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Ingresso per lavoro in casi particolari: il settore dello spettacolo

Gentile redazione,
vi riassumo la situazione di 3 ragazzi cubani: sono musicisti, venuti in Italia con un contratto di lavoro di tre mesi e pertanto il visto è per lavoro autonomo/spettacolo, quindi non prorogabile; sono arrivati in giugno alloggiando in provincia di Trento e l’impresario ha dato loro un documento, che è l’appuntamento per il rilascio del permesso di soggiorno, per il 2 novembre p.v. Dalla questura dicono che essendo il contratto già scaduto, non potranno rilasciare il permesso di soggiorno.
L’altra parte del gruppo è rientrata a Cuba mentre loro sono rimasti in Italia con la prospettiva di lavorare. Io avrei lavoro anche per loro però senza permesso di soggiorno non posso fare nulla. Uno di loro ha anche provato a tornare a Cuba ma essendo scaduto il visto la compagnia aerea non lo ha lasciato tornare a casa poiché avrebbe dovuto pagare una multa.
Spero possiate aiutarmi.
Grazie ancora
Mentre l’articolo 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari) del T.U sull’Immigrazione (D.Lgls. 25 luglio 1998, n. 286) – che tra le altre categorie di particolari tipologie di rapporti di lavoro comprende anche le varie attività nel settore dello spettacolo (art. 27, lett.l),m),n),o))- non prevede condizioni particolari e, pur stabilendo la regole della temporaneità, non esclude la proroga del permesso di soggiorno a fronte della disponibilità di nuovi contratti di lavoro per la stessa tipologia, al contrario l’art. 40 del regolamento di attuazione del T.U sull’Immigrazione (DPR 394/99) pone invece una condizione che appare alquanto discutibile. Vi si stabilisce, infatti, che per i lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 27, comma 1, lettere l, m, n, o, l’autorizzazione al lavoro è rilasciata dall’Ufficio Speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma per un periodo non superiore ai 6 mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
Ne discende che le questure ritengono che solo il datore di lavoro, che originariamente è stato autorizzato ad impiegare queste persone nel settore dello spettacolo, a fronte di una proroga del contratto di lavoro, può consentire il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno sempre a carattere temporaneo; diversamente nella situazione che ci viene prospettata nel quesito, nel caso in cui ci fosse un diverso operatore, pur sempre operante nel settore dello spettacolo, che propone un analogo contratto, non sarebbe possibile disporre la proroga del permesso di soggiorno.
In realtà, questo appare molto discutibile perché è vero che l’impossibilità di prorogare il soggiorno per lavoro nello spettacolo con datore diverso si può desumere dal regolamento di attuazione di cui sopra, ma è anche vero che la norma è stata considerata illegittima e quindi disapplicata da parte di un Tribunale – ve ne daremo contezza nel sito - perché il regolamento di attuazione non ha la facoltà di creare nuove disposizioni di legge - cioè nuovi limiti, nuovi diritti, nuovi divieti e nuovi obblighi - ma può soltanto attuare con disposizioni di tipo pratico (le cosiddette disposizioni attuative) ciò che è già stato stabilito dalla legge.
Il governo che ha adottato a suo tempo il regolamento di attuazione lo ha fatto in forza di una delega legislativa che demandava allo stesso il compito di emanare le disposizioni attuative al Testo Unico sull’Immigrazione e non nuove leggi e nuovi limiti che non si ricavino direttamente da quanto è stato già stabilito nella legge. In altre parole, il governo non può fare le leggi e deve a sua volta rispettarle. Per questo motivo, già un Tribunale aveva disapplicato la norma e aveva quindi ritenuto illegittimo il divieto, o meglio il rifiuto, di rinnovare il permesso di soggiorno a fronte di un nuovo contratto di lavoro sempre nel settore dello spettacolo, ma con un imprenditore diverso da quello che aveva originariamente ottenuto l’autorizzazione all’ingresso.
Dal punto di vista pratico, se queste persone dispongono di un nuovo contratto di lavoro con un imprenditore diverso, il tentativo che potranno fare sarà quello di inoltrare formalmente - e di curare che ciò possa essere documentato - una nuova domanda e, quindi, una istanza di proroga del permesso di soggiorno che è in corso di rilascio per lavoro nello spettacolo, documentando la disponibilità di un regolare contratto di lavoro nello spettacolo, con diverso imprenditore. Dobbiamo mettere nel conto che, con quasi certezza, la questura disporrà il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno e gli interessati dovranno, quindi, sottoporre al TAR del Trentino la questione sulla legittimità del diniego e della compatibilità di questa norma del regolamento di attuazione con la legge.
Non è invece possibile per queste persone convertire il primo permesso di soggiorno in normale permesso di soggiorno per lavoro subordinato con la conseguenza che non possono, quindi, essere prese in considerazione offerte di lavoro di altri settori diversi da quello dello spettacolo.

[ martedì 26 ottobre 2004 ]

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