Avverso l’ordinanza del GIP di Rimini, proponeva richiesta di riesame il difensore di G.V., con riserva di motivi.
All’udienza domandava l’annullamento dell’ordinanza applicativa del GIP di Rimini per omessa traduzione in lingua albanese.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio,l’eccezione di nullità deve essere respinta.
Il Tribunale, con provvedimento del 11.5.2006, accolto l’analoga eccezione avanzata dai difensori dei coindagati L.R. E L.V., prendendo spunto dai principi enunciati dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 5052 del 24.9.2003.
La Corte ha osservato che la disposizione dell’art. 143 c.p.p. Non può non trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui l’imputato sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare allo svolgimento del processo e, dunque, anche in relazione all’ordinanza che dispone la custodia in carcere, per il contenuto che la contraddistingue – la contestazione di un reato con l’indicazione dei gravi indizi di colpevolezza, ma anche la sussistenza delle esigenze cautelari – e per gli effetti che ne conseguono – la privazione della libertà.
Pertanto, la S.C. ha riconosciuto all’indagato che non conosca la lingua italiana il diritto di essere messo in condizione di conoscere il contenuto del provvedimento ed in presupposti su cui si fonda, al fine di esplicare pienamente il proprio diritto di difesa.
Tuttavia la Corte ha osservato che l’obbligo di tradizione dell’ordinanza non sorge automaticamente per il solo fatto che si tratti di indagato straniero, ma sussiste fin dal momento della sua emissione soltanto qualora risulti la non conoscenza da parte dell’indagato della lingua italiana.
Ciò impone anche la giudice procedente un onere di accertamento su detto presupposto.
Per i predetti coindagati, irregolari sul territorio e privi di ogni elemento di radicamento nel territorio italiana, il Tribunale prendeva atto che, sia all’udienza di convalida del fermo che in sede di interrogatorio, essi avevano dichiarato di non conoscere la lingua italiana e che entrambe le ordinanze applicative della misura custodiale che si erano succedute avevano ritenuto necessario disporre la traduzione della stessa in lingua albanese, anche se in concreto ciò non era avvenuto per l’ordinanza del GIP riminese.
Tale ordine di considerazioni non può essere ribadito per quanto riguarda G.V..
Invero, l’ordine di traduzione dell’ordinanza doveva ritenersi rivolto unicamente a quei coindagati che non conoscevano la lingua italiana, mentre nel caso di G.V. sussistono concrete circostanze che portano ad escludere la presenza di tale presupposto indefettibile il quale impone la traduzione dell’ordinanza in lingua non conosciuta dall’indagato.
Nel corso delle indagini (cfr. verbali di perquisizione e di fermo), G.V. È stato identificato dagli operanti mediante permesso di soggiorno n..... rilasciato dalla Questura di R. il 31.10.2001 e con scadenza il 25.3.2006.
Pertanto, egli si trova in Italia almeno dall’anno 2001 e, tenuto conto dei tempi per ottenere il permesso di soggiorno, probabilmente anche da prima.
Tale presenza nel territorio di R. è suffragato dall’elenco dei precedenti dattiloscopici, da cui risulta che l’indagato venne controllato dalla questura in data 10.11.2003.
Inoltre, egli risulta anagraficamente residente a R., Via T. n. 34.
In tale situazione, è assolutamente irragionevole ritenere che, in quasi cinque anni di permanenza nel nostro paese, l’indagato non abbia appreso la lingua italiana.
E’ assorbente il rilievo che, a differenza dei tre coindagati, G.V., all’atto dell’ingresso nel carcere di R. abbia dichiarato di ben comprendere la lingua italiana (cfr. comunicazione di ingresso dalla libertà del 2.4.2006 del direttore del carcere).
Ne consegue che non vi era alcun obbligo di tradurre in altra lingua conosciuta l’ordinanza del GIP, non potendo a tale omissione conseguire la nullità.