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sans-papiers > contributi e segnalazioniIl ricorso gerarchico contro l’Ordinanza del Sindaco di Cittadella (Pd)a cura dell’Avv. Marco Paggi14 dicembre 2007L’ordinanza del Sindaco di Cittadella n°258 del 16.11.2007, dal punto di vista formale, impartisce disposizioni che appaiono destinate a regolare le condizioni per l’iscrizione anagrafica della generalità della popolazione (“da parte di chiunque ne presenti richiesta”), tuttavia non si può trascurare che tanto nelle premesse che nelle numerose dichiarazioni rilasciate alla stampa le intenzioni del Sindaco di Cittadella sono tanto notorie quanto evidenti e che nella pratica è fin troppo chiaro che tali disposizioni , come si evince dalle ampie premesse dell’ordinanza, molto più esplicite della parte formalmente dispositiva, saranno applicate di fatto nei confronti dei soli stranieri, comunitari e non. 1) L’esercizio del potere del sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di salute e sicurezza pubblica risulta del tutto privo di fondamento nel caso di specie, non sussistendo una situazione di emergenza che caratterizzi in modo peculiare il territorio del Comune di Cittadella rispetto ad altre aree vicine o lontane, nel mentre il Ministero dell’Interno ha impartito specifiche e dettagliate disposizioni da applicare in via generale ed ordinaria in relazione al procedimento di iscrizione anagrafica. Il potere esercitabile dal sindaco ai sensi dell’art.54 Dlgs 267/2000 presuppone infatti una situazione di pericolo effettivo, specificamente rilevato in concreto con accertamenti istruttori idonei, che non può essere meramente presunto a priori con riferimento alla astratta generalità dei casi. Per l’appunto, “presupposto per l’adozione da parte del Sindaco dell’ordinanza contingibile ed urgente è il pericolo di un danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica al quale, per il suo carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con rimedi ordinari e che richiede interventi immediati ed indilazionabili” (CdS, Sez. IV, n°1537/2006; nello stesso senso, ex multis , cfr: CdS, Sez. V, n°2109/2007, Cds Sez.VI n°1551/2007, Cds, Sez. IV, n°1537/2006, CdS, Sez. IV, n°1537/2006). 2) La discriminazione, ovvero la disparità di trattamento tra cittadini italiani e comunitari, può apparire evidente a fronte della prescrizione di richiedere agli stranieri di dimostrare la disponibilità di fonti di sostentamento minime pari all’importo annuo dell’assegno sociale (5061, 68 Euro), laddove è evidente che se si dovesse applicare tale parametro anche ai cittadini italiani moltissime persone (non solo nel Meridione) dovrebbero essere cancellate dall’anagrafe. In realtà, tale “disparità” è espressamente prevista tanto dalla Direttiva 2004/38/CE quanto dalla norma di recepimento di cui al Dlgs.30/2007 e dalle relative circolari ministeriali, quindi non è tanto sotto il profilo dei requisiti richiesti al riguardo quanto in relazione al trattamento concretamente riservato agli stranieri -ivi compresi i cittadini comunitari- che viene piuttosto in evidenza la discriminazione. Infatti, se da un lato l’ordinanza non manca di richiamare la possibilità, espressamente prevista dall’art. 7 del citato Dlgs, di omettere la produzione della documentazione comprovante le fonti di sostentamento e di “autocertificare” il possesso di lecite e sufficienti fonti di sostentamento in base agli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, tuttavia realizza un rispetto solo apparente della norma, dal momento che prescrive “preventivamente all’iscrizione anagrafica”, ovvero sospendendo il relativo procedimento, di svolgere “adeguata attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato in particolare modo in merito all’individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche”. In questo modo si viola palesemente quanto disposto dalle stesse norme di legge citate dal Sindaco, che invece prevedono come la c.d. “autocertificazione” non possa giustificare in alcun modo il differimento della conclusione del procedimento e che la verifica non debba essere effettuata sistematicamente (paralizzando tutti i procedimenti per tempi incalcolabili) bensì a campione, allo stesso modo di come dovrebbe avvenire per i cittadini. Sotto questo profilo la violazione del principio di divieto di discriminazione, a parità di condizioni sostanziali, è evidente. 3) Né la direttiva 2004/38 né il Dlgs. 30/2007 menzionano o richiedono anche solo indirettamente particolari requisiti sotto il profilo abitativo (si richiede infatti di dimostrare solo lo stato di occupazione lavorativa o in alternativa la disponibilità di risorse minime e la copertura sanitaria). Il cittadino comunitario non è tenuto né a documentare che dispone di un alloggio, né deve dimostrare a quale titolo ne dispone più o meno stabilmente e legittimamente (contratto di locazione, atto di proprietà, concessione in uso, comodato, ospitalità, ecc.), né tantomeno deve dimostrare l’idoneità di tale alloggio o comunque sottoporsi alla verifica del rispetto di parametri di igienicità/salubrità o di adeguatezza dell’alloggio che rappresenta la sua dimora abituale e presso il quale chiede sia accertata la sua residenza. 