In Italia si può acquisire la cittadinanza italiana secondo il principio dello ius sanguinis, ovvero per filiazione diretta da madre e/o padre italiani.
La cittadinanza italiana si può acquisire:
a) automaticamente:
per nascita. Se si è figli di almeno un cittadino italiano;
per nascita. Se si nasce in territorio italiano da genitori ignoti, o apolidi, o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero;
riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione. Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziaria di filiazione durante la minore età del soggetto;
per adozione. Diviene cittadino italiano il minore straniero adottato da un cittadino italiano;
b) a domanda:
per acquisto volontario. Se discendenti da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, in presenza di determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia due anni al raggiungimento della maggiore età e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana);
per matrimonio. Dopo due anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio (tre per i residenti all’estero e ridotti alla metà in presenza di figli);
per naturalizzazione (residenza). Se si risiede legalmente in Italia da 10 anni;
se nato in territorio italiano da genitori stranieri. Risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. La dichiarazione di volontà è resa all’ufficiale di stato civile.
La cittadinanza può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.
Doppia cittadinanza
La legge sulla cittadinanza italiana ammette il possesso di una doppia e persino tripla cittadinanza, in base al principio generale del diritto internazionale denominato “principio di rispetto della sovranità degli Stati”.
Permesso per attesa cittadinanza
I cittadini di origine italiana in possesso di un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non possono svolgere attività lavorativa.
Tempi di attesa
Attualmente i tempi di attesa per l’acquisto della cittadinanza si aggirano o superano i cinque anni, mentre la normativa preveda un periodo di attesa massimo di 760 giorni, ovvero di 2 anni.
Il problema dei tempi di attesa non è purtroppo risolvibile perché, anche facendo un ricorso a seguito di un’eventuale diffida e messa in mora a provvedere formalmente notificata all’amministrazione e a seguito della perdurante inerzia, l’eventuale proposizione del ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale non può proporre un effetto utile, in quanto il TAR non ha possibilità di sostituirsi all’amministrazione competente quindi di adottare al posto di questa il provvedimento di concessione della cittadinanza nei casi previsti.
La cittadinanza è un diritto?
Nel caso di richiesta della cittadinanza per 10 anni di residenza la concessione della cittadinanza non è un diritto ma una concessione e non è determinata dalla valutazione dell’interesse dello straniero, bensì dalla valutazione dell’interesse per lo Stato e per la comunità nazionale ad accogliere come nuovo cittadino il richiedente. L’amministrazione ha potere pienamente discrezionale nella concessione della cittadinanza.
Diverso il caso di chi chiede la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano. In questo caso si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo, condizionato unicamente dalla eventuale esistenza di circostanze che permettono di affermare la pericolosità per la sicurezza dello stato o per l’ordine pubblico della persona richiedente (nel caso, quindi, di condanne per gravi delitti o di segnalazioni che attengono alla sicurezza dello stato, segnalazioni che non è poi possibile controllare perché sono coperte dal più stretto e rigoroso riserbo, anche quando venga promosso un ricorso al competente Tribunale Amministrativo).
PROCEDURE E REQUISITI
Dal 5 luglio 2010 sarà possibile consultare lo stato di avanzamento della propria domanda attraverso il sito cittadinanza.interno.it.
a) Concessione della cittadinanza italiana
PER RESIDENZA:
[ Scarica le istruzioni in formato pdf ]
Chi risiede in Italia regolarmente da almeno 10 anni può chiedere la cittadinanza italiana e lo Stato può concederla (art. 9 lett.f)). Si tratta, quindi, di un provvedimento discrezionale e non sussiste un obbligo automatico di concederla una volta valutata l’esistenza dei requisiti richiesti, ma vi è semplicemente l’obbligo di valutare l’opportunità, nell’interesse della comunità italiana, di concederla o meno.
La documentazione da presentare alla Prefettura in 4 copie di cui Una in bollo:
Estratto dell’atto di nascita, tradotto e legalizzato completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) nonché legalizzato secondo le indicazioni contenute nell’apposito modello di domanda che presenterai in Prefettura;
Certificato penale del Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza), debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
Certificato storico di residenza di tutti i comuni nei quali la persona è stata residente, per il periodo previsto dalla legge:
. per gli extracomunitari 10 anni;
. per i comunitari 4 anni;
. per apolidi o rifugiati politici 5 anni;
. per i maggiorenni adottati da cittadini italiani dopo 5 anni successivi all’adozione;
Titolo di soggiorno;
Stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare;
Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
Redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali (CUD, UNICO, 730).I redditi possono essere riferiti all’intero nucleo familiare, non al solo richiedente e verranno riverificati al momento di perfezionamento dell’iter. Se, infatti, il reddito non fosse sufficiente al momento della richiesta ma lo fosse intercorsi i tre anni circa di durata della procedura, sarà preso in considerazione il reddito attuale.
