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archivio legislativo > giurisprudenza italianaSentenza del T.A.R. del Veneto del 13 febbraio 2008 n. 533/08Conversione del permesso per minori in permesso per lavoro26 marzo 2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
costituito da:
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente SENTENZA sul ricorso n. 767/2004, proposto da --- , rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Sensati e S. Orlandi, con elezione di domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054; contro l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro
tempore, non costituita in giudizio;
Visto il ricorso, notificato il 26 febbraio 2004 e depositato presso la
Segreteria il 15 marzo 2004, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
considerato che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve; che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti: Il ricorso è fondato. Questo Tribunale si è più volte espresso in merito ai requisiti necessari per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini extracomunitari minori di età in permesso di soggiorno ad altro titolo, al raggiungimento della maggiore età, a partire dalla sentenza della Terza Sezione n. 118/2006, che ha ritenuto alternativi (e non cumulativi) i requisiti di cui all’art. 32 del D. Lg. 286/98. L’art. 32, comma 1, letteralmente consente la conversione dei permessi di soggiorno per i soli “minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184”; tuttavia la Corte Costituzionale, nella sentenza interpretativa di rigetto n. 198 del 5 giugno 2003, ha chiarito che la disposizione può essere applicata in via analogica anche ai minori soggetti a tutela, sulla base della comparazione tra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela del minore e del rapporto di affidamento. L’art. 32, comma 1-bis, invece, riguarda i minori non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato, avente determinati requisiti. Vari elementi inducono a ritenere alternativi i requisiti stabiliti
dall’art. 32. Anzitutto, il comma 1-bis esordisce con l’espressione “il
permesso di soggiorno di cui al comma 1”, e non con quella “allo
straniero di cui al comma 1 il permesso di soggiorno” ecc., come
sarebbe stato logico, ove si fosse inteso cumulare i requisiti prescritti;
conclusione rafforzata dal fatto che, tra i permessi di soggiorno
rilasciabili, elencati al comma 1-bis, non sono inclusi, diversamente
dal primo comma, quelli per esigenze sanitarie o di cura: e sarebbe
difficile capire perché uno straniero possa o meno curarsi in Italia a
seconda che, pur essendo comunque affidato nel momento in cui è
divenuto maggiorenne, in passato fosse stato accompagnato o meno.
Si aggiunga ancora che il comma 1-ter dell’art. 32 prevede un obbligo
di certificazione per l’ente gestore del progetto “al momento del
compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma
1-bis”, a conferma che questi appartiene ad una categoria diversa da
quella dei minori di cui al comma 1.
Poiché l’esito del giudizio deve ritenersi oramai pacifico in giurisprudenza, le spese e competenze di causa sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato.
Condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese e
competenze di causa, quantificate in complessivi € 1500,00
(millecinquecento/00), al netto di IVA e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Il Presidente, estensore Il Segretario |
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