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Sentenza Corte Costituzionale n. 254/2007

Possibilità per lo straniero non abbiente di nominare un proprio interprete che sia pagato dallo Stato

Ringraziamo l’ Avv. Dario Belluccio per la segnalazione

18 luglio 2007

La Corte, richiamando alcune norme internazionali e, in particolare, l’art. 6, n. 3, lettera e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; l’art. 14, comma 3, lettera f, del Patto internazionale delle Nazioni Unite, sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881) ha ricordato che la partecipazione consapevole dell’imputato al procedimento - mediante il riconoscimento del suo diritto, nel caso non conosca la lingua italiana, di nominare un proprio interprete - rientra nella garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) nonché nel diritto al giusto processo (art. 111 Cost., secondo il quale la legge assicura che «la persona accusata di un reato sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo»), in quanto l’imputato deve poter comprendere ogni passaggio del procedimento processuale che lo riguarda, ai fini di un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa (art. 24, comma secondo, della Costituzione). La Corte, quindi, ricordando che le sue sentenze n. 10 del 1993 e n. 341 del 1999, ha affermato che il ricorso all’interprete non costituisce uno strumento tecnico del giudice ma un diritto individuale della persona imputata. Conseguentemente tale diritto è ineluttabilmente connesso al diritto di difesa. La pronuncia si inserisce nell’ambito delle pronunce relative, in senso ampio, alla parità di trattamento ed al divieto di discriminazione, anche se le relative norme non vengono esplicitamente richiamate. La stessa pronuncia, d’altronde, si inserisce altresì nell’ambito della giurisprudenza (fatta propria da diversi Tribunali e, soprattutto, Giudici di Pace, olte che da altre pronunce costituzionali) in base alla quale lo straniero destinatario di provvedimenti amministrativi e/o giudiziari (espulsione in primis) deve avere la possibilità di comprendere in maniera consapevole lo specifico contenuto dell’atto che gli viene notificato.

In allegato il testo della Sentenza