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sans-papiers > contributi e segnalazioniDiritti del migrante nelle more del rinnovo del permesso di soggiornoVerona offre un importante e positivo precedente11 settembre 2007Ringraziamo l’Avv. Roberto Malesani per la segnalazione E’ sotto gli occhi di tutti il fallimento della procedura di rinnovo dei permessi di soggiorno a mezzo del servizio postale, procedura iniziata l’11 dicembre 2006 e che ha portato solo frutti avvelenati per i migranti, sia per i costi – una pratica alfine costa in media circa 100 euro a persona - sia per i ritardi nel rilascio dei permessi, levitati sono a 15/18 mesi, sia per la sussistenza di problemi procedurali che tengono ferme un gran numero di pratiche. Vediamo brevemente queste regole. E’ opinione pacifica sia nella dottrina che nella giurisprudenza, anche della Cassazione che ha più volte ribadito il concetto, che gli effetti e i diritti conseguenti il possesso del permesso di soggiorno, anche nella fase di rinnovo regolarmente chiesta, abbiano e anzi debbano avere continuità. Ciò sia per tutelare il cittadino straniero sia per tutelare lo Stato, che non ammette che lo straniero rimanga sul territorio nazionale senza adeguato titolo che, si ribadisce, è costituito anche dalla domanda di rinnovo regolarmente presentata. Esempi di questa impostazione sono l’art. 22 co 12 del T.U., laddove nel sanzionare il datore di lavoro che assuma lavoratori stranieri privi del permesso, ovvero ove questo si scaduto o revocato o annullato, fa salvo appunto il principio per cui lo straniero che ha almeno chiesto il rinnovo può essere tenuto alle dipendenze e anche essere assunto per un nuovo lavoro. L’altro esempio, ancora più chiaro è fornito - per quanto riguarda la disciplina della salute - dall’art. 34, comma 1, TU,che precisa puntualmente che sia nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia nella fase di disoccupazione, il lavoratore ha il diritto di rinnovare l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per sé e per i familiari a carico e, a maggior ragione, ha il diritto di ottenere le prestazioni a suo carico ivi compreso il rilascio o il rinnovo del cosiddetto cartellino o libretto sanitario. Questi principi pacifici nella normativa sono purtroppo però spesso messi in discussione nella prassi, tant’è che il Governo si è sentito in dovere di chiarirli nuovamente attraverso una serie di direttive e circolari. In primo luogo con la Direttiva del 20 febbraio 2007 che afferma, in materia di diritti dello straniero, che, nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il lavoratore straniero può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso. Inoltre lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato comporta il diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del citato art. 34, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 286/98. In secondo luogo con la Direttiva del 5 agosto 2006 il Ministero dell’Interno afferma che nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, gli stranieri continuano a godere dei diritti conseguenti alla piena legittimità del relativo permesso di soggiorno. Tale Direttiva rafforza la piena legittimità alla conservazione all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale espressamente prevista dall’art. 39 del D.P.R. 334/04 che sostituisce il primo periodo del comma 4 dell’art. 42 del D.P.R. 394/99 e che testualmente recita: “L’iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno”. Si precisa che ai fini della conservazione dell’iscrizione gli stranieri devono esibire la ricevuta dell’istanza di rinnovo, compilata su modello a lettura ottica che sostituisce il cedolino rilasciato dalle Questure, dato il nuovo sistema che dall’11 dicembre 2006 prevede la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno agli uffici abilitati di Poste italiane che fa da tramite con le Questure. La ricevuta rilasciata dalle Poste ha lo stesso valore e gli stessi effetti del cedolino rilasciato a suo tempo dalle Questure. Ciò vale anche per gli stranieri in fase di primo rilascio del permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato per i quali, ai fini dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, lo straniero deve esibire la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciata dall’Ufficio Postale abilitato. Ciò nonostante i comportamenti collettivi illegittimi discriminatori e prevaricatori, sia di privati e, fatto gravissimo anche di enti pubblici – Comuni, ULSS, associazioni notarili e imprenditoriali- persistono. Ebbene vogliamo segnalare una notevole eccezione, un precedente positivo che si è verificato a Verona. Su sollecitazione del Coordinamento Migranti di Verona, che ha rivolto una istanza dove, richiamando le norme sopra citate, chiedeva la tutela della legalità in favore dei migranti, appunto in quanto i comportamenti omissivi dei privati e degli enti sono contra legem, il Prefetto di Verona ha adottato una serie di iniziative e misure che hanno condotto ai seguenti risultati:
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