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sans-papiers > guida legislativaSoggiorno di breve durata - Soppresso l’obbligo di richiedere il permesso di soggiornoa cura dell’Avv. Marco PaggiCommento alla nuova disciplina1 giugno 2007E’ stato approvato in via definitiva, alla Camera dei Deputati, la proposta di legge, già precedentemente approvata dal Senato nella stessa versione, che introduce la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri. L’extracomunitario che entra in Italia per breve soggiorno, caratterizzato per visita, affari, turismo o studio, comunque per un periodo non superiore ai tre mesi, non avrà più l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno, ma solo quello di dichiarare la sua presenza all’autorità di frontiera o alla questura competente. Il contenuto di questa legge corrisponde a quello di una norma inserita nel D.L. n. 10 dello scorso Febbraio che, relativamente a questa parte, non era però stato convertito in legge. Per ragioni poco comprensibili, si è preferito approvare un separato decreto di legge dal contenuto sostanzialmente identico. Rimane l’obbligo di richiedere il visto di ingresso per tutti quei Paesi i cui cittadini sono subordinati ad effettuare tale richiesta (consulta l’ elenco), già stabilita con decreto ministeriale. Lo straniero appena entrato in Italia, anche se per breve soggiorno e anche se munito del visto di ingresso, dovrà comunque presentare una dichiarazione o autodenuncia della propria presenza (al valico di frontiera o alla questura), entro otto giorni dall’ingresso. Questa dichiarazione di soggiorno deve essere presentata con un apposito modulo, lo stesso che a suo tempo (col d.l. n. 10, poi non convertito in legge) la Questura di Milano aveva predisposto. In realtà la legge non prevede che siano le questure a predisporre moduli, ma direttamente il Ministero, a livello nazionale. Questo modulo di comunicazione non dovrebbe richiedere nessun altro requisito, né successive verifiche tali da trasformare questa semplice comunicazione in una vera e propria autorizzazione, prevedendo la verifica di eventuali requisiti prescritti. È importante sottolineare un commento di fonte politica rilasciato dal Ministro per le Politiche comunitarie Emma Bonino che, in un comunicato del dipartimento di cui è titolare, ha sottolineato con una certa enfasi l’applicazione di questa norma. I permessi di soggiorno di breve durata rimangono di breve durata: non è possibile, entro la scadenza dei tre mesi, ottenere una qualsivoglia altra autorizzazione al soggiorno per svolgere un’altra attività. Secondo la normativa vigente, è necessario tornare al paese di origine e aspettare il decreto flussi ed eventualmente utilizzare le quote d’ingresso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo. Ascolta il commento dell’Avv. Paggi [ audio ] (8.33 m) |
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