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sans-papiers > contributi e segnalazioniL’iscrizione anagrafica dei cittadini dell’unione: la copertura sanitaria12 maggio 2008Mentre non occorre la polizza assicurativa per il lavoratore, dipendente o autonomo, in quanto la copertura sanitaria è garantita dal S.S.N. [cfr. Min. Salute 3 agosto 2007, n. DG RUERI/II/ 12712/ I.3.b, in Stato civ., 2007, 760; Min. Interno 26 aprile 2007 (parere), in www.servizidemografici.interno.it; Relazione alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in GU C, 25 settembre 2001, n. 270E, par. 2.1; Redazione, Le nuove disposizioni sul soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari extracomunitari, e le nuove disposizioni sui familiari stranieri dei cittadini italiani, in www.immigrazioneoggi.it; Redazione, in www.anusca.it (quesito del 19 maggio 2007); Redazione, in Stato civ., 2007, 525; Paggi, Cittadini comunitari – I requisiti per l’iscrizione anagrafica, in www.meltingpot.org; Redazione, in Serv. dem., 2007, n. 10, 54], il cittadino dell’Unione, studente o inattivo, deve produrre la documentazione attestante “la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale” [art. 9, comma 3, lett. b) e c), del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (di seguito: Decreto Legislativo); latamente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (di seguito: Direttiva) – art. 8, par. 3 – che, tanto per questa posizione quanto per la situazione economica, pone a carico del cittadino dell’Unione l’onere “di fornire la prova che le condizioni previste dalla norma sono soddisfatte”]. I “formulari E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37), presentati dai cittadini dell’Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell’iscrizione anagrafica” [Min. Interno 18 luglio 2007, n. 200704165/15100/14865 (39), in Stato civ., 2007, 685; analogamente Min. Interno 18 maggio 2007 (parere), in www.servizidemografici.interno.it]. Viceversa, “la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria” [Min. Interno 18 luglio 2007, n. 200704165/15100/14865 (39), cit. ; analogamente Min. Interno 26 aprile 2007 (parere), cit.; Prin, Le norme che regolano la condizione giuridica dei cittadini comunitari in Italia, in www.tuttostranieri.it; Redazione, in www.anusca.it (quesito del 3 gennaio 2008); contra VERCELLI, L’art. 14 del Regolamento anagrafico: una norma ormai superata e che va riscritta. In particolare, la documentazione attualmente richiesta per l’iscrizione in anagrafe degli stranieri anche alla luce delle recenti circolari ministeriali, in Stato civ., 2007, 603]. La durata della polizza assicurativa deve essere almeno annua [cfr. Min. Interno 18 luglio 2007, n. 200704165/15100/14865 (39), cit.; Min. Salute 3 agosto 2007, n. DG RUERI/II/ 12712/ I.3.b, cit.] e deve coprire tutti i rischi sanitari [cfr., oltre all’art. 7, comma 1, lett. b) e c), del Decreto Legislativo, le fonti ministeriali citate supra, nonché Redazione, in www.anusca.it (quesito del 19 maggio 2007); ad avviso di REDAZIONE, in www.anusca.it (quesito del 10 settembre 2007), peraltro, si tratta di “una pretesa impossibile” e, quindi, ci si deve accontentare “anche di polizze che non coprano tutti i rischi”]. Rober Panozzo |
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