Ricevuta di versamento del contributo di € 200,00, presso Poste Italiane al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”;
Eventuali:
. Certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al II°grado; (art.9,c.1,lett.a);
. Sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1,lett.b);
. Documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato (art.9,c.1,lett.c);
. Certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (art.9 commaa 1, lett.e) - art.9 comma 1 lett.e) - art.16 comma 2);
Richiesta cittadinanza per residenza con marca da bollo da 14,62 euro
[ Modello B ]
La legalizzazione dovrà riportare la dicitura “Apostille”.
I documenti legalizzati infine dovranno essere tradotti in lingua italiana presso una delle seguenti autorità:
Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di origine;
Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine presente in Italia;
Traduttore ufficiale del Tribunale competente che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo straniero.
La Prefettura provvede all’istruttoria della domanda inviandola al Ministero dell’Interno, previo rapporto informativo della Questura. Il Ministero procede a richiedere il parere del Consiglio di Stato. Ove questo parere sia favorevole il Ministero provvede ad emanare il decreto di concessione che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica.
Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all’interessato tramite il Comune di residenza. Il cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il Comune di residenza.
Consigli utili:
Sebbene la domanda di naturalizzazione non preveda che lo straniero debba dimostrare, indicare, documentare, particolari benemerenze ma semplicemente la buona condotta, e una situazione di autosufficienza di tipo economico, può essere utile produrre dei documenti aggiuntivi.
Infatti, pur non essendo previste benemerenze, anche perché eventuali servizi resi allo Stato costituiscono un diverso titolo per l’acquisto della cittadinanza anche in termini più brevi, dal punto di vista pratico gli eventuali interessati alla naturalizzazione hanno comunque un vantaggio nel segnalare particolari benemerenze o particolari circostanze che possono permettere una valutazione più attenta della pratica caso per caso.
Naturalmente questo non garantisce l’acquisto della cittadinanza perché non è in ogni modo garantito. La naturalizzazione è pur sempre una concessione ma, se non altro, permette di sperare in una valutazione più attenta e soprattutto di poter difendere meglio la posizione del richiedente nel caso in cui volesse chiedere ricorso contro il rifiuto.
PER MATRIMONIO:
[ Scarica le istruzioni in formato pdf ]
Il coniuge straniero/a di cittadino/a italiano/a può acquisire la cittadinanza italiana se convive e risiede in Italia da almeno due anni successivi al matrimonio (tre anni se residente all’estero). I tempi si riducono della metà in presenza di figli, anche adottivi.
In questo caso l’acquisto della cittadinanza italiana è un vero e proprio diritto soggettivo, condizionato unicamente dalla eventuale esistenza di circostanze che permettono di affermare la pericolosità per la sicurezza dello stato o per l’ordine pubblico della persona richiedente.
Il vincolo matrimoniale deve essere esistente al momento del riconoscimento della cittadinanza, pena il rigetto della domanda.
Possono avanzare la richiesta di cittadinanza, non solo il coniuge dello straniero naturalizzato prima della data del matrimonio, ma anche il coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza successivamente a tale data. In questo caso i due anni si dovranno conteggiare dal momento in cui il coniuge è divenuto cittadino italiano.
Il coniuge di cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo 3 anni di residenza all’estero non dovrà attendere ulteriori due anni ma potrà richiedere la cittadinanza italiana in virtù del requisito di residenza già precedentemente maturato (i tre anni di residenza all’estero).
[ Matrimonio - Tutti i documenti utili ]
La documentazione da presentare alla Prefettura in 4 copie di cui Una in bollo:
Estratto dell’atto di nascita, tradotto e legalizzato, completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) nonché legalizzato secondo le indicazioni contenute nell’apposito modello di domanda che presenterai in Prefettura;
Certificato penale del Paese di origine (e degli ulteriori Paesi di residenza), debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
Certificato storico di residenza, attestante la residenza legale da almeno due anni in Italia dopo il matrimonio o tre anni se residente all’estero (la metà in presenza di figli anche adottati);
Titolo di soggiorno;
Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
Atto integrale di matrimonio;
Certificato di cittadinanza del coniuge;
Stato di famiglia attestante l’eventuale presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
Ricevuta di versamento del contributo di € 200,00, presso Poste Italiane al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”;
Richiesta cittadinanza per matrimonio con marca da bollo da 14,62 euro;
[ Modello A ]
Eventuale certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide.
I tempi previsti per la procedura sono di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda. In seguito il Ministero dell’Interno, in assenza di cause preclusive invia il decreto di concessione della cittadinanza alla Prefettura, la quale provvede a consegnarlo al Comune di residenza dell’interessato; il Comune provvederà a fissare un appuntamento per il giuramento.
Il cittadino straniero, al quale è stata concessa la cittadinanza italiana, ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il comune di residenza.
