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Regolamento di attuazione - La stipula del contratto di soggiorno

Commento all’art. 36 bis del regolamento di attuazione della Bossi Fini

Il contratto di soggiorno è uno dei cavalli di battaglia della legge Bossi - Fini (art. 5-bis del Testo Unico sull’Immigrazione come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189) ed era stato pensato come strumento per assicurare la impossibilità di un lavoratore extracomunitario di soggiornare in Italia oltre l’esatta durata del contratto di lavoro.
In realtà la norma ha dovuto rispettare l’obbligo assunto dalla Repubblica Italiana sul piano internazionale di garantire, comunque, un periodo minimo volto alla ricerca di una nuova occupazione, nel caso di perdita di lavoro, senza che ciò possa comportare automaticamente la perdita del permesso di soggiorno; questo periodo minimo garantito è stato ridotto da un anno a sei mesi (si veda l’art. 22, comma 11, del Testo Unico sull’Immigrazione).
Il Regolamento di attuazione (art. 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 - “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 - supplemento ordinario n. 17/L - del 10 febbraio 2005) ha permesso di verificare che il contratto di soggiorno, secondo l’intenzione del legislatore, non sarebbe da stipulare solo in occasione del primo ingresso del lavoratore - una volta che sia stato autorizzato con il noto sistema delle quote (art. 3, comma 4, Testo Unico sull’Immigrazione) -, ma anche in occasione di ogni rinnovo del permesso di soggiorno; infatti, l’art.36 bis del nuovo regolamento di attuazione (Variazioni del rapporto di lavoro) recita che Per l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all’articolo 13. Ne discende che il contratto di soggiorno dovrà essere stipulato nuovamente ogni qualvolta il lavoratore cambia datore di lavoro, anche se ha ancora un permesso di soggiorno in corso di validità !

Esempio pratico - Un lavoratore viene autorizzato all’ingresso per lavoro subordinato, in base ad un contratto a tempo indeterminato, ottenendo, previa stipula del contratto di soggiorno (art. 5-bis, Testo Unico sull’Immigrazione), un permesso di soggiorno della durata di 2 anni (art. 5 del Testo Unico sull’Immigrazione), ma successivamente, dopo un anno, decide di dare le dimissioni o viene licenziato per qualsiasi ragione prevista dalla legge. In base alla normativa precedente, avremmo dovuto assicurare il lavoratore che egli poteva essere assunto da qualsiasi datore di lavoro, senza la necessità di ulteriori adempimenti, come se si fosse trattato di un lavoratore italiano; l’interessato –o meglio, il suo datore di lavoro- avrebbe, quindi, dovuto rispettare semplicemente l’obbligo di comunicare l’assunzione al competente Centro per l’impiego (entro cinque giorni) e svolgere tutti gli adempimenti - previsti anche per i lavoratori italiani - di registrazione e di comunicazione per quanto riguarda la denuncia all’Inps e all’Inail dei nuovi lavoratori assicurati, preventivamente registrati nel libro paga e nel libro matricola.
Ora invece il nuovo Regolamento di attuazione, all’art.36 bis sopra riportato precisa che deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro.
Al secondo comma, si precisa che Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall’evento, la data d’inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell’articolo 37, nonche’ il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.

Il paragrafo 4 della circolare in oggetto, specifica cosa si deve fare rispetto ai neo-costituiti Sportelli Unici delle prefetture, nel caso di un nuovo contratto di soggiorno da stipulare nei confronti di un lavoratore che ha già un regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
Indubbiamente il fatto che si preveda questo ulteriore adempimento, a fronte di uffici che non hanno maggiori risorse finanziarie e strutture, non mancherà di intasare gli uffici stessi e, in qualche modo, la circolare del Ministero del Lavoro ne ha tenuto conto, perché dovendo considerare che non ci sono strumenti (strutture, risorse umane e finanziarie) per gestire tutto questo ingarbugliato sistema, ha semplificato la procedura, sia pure in via provvisoria.
Si precisa che (nell’ambito delle quote) il contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del primo rilascio del permesso di soggiorno, è necessariamente concluso presso lo Sportello Unico dove il lavoratore extracomunitario, entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, sottoscrive il testo contrattuale, già precedentemente firmato dal datore di lavoro proponente (art. 35 del nuovo regolamento di attuazione).

