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archivio legislativo > normativa italiana > VarieCircolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 33915/1.2 del 20/09/2006Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo – Direttiva Ministero dell’Interno prot. n. 11050/M(8) del 5 agosto 2006 - Rilascio documenti di guida e di circolazione20 settembre 2006Sono giunte a questa sede richieste di chiarimenti in ordine alla Direttiva del 5 agosto 2006 adottata dal Ministro dell’Interno in tema di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, tenuto conto delle istruzioni già impartite da questo Dipartimento con circolare prot. n. 1687/M352 del 20 marzo 2006. Al riguardo, poiché la predetta circolare è stata adottata a seguito di specifici chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno e da quest’ultimo espressamente approvata, si è provveduto ad interessare la medesima Amministrazione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una eventuale modifica della circolare stessa. Il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006. Tenuto conto che quest’ultima direttiva richiama, nel preambolo, anche la circolare prot. n. 33915/1.2 del 20 settembre 2006, che la presente circolare intende interamente sostituire, diramata da questo Dipartimento in attuazione della richiamata direttiva del 5 agosto 2006, non sussistono dubbi interpretativi circa la possibilità di rilasciare documenti di guida e di circolazione anche in capo ai cittadini extracomunitari che siano in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Conseguentemente, si richiama l’attenzione degli Uffici in indirizzo sulla puntuale osservanza delle seguenti istruzioni. La ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine: Al riguardo, si evidenzia che non formano oggetto di verifica da parte di codesti Uffici: 1. la circostanza che la richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale; Il possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce l’unica ed esclusiva condizione che gli UMC sono tenuti ad accertare. Conseguentemente, appare sufficiente che vengano trattenuti agli atti, oltre alla fotocopia del documento di identità o di riconoscimento, come del resto già in uso, la fotocopia:
La circolare prot. n. 1687/M352 del 20 marzo 2006 e la circolare 33915/1.2 del 20 settembre 2006 sono abrogate. Resta fermo, in ogni caso, che continueranno a non essere più accettate le semplici ricevute di prenotazione per la presentazione delle istanze di primo rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno. Il Capo Dipartimento |
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