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archivio legislativo > giurisprudenza italianaSentenza del T.A.R. dell’Emilia Romagna del 3 aprile 2008 n. 1248Illegittimo diniego rinnovo del permesso di soggiorno3 aprile 2008
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sezione I, Sentenza n. 1248 del 3 aprile 2008 E’ fondato il ricorso avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari. La giurisprudenza amministrativa è dell’avviso che l’art. 18 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (in forza del quale fu rilasciato alla ricorrente il primo titolo di soggiorno) consente il rinnovo del permesso, già rilasciato a titolo umanitario, anche per altri diversi motivi, compreso quello di svolgimento di attività lavorativa. Nel caso in specie, la ricorrente non solo ha completato il programma di integrazione sociale necessario per ottenere un permesso di soggiorno ma possiede un regolare contratto di assunzione, le relative buste paga e tutta la documentazione relativa all’alloggio. Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia -Romagna nelle persone dei Signori: ha pronunciato la seguente ex art. 9 Legge 205/2000 Questura di Modena per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione del decreto n. DIV.P.A.S. Cat. A. 12/07/Imm. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; I. Dall’incombente istruttorio, disposto con Ordinanza n. 105/2008, è emerso che la ricorrente ha regolarmente terminato (nel dicembre 2005) il programma di protezione sociale, sottoscritto con l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e che all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, a suo tempo presentata, risultano allegati un contratto di assunzione in rapporto di apprendistato (in data 2.11.2005), relative buste paga per i mesi di novembre e dicembre 2005, gennaio 2006, documentazione relativa alla disponibilità di alloggio. II. La giurisprudenza amministrativa è dell’avviso che l’art. 18 comma 5 d.lg. 25 luglio 1998 n.286 (in forza del quale fu rilasciato alla ricorrente il primo titolo di soggiorno) consente il rinnovo del permesso, già rilasciato a titolo umanitario, anche per altri diversi motivi,
compreso quello di svolgimento di attività lavorativa (cfr. T.A.R. Marche, 13 dicembre 2005, n.1641). III. A fronte di tali evenienze comprovate in atti, le motivazioni addotte dalla Questura di Modena a sostegno dell’impugnato diniego appaiono prive di sufficiente spessore giuridico, in quanto volte ad evidenziare profili del tutto ininfluenti della vicenda (presentazione della
domanda oltre i termini e ad Ufficio “errato per la specificità del titolo di soggiorno”; mancata presentazione della ricorrente ad una prima convocazione; prestazione di eventuale attività lavorativa in altra Provincia) ovvero privi di corrispondenza nella documentazione di causa
(manifestazione di un interesse “non incisivo” per un’attività lavorativa). IV. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi che precedono. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia - Romagna, Sezione I, ACCOGLIE il ricorso in premessa e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di cui in epigrafe. Così deciso in Bologna, il 27 marzo 2008. Presidente f.to Calogero Piscitello Il Segretario |
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