere un infermiere professionale a tempo indeterminato, con la facoltà per l’interessato di poter anche cambiare il tipo di lavoro, il datore di lavoro (senza quindi essere costretti a mantenere il rapporto originario con il datore di lavoro, che aveva ricevuto l’autorizzazione) e di poter prorogare normalmente il pds.

[ giovedì 8 luglio 2004 ]

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