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Commento ad alcune notizie che riguardano i reati a sfondo razzista

In una recente denuncia del 14 ottobre 2004, una ONG - Victim Support - della Gran Bretagna, che offre sostegno e assistenza alle vittime dei reati a sfondo razzista, rileva che negli ultimi mesi ha prestato assistenza a 33.374 persone che hanno subito abusi solo a causa del colore della pelle o della religione.

Dieci anni fa, coloro che avevano chiesto aiuto all’organizzazione nell’arco di un anno erano stati 3.072; ciò significa che i crimini legati all’odio razziale sono aumentati in Gran Bretagna di ben 11 volte negli ultimi dieci anni.
Afferma la ONG: “Tutti questi crimini razzisti sono in forte aumento, dagli attacchi incendiari contro la casa di persone appartenenti a minoranze, o ai luoghi di culto, dalle aggressioni violente, dagli abusi verbali o alle lettere o volantini razzisti. In aumento sono anche gli episodi di intolleranza e aggressione a scuola. I crimini a sfondo razzista sono aumentati a dismisura e questa crescita è inquietante, nessuno dei reati che noi trattiamo ha avuto un incremento del genere; oltretutto queste vittime sono reticenti a denunciare un crimine razzista contro di loro, per paura di continuare ad essere dei bersagli. Tuttavia, l’aumento potrebbe essere giustificato proprio dall’aumento delle denunce da parte delle minoranze sempre più consapevoli dei propri diritti. Secondo le statistiche, il 34% dei reati a sfondo razzista è costituito da aggressioni verbali, il 22% da aggressioni fisiche e il 12% da danni contro la proprietà”.
Ciò accade in Gran Bretagna; esaminiamo ora quale è la situazione in Italia. È del 5 ottobre scorso la notizia di un ambulante aggredito in pieno centro ad Udine, di fronte agli occhi di tutti.

Due giovani gli avevano rivolto prima insulti razzisti e poi è successo il peggio. “Negro, negro” a urlare contro l’ambulante nigeriano, che propone la sua merce per strada, sono due giovani ben piazzati, lui li ignora e prosegue il suo giro per il centro di Udine; ma i due lo rincorrono, uno cerca di strappargli il borsone e l’altro lo aggredisce facendolo cadere a terra.
La ragazza, che è in compagnia dei due aggressori, cerca di dissuaderli, ma quando si accorge che gli amici non la stanno a sentire, si allontana. Si ferma anche una giovane udinese, che dice “Finitela!” e implora indignata quando uno dei due sconosciuti prende uno sgabello dal vicino bar e lo scaglia contro le gambe dell’immigrato. Un’altra passante, che si trova in compagnia del figlio, prende le difese dell’ambulante, ma i due le fanno capire che deve restare al suo posto e, quando il figlio della donna si mette in mezzo, viene a sua volta aggredito. Sono le 14 di sabato scorso, quando una centrale operativa del 113 riceve una chiamata di soccorso, l’ambulante un 37enne di Montebelluna vorrebbe lasciar perdere, ma chi ha preso le sue difese fornisce una descrizione dettagliata dei due aggressori. Gli agenti li identificano come due simpatizzanti degli ultras dell’Udinese e, secondo i testimoni, sarebbe stato uno dei due a scaraventare lo sgabello contro l’ambulante. “Il complice non è stato ancora rintracciato - spiega il comandante della squadra volante Maurizio Ferrara -, ma contiamo di identificarlo presto”. L’uomo è stato denunciato a piede libero per violenza a fini razziali, percosse, lesioni personali volontarie e aggravate.

Ma sempre in questi giorni arriva un’altra notizia, del 23 ottobre scorso relativa alla assoluzione dei 23 nazi-skin processati a Vicenza per razzismo.

Dopo venti minuti di Camera di consiglio si è concluso il processo a 23 skinheads per l’incitamento all’odio razziale, reato previsto dalla “legge Mancino”. Gli imputati, tutti rappresentanti del Fronte Veneto Skinhead, inizialmente avrebbero dovuto essere processati a Verona, poi la competenza territoriale è passata a Vicenza.
Tra i materiali presi in considerazione nel corso del processo, articoli provenienti dalla rivista “L’inferocito”, oltre alle trascrizioni di dichiarazioni fatte in concerti e raduni degli aderenti al Fronte Veneto Skinhead. All’origine dell’indagine la manifestazione degli skinhead a Vicenza nel 1994 con svastiche e braccia alzate in segno di saluto romano. Dopo aver sentito un po’ di poliziotti e aver istituito brevemente, l’8 ottobre scorso, il processo, il Pubblico ministero Alessandro Severi, ha concluso chiedendo l’assoluzione perché, ha fatto presente, il reato di incitamento all’odio razziale prevede (dovrebbe provvedere) che ci siano atti di violenza posti in essere dagli imputati per incitare all’odio, cosa che non è mai stata provata nei confronti dei 23 skin anche se in più occasioni hanno espresso il loro parere, fortemente contrario, all’immigrazione clandestina e straniera in generale.
Addirittura dopo l’assoluzione, i legali del Fronte veneto skinhead hanno annunciato che presenteranno richiesta di risarcimento per i sette aderenti al movimento che, nel 1994, subirono la carcerazione per 22 giorni, in relazione ad un’ordinanza di custodia cautelare della Procura di Verona. È stato inoltre annunciato il ricorso alla Corte di Strasburgo perché sia sanzionata l’abnorme durata del processo con fatti rievocati nel processo che risalgono al 1989.

