MP - Flussi 2006 - Commento al preteso obbligo per i "clandestini" di tornare nel proprio Paese per ottenere il visto di ingresso per l’Italia.
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Flussi 2006 - Commento al preteso obbligo per i "clandestini" di tornare nel proprio Paese per ottenere il visto di ingresso per l’Italia.

A cura dell’Avv. Gianfranco Di Siena

Ringraziamo l’Avv. Gianfranco Di Siena di Milano per il contributo inviatoci.

La necessità per i clandestini, la cui domanda di assunzione/nulla osta da parte dei datori di lavoro sia stata accolta, di tornare nel proprio Paese per ottenere il visto di ingresso in Italia può essere superata applicando la stessa normativa del Testo Unico.
Ed infatti, nell’ art. 5 ( “ Permesso di soggiorno “ ), comma 5 del Testo Unico noi così leggiamo:
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9 e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.”.

Tra gli “elementi nuovi sopraggiunti“ vi è certamente il rilascio del Nulla Osta consegnato al datore di lavoro.
Quanto ai requisiti per l’ ingresso in Italia (con riferimento ad eventuali comportamenti illeciti commessi nel Paese di origine), tale accertamento può essere effettuato per via telematica dallo Sportello Unico in tempi brevi presso le Autorità diplomatico-consolari italiane competenti.

Sostanzialmente possiamo dire che è lo stesso Testo Unico a consentire il rilascio del permesso di soggiorno al di fuori delle regole procedurali (es: visto di ingresso in Italia) quando vi siano "nuovi elementi" che ne autorizzino/consentano il rilascio perché, in concreto, sono stati soddisfatti i presupposti fondamentali per il rilascio del permesso di soggiorno (esistenza del Nulla Osta – mancanza di condanne od espulsioni – indicazione dell’ alloggio idoneo – rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ecc.).
Se viene accettata questa tesi, basterebbe una Circolare esplicativa del seguente tenore:
Tra i "nuovi elementi sopraggiunti" di cui all’ art. 5 (Permesso di soggiorno), comma 5 del Testo Unico è da comprendere la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro che sia accompagnata dal relativo Nulla Osta per lavoro in corso di validità e dalla ulteriore documentazione richiesta“.

Se il rilascio del permesso di soggiorno sudescritto pone al riparo il lavoratore straniero da eventuali accertamenti/constatazioni successive relative alla sua pregressa clandestinità (ed infatti, per la espulsione occorre un soggiorno irregolare in atto), vi potrebbero essere dei problemi per i datori di lavoro i quali, se hanno assunto lavoratori clandestini, hanno commesso un reato perseguibile anche dopo che la clandestinità sia cessata (ad es. fino alla avvenuta prescrizione del reato).
Per ovviare a ciò, basterebbe che il lavoratore straniero (già clandestino), nella richiesta del permesso di soggiorno per lavoro, non sia tenuto/obbligato a riferire alcunché in relazione al periodo precedente alla sua richiesta del permesso di soggiorno.

[ lunedì 30 ottobre 2006 ]

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