L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando, dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata della prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni. Trascorso tale termine l’interessato potrà rivolgersi al Tribunale Civile del luogo ove risiede, per chiedere una sentenza che accerti la cittadinanza, essendo l’acquisizione un vero e proprio diritto soggettivo.
In ogni caso l’eventuale rifiuto della concessione o dell’acquisto della cittadinanza italiana dovranno essere anticipati dal preavviso di rigetto ai sensi dell’art 10 bis della legge 241/90. Il mancato preavviso di rigetto comporta il ripristino della possibilità, da parte dell’interessato, di integrare la documentazione mancante o presentare eventuali elementi utili al perfezionamento dell’istanza
PER NASCITA:
Cittadini stranieri nati in Italia che vi abbiano ininterrottamente risieduto legalmente fino ai 18 anni (art. 4, comma 2).
In questo caso la legge riconosce un diritto di opzione al cittadino straniero, ovvero di dichiarare o meno di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Ciò, comunque, non pregiudica il mantenimento della cittadinanza del paese di origine a meno che la legge di questo non vieti la doppia cittadinanza.
Recenti circolari ministeriali hanno chiarito che eventuali brevi interruzioni dell’iscrizione anagrafica non possono comportare il rigetto della domanda (dovrà comunque essere dimostrata la presenza sul territorio dello stato - certificati medici, o altra documentazione)
La documentazione da presentare all’ Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza:
Documento di identità in corso di validità;
Titolo di soggiorno, in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il/la richiedente potrà presentare documentazione che attesti comunque la presenza in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);
Copia integrale dell’atto di nascita del richiedente;
Certificato storico di residenza, in caso di iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano occorre presentare una documentazione che dimostri la permanenza del minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. attestati di vaccinazione, certificati medici).
Ricevuta di versamento del contributo di € 200,00, presso Poste Italiane al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”;
I figli minori, anche se non conviventi (ma su cui ancora il genitore esercita la potestà) di chi acquista a qualsiasi titolo la cittadinanza italiana divengono cittadini italiani.
b) Accertamento della cittadinanza italiana
Diverso è il regime legale applicabile ai soggetti che abbiano origini italiane e siano figli/e di madre o padre italiani. E’ sufficiente che solo uno dei due genitori sia cittadino italiano al momento della nascita del figlio, perchè lo stesso acquisti automaticamente per legge la cittadinanza italiana (art. 1, lett.a)).
Può tuttavia accadere che anche nel caso appena evidenziato, di soggetti nati da un genitore italiano, non sia stata effettuata la verifica relativa al possesso della cittadinanza italiana. Ciò è dovuto alla circostanza che la persona sia nata all’estero, i genitori non abbiano chiesto la trascrizione della nascita nei registri dello stato civile in Italia e, quindi, la stessa risulta ancora straniera.
In questo caso il procedimento da effettuarsi è solo di accertamento, di ricognizione, in quanto si dovrà procedere ad una semplice verifica dell’esistenza delle circostanze che comportano fin dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.
Cosa fare?
Il procedimento per l’accertamento della cittadinanza italiana può essere promosso:
presso l’ambasciata italiana se il soggetto si trova all’estero;
presso il comune di residenza se il soggetto abita già in Italia.
Si tratta di un provvedimento attraverso cui si accerta con efficacia retroattiva il possesso della cittadinanza italiana considerato che, come precisato, in tali casi, le persone sono già cittadini italiani in base alla legge con conseguenti diritti e prerogative degli stessi fin dalla nascita.
Per dimostrare tutto questo sono indispensabili dei certificati italiani e, di solito, la ricerca degli stessi è piuttosto faticosa perché spesso si tratta di persone nate e vissute all’estero. Risulta, quindi, necessario, contattare l’ultimo comune di residenza in Italia del genitore/i italiano, ovvero, i distretti militari o le parrocchie. La documentazione raccolta servirà a dimostrare che tra la persona che fa richiesta e i cittadini italiani in questione sussite un rapporto di parentela (madre – padre – figlio).
E’ necessario poi dimostrare la cittadinanza italiana del genitore/i al momento della nascita.
Se l’accertamento può essere fatto solo in Italia, il Ministero ha disposto che, "si debba procedere all’iscrizione nei registri anagrafici dei discendenti dei cittadini italiani per nascita in possesso di un valido permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata dello stesso o dal titolo per il quale viene concesso".
E’ possibile quindi, anche con il solo possesso di un visto turistico, l’iscrizione temporanea ai registri d’anagrafe e l’inoltro della domanda di accertamento dall’Italia.
Si evidenzia che la procedura di verifica può essere abbastanza rapida se gli accertamenti da effettuarsi non presentano particolari difficoltà, ovvero necessitare di alcuni giorni o di settimane.
ATTENZIONE
Informazioni relative all’applicazione della normativa per le istanze di cittadinanza non ancora perfezionate