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archivio legislativo > normativa italiana > CircolariRisoluzione Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2008 n. 100/EChiarimenti nell’ambito dell’iter relativo all’ingresso in Italia di lavoratori stranieri26 marzo 2008
Roma, 18 marzo 2008 Prot. 2008/11474 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Imposta di bollo – Comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Con istanza di interpello n. … , concernente l’interpretazione dell’art. 3 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente QUESITO Il Ministero dell’Interno fa presente che il decreto legge 15 febbraio 2007,
n. 10, convertito con modificazioni dalla legge n. 46 del 2007, ha modificato
l’articolo 27 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), al quale è stato aggiunto il comma 1-bis, che prevede “Nel caso in cui
i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente
retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
in uno Stato membro dell’Unione europea, il nulla osta al lavoro é sostituito da
una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la
prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di
lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la
regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di
lavoro nello Stato membro dell’Unione europea in cui ha sede il datore di
lavoro. La comunicazione é presentata allo sportello unico della Prefettura-
Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno”. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Il Ministero dell’Interno ritiene che la comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 1- bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998 può essere qualificata come dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, in quanto tale, esente dall’imposta di bollo. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE In riferimento al quesito in esame, in via preliminare si osserva che l’articolo 3 della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio per “Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”. Ai fini dell’applicazione della predetta norma, va chiarito che per “istanze,
petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell’Amministrazione….” devono
intendersi tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma sono indirizzati alle
amministrazioni indicate nello stesso art. 3 per chiedere l’emanazione di una
deliberazione in relazione ad un determinato oggetto, ovvero l’adozione di un
provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Pertanto, sono da assoggettare all’imposta di bollo prevista dall’articolo 3
della tariffa in esame, le domande, petizioni e ricorsi presentati ai fini di cui
sopra, mentre non sono compresi nella sfera di applicazione della norma in
argomento quegli scritti che non hanno il carattere di istanze tese all’ottenimento
di un provvedimento.
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all’istanza di interpello presentata dal Ministero dell’Interno. |
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