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Brescia - Il Tar boccia Chiari: case agli extracomunitari
da Il Giornale di Brescia del 2 marzo 2005
La Giunta clarense aveva negato a Satnam Sing l’accesso alla graduatoria per ottenere un alloggio in edilizia pubblica
Con una decisione destinata ad alimentare il dibattito e la polemica sul complesso pianeta immigrazione, il Tar (Tribunale amministrativo regionale) di Brescia interviene nella delicata questione della assegnazione delle case popolari agli extracomunitari. I giudici amministrativi di via Malta hanno infatti bocciato la delibera della Giunta comunale di Chiari (numero 239 del 18 novembre 2004) sospendendo l’efficacia del provvedimento che di fatto negava al cittadino extracomunitario signor Satnam Singh l’accesso alla graduatoria per ottenere un «alloggio erp» (edilizia pubblica residenziale). Il Tar ha censurato la decisione dell’Amministrazione comunale clarense per avere illegittimamente e arbitrariamente derogato dalle norme contenute dal «Testo unico sull’immigrazione», interpretando a senso unico l’indirizzo del Regolamento regionale circa i criteri per l’assegnazione di una casa popolare. È noto che sulla questione la battaglia politica è molto accesa, soprattutto nella nostra regione. Da una parte alcuni settori del centrodestra che chiedono (e in parte hanno già ottenuto) una maggiore difesa degli interessi lombardi (ad esempio un «alloggio erp» solo ai residenti da almeno cinque anni); dall’altra centrosinistra e sindacati che insistono per la più ampia e autentica applicazione del principio di eguaglianza per tutti - cittadini autoctoni, comunitari ed extracomunitari - di fronte alla legge, e dunque parità di diritti, compreso quello di poter concorrere in condizioni di par condicio per l’assegnazione di una casa popolare. Il Comune di Chiari aveva respinto la domanda del signor Singh fondando il diniego sul fatto che il Regolamento regionale tra i requisiti necessari per concorrere all’assegnazione di una casa popolare prevede quello del possesso della «cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Ue o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio erp sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali (tra lo Stato di provenienza dell’interessato e lo Stato di accoglienza), ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa». Requisiti che per il Tar non sono però cumulativi, come riduttivamente ha invece inteso il Comune, ma alternativi in virtù della locuzione ovvero. Vale a dire che il possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, non rende più necessaria la dimostrazione della condizione di reciprocità. Il Tar ha così accolto la domanda cautelare del ricorso, difeso dagli avvocati Michele Agostini, Roberto Vasapolli e sostenuto dal sindacato Fp-Cgil, non senza avere fatto preciso richiamo all’articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286 il quale stabilisce che «Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore in Italia e il presente testo unico dispongano diversamente...». «Norma questa - osserva e conclude il Tar - che manifesta la scelta del legislatore italiano di riconoscere ai cittadini stranieri legalmente soggiornanti in Italia gli stessi diritti in materia civile ed economica di cui gode il cittadino italiano, prescindendo dall’avveramento delle condizioni di reciprocità». Sulla decisione del Tar di Brescia la Cgil ha promosso una conferenza stampa in programma venerdì prossimo. esseci
[ mercoledì 2 marzo 2005 ]
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