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Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale 16 luglio 2007

Fissazione del contingente di ingressi di cittadini stranieri per corsi di formazione

G. U. n. 237 dell’11 ottobre 2007

16 luglio 2007

Il MINISTRO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO

e con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

[...].

DECRETA
Art. 1
1. Per l’anno 2007 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, in:
a) 5.000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5, del D.P.R. n. 394/99, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell’articolo 142, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e d’orientamento promossi dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
Art. 2
1. Le quote di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto verrà trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 16 luglio 2007
Il Ministro della solidarietà sociale Ferrero
Il Ministro dell’Interno Amato
Il Ministro degli Affari Esteri D’Alema
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2007 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 237

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