Quando termina un rapporto di lavoro
Vengono date indicazioni diverse relativamente alla stipula di un nuovo contratto di soggiorno per chi sia già regolarmente soggiornante per motivi di lavoro. Si conferma che, anche in occasione di ogni semplice cambiamento del datore di lavoro, dovrà essere stipulato fra le parti il nuovo contratto di soggiorno che prevede la dichiarazione sulla disponibilità di un alloggio, l’impegno al pagamento delle spese di rimpatrio ed una verifica formale – molto formale -, da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo (UTG) sulle condizioni di lavoro assicurate. Che questa verifica sia una mera formalità e, quindi, una carta in più che deve semplicemente girare per gli uffici, lo si ricava dalle indicazioni contenute nella circolare, laddove si precisa che nel caso di un nuovo contratto, anche se questo avviene prima della scadenza del permesso di soggiorno, le parti (quindi il datore di lavoro e il lavoratore) concludono il contratto di soggiorno direttamente e autonomamente. In altre parole non dovranno far altro che utilizzare i moduli allegati n. 23 e 24 della circolare in oggetto, firmarli e poi spedirli all’UTG con posta raccomandata.
Pertanto c’è solo un pezzo di carta in più che viaggia e che dovrà girare per gli uffici, ma si capisce benissimo che, il controllo sulle condizioni di lavoro, sarà una mera formalità visto che non c’è neanche la possibilità di avere la presenza fisica del datore di lavoro e del lavoratore per capire meglio quali sono le condizioni di lavoro effettive, che non sempre si ricavano in maniera molto nitida dal contratto di soggiorno.

La circolare precisa inoltre che un altro e diverso modulo, completo delle istruzioni (allegati n. 25 – 26) è stato provvisoriamente predisposto per essere utilizzato, al fine della conclusione del contratto di soggiorno da stipularsi per la prosecuzione di un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato con lavoratore extracomunitario munito di permesso di soggiorno per lavoro non stagionale in corso di validità. Tale modulo è messo a disposizione per rendere possibile l’integrazione dell’originario contratto di lavoro nel caso di assunzione a suo tempo effettuata senza la conclusione del contratto di soggiorno all’epoca non richiesta. L’integrazione andrà necessariamente effettuata per rendere possibile il rinnovo del permesso di soggiorno, che ai sensi dell’art. 13, comma 2-bis del nuovo reg., è condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro.
Esempio pratico - Anche chi è in Italia da tempo e ha un normale permesso di soggiorno in corso di validità con un rapporto di lavoro che sta proseguendo, dovrebbe addirittura integrare le carte del rapporto di lavoro già in atto, aggiungendo l’ulteriore firma del contratto di soggiorno da spedire anche questo per posta direttamente all’ Ufficio Territoriale del Governo, Sportello Unico.

Quando si rinnova un pds
Non si capisce quale utilità possa avere questa normativa così complessa se poi viene concretamente banalizzata dalla stessa amministrazione. La stipula del nuovo contratto di soggiorno - prevista per chi trova un nuovo lavoro e addirittura per chi già sta lavorando in base al regime precedente - è imposta dall’art. 36 bis del nuovo reg., anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno. Il che fa capire che una persona che sta lavorando in regola e che ha il permesso di soggiorno che scade, quando dovrà rivolgersi all’ufficio dello Sportello Unico (UTG) per il rinnovo del contratto di soggiorno, dovrà portare con sè anche un contratto di soggiorno precedentemente stipulato col nuovo datore di lavoro o addirittura con il vecchio datore di lavoro, che aveva fatto l’assunzione secondo il regime precedente; questo quale condizione per poter rinnovare il permesso di soggiorno.
Come se la questura non fosse in grado di verificare comunque - in base ai normali documenti di lavoro – che si è di fronte ad un lavoratore che sta svolgendo una regolare attività, in base ad regolare contratto validamente stipulato. Si tratta quindi di un ulteriore adempimento ritenuto essenziale dalla legge, ma - come si può constatare - inutile nella pratica che fa pensare che se un lavoratore che sta comunque lavorando in regola, si presentasse per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, senza avere provveduto in tal senso, potrebbe anche rischiarare di non riuscire a rinnovare il permesso di soggiorno perché avrebbe violato le prescrizioni della norma.

[ giovedì 31 marzo 2005 ]

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