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Decreto flussi - E’ possibile assumere una persona con pds ex art. 31?

Scriviamo dallo Sportello Stranieri di un Comune in provincia di Verona.
Ci sono state presentate due questioni simili, cui stiamo cercando di dare risposta.
Ci è stato sottoposto il caso di una signora extracomunitaria, titolare di un pds ex art. 31, in quanto madre di un bambino nato sieropositivo. Il bimbo si è sieronegativizzato ma il servizio che lo ha in cura ha indicato la necessità di ulteriori controlli e accertamenti. Il pds è satto rilasciato su espressa autorizzazione del tribunale dei minori e consente alla signora di lavorare. La signora attualmente ha un contratto di lavoro domestico per 20 ore settimenali. Se il datore di lavoro richiede l’autorizzazione all’assunzione all’interno delle quote flussi e riesce ad ottenere una risposta positiva, sarà possibile per la signora convertire il suo attuale permesso di soggiorno in un normale permesso per lavoro subordinato, senza dover ritornare al suo paese per ottenere il visto?

In questo caso, purtroppo, ci spiace dover dire che non è prevista espressamente da nessuna norma di legge la possibilità di conversione rimanendo in Italia.
La signora è in possesso di un permesso di soggiorno di tipo speciale, disposto in base a un provvedimento del tribunale per i minori (art. 31, comma 3, T.U. sull’Immigrazione “Disposizioni a favore dei minori”). Si tratta di un provvedimento che può essere suscettibile di riesame (quindi potrà comportare la possibilità di proroga, sempre in funzione delle esigenze di cura del bambino), ma che non prevede la possibilità di conversione in Italia.
Il Tribunale per i minorenni può tutt’al più, come ha fatto in questo caso, autorizzare un permesso di soggiorno in deroga a tutte le norme in materia di ingresso e soggiorno, quindi in favore di una persona che altrimenti avrebbe potuto essere espulsa, ma non può condizionare le possibilità di conversione in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La norma in commento prevede che “ Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia”.
Dal punto di vista umanitario - e anche del buon senso - pretendere che questa persona, una volta ottenuta l’autorizzazione, debba trasferirsi all’estero in un paese lontano, e dove si sa che il consolato italiano non brilla per tempi celeri di rilascio delle autorizzazioni, significa mettere lei e soprattutto suo figlio, in una condizione di disagio se non di grave pregiudizio per la continuità delle cure mediche che ne garantiscono la sopravvivenza.
E’ chiaro che, in via eccezionale, si potrebbe sperare che la questura per motivi umanitari, (art. 5, comma 6, T.U. sull’Immigrazione) possa autorizzare la conversione senza imporre l’uscita dal territorio italiano. Tuttavia si tratta di una valutazione discrezionale. Non c’è un vero e proprio diritto, ma una mera facoltà della questura di disporre, in deroga a tutte le altre norme in materia di ingresso e soggiorno, la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari valido anche per lavoro, che di fatto potrebbe garantire questa conversione.
A fronte di una autorizzazione già rilasciata in base al decreto flussi, tenuto conto che la persona è comunque autorizzata a restare in Italia per accudire il figlio, la questura potrebbe disporre questa autorizzazione per motivi di carattere umanitario. Ci auguriamo che lo faccia.
Questo è quello che possiamo suggerire ma non possiamo assicurare che vi sia un "diritto" nel senso proprio del termine.

[ giovedì 9 febbraio 2006 ]

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