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sans-papiers > guida legislativaL’accesso agli alloggi pubblici e le discriminazioni nei confronti dei cittadini extracomunitari8 ottobre 2003La legge Bossi - Fini (art. 27, comma 1, lett. d) - L. 30 luglio 2002, n. 189) ha modificato l’art. 40 del T.U. sull’Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), il cui comma 6 stabiliva che i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno e in regola con il pds che fossero iscritti nelle liste di collocamento o che esercitassero una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, avevano il diritto di accedere, in condizione di parità con i cittadini italiani, a tutte le opportunità di assegnazione di alloggi popolari o acquisto, a condizioni agevolate (come prevede la legislazione in materia di edilizia popolare). Nella versione modificata dell’articolo sopra citato, al comma 6 si dispone che “Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.” Nell’articolo si fa riferimento agli stranieri titolari della carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale Si vuole ora analizzare la questione della casa. Abbiamo già precisato che il principio della parità di trattamento stabilito dall’art. 40 T.U., è stato ristretto molto di più nella pratica che nella teoria. L’art. 5, comma 3 bis, lett. c) del T.U. sull’Immigrazione come modificato dalla legge Bossi - Fini (art. 5), prevede che il pds per lavoro non può superare la durata di due anni, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sappiamo, invece, che per tutte le persone che hanno normali contratti di lavoro a tempo determinato, interinale o contratti co.co.co. a durata limitata, non viene rilasciato per prassi il pds della durata di due anni, bensì della durata di un anno. Per quanto riguarda poi la prassi interpretativa di questa norma operata dalle questure, si evidenzia che iniziano ad essere segnalate interpretazioni molto discutibili. Diciamo subito che questa è un’interpretazione assurda e che si tratta dell’invenzione di una regola che non è scritta da nessuna parte e ricordiamo che è sufficiente che il rinnovo del pds non garantisca due anni, ma ,ad esempio, 23 mesi. La scelta discriminatoria di Treviglio (Bergamo) Si tratta di una scelta esotica operata dall’Aler (Azienda lombarda per l’edilizia residenziale), che ha limitato la possibilità di acquisto degli alloggi popolari ai soli cittadini italiani ed europei. La scelta è stata giudicata esplicitamente discriminatoria da piu’ parti, in quanto esclude tutti i cittadini non comunitari, e, quindi, anche coloro che hanno un lavoro regolare e risiedono da almeno cinque anni in Italia e coloro che hanno la carta di soggiorno. Un’agenzia di stampa dei giorni scorsi scriveva “ Inevitabili le polemiche e gli attacchi all’Aler, con i sindacati in prima linea. Cgil, Cisl e Uil, con i propri uffici immigrazione e i sindacati inquilini Sunia, Sicet e Uniat, giudicano «estremamente grave» la decisione e annunciano iniziative a tutto campo per contrastarla. «Siamo al paradosso - si legge in un comunicato sindacale - di negare perfino il libero mercato, che si basa sul principio di domanda e offerta. Il segnale, che emerge dalla presa di posizione dell’Aler bergamasca e’ fortemente preoccupante poiché in esso si intravede un atteggiamento basato su pregiudizi e non su scelte che attengono al ruolo pubblico dell’azienda. Si evidenzia peraltro la posizione del Presidente dell’azienda stessa (Alleanza Nazionale), per cui la scelta di discriminare tutti i cittadini immigrati è stata motivata con la volontà di evitare spiacevoli situazioni «come a Milano, dove l’Aler ha ceduto immobili che oggi sono in mano interamente ad extracomunitari, per esempio i cinesi». Mi auguro che anche le organizzazioni sindacali che hanno così duramente attaccato questo provvedimento si stiano già dando da fare in questo senso. Confidiamo sul fatto che l’iniziativa giudiziaria non si faccia attendere e che l’esito – visto che si tratta di un caso elementare di discriminazione – sia favorevole ai lavoratori interessati con conseguente accertamento della discriminazione da parte della magistratura competente ed adozione di tutti i provvedimenti, anche a carattere urgente, che si rendano in tal senso indispensabili. Quello appena esposto è un valido esempio di come vi siano organi e poteri istituzionali che - nonostante la chiara formulazione della legge – hanno l’ambizione più o meno evidente di creare o immaginare delle regole diverse da quelle stabilite dalla legge. Si tratta di una tentazione cui è difficile resistere specialmente se si pensa che la legge non serve in quanto tale, ma che quello che conta è l’esercizio del potere. |
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