4) Quel che forse è ancor peggio, dal punto di vista della prevenzione razziale che si va così a diffondere, è l’immagine criminogena generalizzata che si tende a dare della presenza di stranieri comunitari e non, laddove si dispone, sempre in forma preventiva, vale a dire paralizzando la conclusione del procedimento sino all’ottenimento dei riscontri (improbabili) da parte di Questura, Prefettura e Autorità Giudiziaria, l’accertamento del “presunto status di pericolosità sociale”, a seguito dell’acquisizione diretta, o per il tramite di atti emessi e/o provvedimenti precedentemente adottati da parte dell’Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, di informazioni al riguardo. A parte il fatto che i tempi di tali verifiche potrebbero essere incalcolabili, specie se si considera che non sussiste alcun dovere (a parte le scarse risorse disponibili…) di riscontrare simili richieste dell’ufficio anagrafe da parte delle suddette Autorità, semmai –proprio a fronte dell’estraneità di simili verifiche al procedimento di iscrizione anagrafica- si dovrebbe considerare piuttosto il generale divieto di divulgazione delle informazioni possedute dall’Autorità di Polizia e dall’Autorità Giudiziaria. Ma anche prescindere da tali rilievi, va sottolineato che in questo modo si realizza una condotta che sostanzialmente anticipa in funzione preventiva gli effetti ostativi di provvedimenti sanzionatori (allontanamento o espulsione, a seconda che si tratti di cittadini comunitari od extracomunitari) che potrebbero essere invece adottati solo caso per caso ed a fronte di accertamenti aventi carattere definitivo, provvedimenti sanzionatori che peraltro non competono minimamente al Sindaco o all’ufficiale di anagrafe bensì al Prefetto o al Ministro dell’Interno. In pratica, non si può paralizzare la generalità delle iscrizioni anagrafiche (si dovrebbe ritenere che ciò possa riguardare anche i cittadini italiani) solo perché si presume una possibile pericolosità che deve essere accertata da altri soggetti istituzionali a ciò preposti dalla legge, specie se si considera che l’iscrizione anagrafica non toglierebbe comunque nulla alla possibilità di adottare i provvedimenti sanzionatori del caso –da parte degli organi realmente competenti- se e quando necessario. 5) Al paragrafo 5) dell’ordinanza si può rilevare una violazione macroscopica per quanto attiene il diritto di iscrizione dei cittadini extracomunitari, laddove si prevede quale titolo di soggiorno idoneo allo scopo solo la carta di soggiorno e non anche il permesso di soggiorno, il che vale a dire che si escluderebbe dall’esercizio del diritto pacificamente riconosciuto la maggior parte dei cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti, che come è noto possiede il “normale” permesso di soggiorno. Ciò viola manifestamente quanto disposto dall’art.6, comma 7, del Dlgs. 286/98. 6) Si prevede l’istituzione di un’apposita commissione interna, composta dall’ufficiale di anagrafe, da un funzionario dell’ufficio demografico e da un appartenente alla polizia locale, per il vaglio delle singole domande di iscrizione e la decisione sulla ritenuta necessità di inoltrare l’informativa preventiva (ovvero la richiesta di informazioni) al Prefetto e al Questore di Padova: ciò comporta la devoluzione di poteri-doveri di ufficiale di Governo -tipicamente statali- ed in specie di poteri a carattere decisionale e non di semplice supporto all’istruttoria delegata all’ufficiale di anagrafe, nei confronti di pubblici dipendenti che non hanno alcuna attribuzione legale per svolgere funzioni di ufficiali di Governo. Sulla scorta di quanto sopra esposto si confida che le SS.LL. Illustrissime potranno constatare e valutare la palese illegittimità dell’ordinanza sindacale di cui in premessa sotto molteplici profili: In specie, si vorrà considerare che le suddette violazioni risultano poste in essere nell’ambito dell’illegittimo esercizio della funzione di ufficiale di Governo da parte del Sindaco di Cittadella, che deve ritenersi esercitata in una posizione gerarchicamente subordinata rispetto alle funzioni di direzione e vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente che gli artt. 12 della L. 1228/1954 e 54 del DPR 223/1990 attribuiscono al Ministero dell’Interno. Conclusioni: 1) si disponga, in via principale, l’annullamento dell’ordinanza di cui in premessa; Avv. Marco Paggi. |
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