Ora, a parte la questione relativa alla eccessiva durata dei processi in Italia, che purtroppo riguarda tutti i procedimenti giudiziari sia penali che civili, è necessario fare qualche considerazione sulle argomentazioni giuridiche, alla base delle quali si fonda l’assoluzione che è stata pronunciata per i 23 naziskin.
Secondo il Pubblico Ministero Alessandro Severi, il reato di incitamento all’odio razziale, previsto dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, meglio nota come “Legge Mancino”, comporterebbe che siano posti in essere atti di violenza: non basterebbe, quindi, secondo il PM, incitare all’odio razziale, ma sarebbe anche necessario che vi fossero atti di violenza, posti in essere dalle medesime persone, per incitare all’odio.
Considerato che non è stato ancora possibile leggere gli atti del processo, ci stiamo esclusivamente basando, su notizie di stampa che, quindi, come spesso succede, possono essere imprecise. Se fosse vera, la posizione interpretativa del Pubblico Ministero come appena delineata, non potrebbe non suscitare qualche perplessità, perché in realtà il reato di incitamento all’odio razziale previsto dalla legge citata, non sussiste a condizione che siano compiuti anche reati violenti, ma sussiste per il solo fatto che sia realizzata e ovviamente provata – come in tutti i processi penali – una condotta univocamente diretta a istigare all’odio razziale.
Infatti, il reato sanzionato dalla legge Mancino è quello previsto nei confronti di chi diffonde, in qualsiasi modo, idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere, o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
La formulazione di questa ipotesi di reato non è riferita unicamente all’effettiva commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ma anche nei confronti di chi, semplicemente, diffonde, in qualsiasi modo, idee fondate sulla superiorità, o sull’odio razziale o etnico, o comunque nei confronti di chi, in qualunque modo, incita a commettere o commette violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
In altre parole, ci sembra - e sembrava anche alla Procura della Repubblica di Verona che aveva chiesto il rinvio a giudizio - che questo reato sussista per il solo fatto che vi è ed è dimostrata una istigazione all’odio e anche, eventualmente, un’istigazione a commettere reati di discriminazione o atti di violenza.
Suscita, quindi, qualche preoccupazione l’interpretazione summenzionata, specialmente considerando il clima sempre più deteriorato in cui stiamo vivendo, come dimostrano anche le statistiche in materia di reati a sfondo razzista che vengono pubblicate e divulgate sistematicamente in Gran Bretagna e che in Italia difficilmente vengono diffuse.
Si vuole ora dare conto di un caso di segno completamente opposto, ossia di “razzismo alla rovescia”:

“Sporco bianco all’autista di un autobus - Senegalese condannato”.
Un giovane immigrato senegalese di Montevecchio (Lecco) è stato condannato in Tribunale a Lecco per aver offeso l’autista di un pullman di linea. L’avvocato dell’autista durante l’udienza ha voluto sottolineare la valenza razzista delle offese “sporco bianco, bianco bastardo”.

Forse il ragazzo senegalese in questione non sapeva come altrimenti apostrofare questa persona e forse, sentendosi trattato sistematicamente come negro riteneva di rivolgersi, a chi lo trattava come tale, come ad un bianco. I fatti risalgono al 20 giugno del 2000 e sono avvenuti a Casate Novo in provincia di Lecco. Il passeggero senegalese che, peraltro, non viaggiava sull’ autobus sfornito di biglietto, si era arrabbiato perché l’autista si era fermato una decina di minuti, in quanto, a suo dire, era in anticipo sulla tabella di marcia. Verosimilmente, siccome questo signore aveva fretta di andare a lavorare, aveva chiesto spiegazioni e avendo ricevuto una risposta a suo dire offensiva, aveva reagito, sia pure in modo non civile, apostrofando l’autista come “sporco bianco, bianco bastardo”. L’utente si è quindi difeso invano sostenendo di essere stato offeso a sua volta e costretto a scendere.
Il passeggero senegalese è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a 100€ di multa e a 200€ di danni morali, che l’autista ha detto di voler devolvere ad una parrocchia.
In conclusione si rileva che dire “sporco bianco”, è un reato, diversamente apostrofare “sporchi neri” sembra di no.

[ lunedì 8 novembre 2004 ]

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