Flussi 2006 - Inizio dell’attività lavorativa e pieni diritti per chi è in attesa del primo pds
Le novità contenute in una Direttiva del Ministero dell’Interno
La direttiva riguarda una delle fasi molto delicate del meccanismo controverso dei “flussi” ovvero il momento in cui il lavoratore immigrato, in possesso del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, entra in Italia, sottoscrive il contatto di soggiorno e rimane in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno.
Il Ministero dell’Interno, con la direttiva del 20 febbraio 2007 “diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato”, determina che il lavoratore che si trova in questa fase “può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal permesso e svolgere l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso”.
Le condizioni per il lavoratore:
1) aver presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale;
2) aver sottoscritto il contratto di soggiorno;
3) essere in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico sull’immigrazione;
4) essere in possesso della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall’Ufficio postale abilitato.