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sans-papiers > schede praticheScheda pratica – Ingressi “fuori quota”16 maggio 2008Quali lavoratori possono fare accesso in Italia fuori dal regime delle quote? Gli ingressi fuori quota sono previsti dall’art. 27 del Testo Unico sull’immigrazione e sono possibili per le seguenti categorie di stranieri, per i quali verrà indicata la procedura di ingresso in caso di lavoro subordinato. Attenzione: dal 19 maggio 2008 l’invio delle domande può essere effettuato solo tramite procedura telematica. a) Dirigente e personale altamente specializzato di società straniere Il trasferimento temporaneo, di durata legata all’effettiva esigenza dell’azienda, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è, comunque, possibile l’assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l’impresa distaccataria. Procedura: la domanda di nulla osta al distacco deve essere inviata dalla società distaccataria operante in Italia allo Sportello Unico per l’immigrazione, compilando l’apposito modello D. Vai al fac-simile b) Lettori universitari. L’Università dovrà attestare che lo straniero sia in possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività. Procedura: Il nulla osta per lavoro subordinato va richiesto dall’Università allo Sportello Unico, attraverso la compilazione del relativo modello E. Vai al fac-simile c) Professori universitari e ricercatori Procedura: Il nulla osta va richiesto allo Sportello Unico dall’Università o Istituto Superiore di ricerca pubblico o privato, attraverso la compilazione del relativo modulo: modello F. Vai al fac-simile d) Traduttori e interpreti Procedura: in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato la richiesta deve essere effettuata dal datore di lavoro allo Sportello Unico attraverso la compilazione del relativo modulo, modello G. Vai al fac-simile e) Collaboratori familiari in casi specifici Procedura: la domanda di nulla osta al lavoro deve essere inviata dal datore di lavoro allo Sportello Unico compilando l’apposito modello H. Vai al fac-simile Deve essere acquisito il contratto di lavoro stipulato all’estero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. L’autorizzazione non può essere rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri non appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea. f) Persone autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale b) per svolgere attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall’organizzazione dalla quale dipendono. L’ingresso di uno straniero dall’estero per svolgere attività di addestramento professionale è possibile solo nell’ambito di un rapporto di distacco, ovvero qualora lo straniero sia già dipendente di una società o ente operante all’estero e venga temporaneamente trasferito o distaccato dall’organizzazione dalla quale dipende presso un datore di lavoro italiano o straniero operante in Italia per lo svolgimento di attività lavorativa a finalità formativa. La procedura nel caso b) prevede in tal caso il rilascio di un nulla osta al lavoro da richiedere a cura dell’azienda o ente distaccatario allo Sportello Unico competente (scegliendo in alternativa tra quello della provincia in cui ha sede legale la società o nella quale avrà luogo la prestazione lavorativa) tramite invio del modello I, al quale va allegato un progetto formativo approvato dalla regione, tra i cui elementi essenziali, individuati sulla base della normativa regionale, vi dovrà necessariamente essere l’indicazione della durata del periodo di addestramento (mai superiore ai due anni). g) Lavoratori dipendenti di organizzazioni e imprese che operano sul territorio italiano per funzioni e compiti specifici Procedura: Il nulla osta va richiesto dall’impresa o organizzazione che richiede il distacco allo Sportello Unico attraverso la compilazione del modello L. Vai al fac-simile In presenza di tali Convenzioni, invece, il datore di lavoro è esonerato dal versamento dei contributi in Italia (dovrà, però, attraverso apposita documentazione da presentare all’INPS, attestare la situazione di distacco). I Paesi attualmente convenzionati con l’Italia sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Corea, Croazia, Jersey – Isole del Canale, ex Jugoslavia, Israele, Messico, Principato di Monaco, San Marino, Stati Uniti, Tunisia, Uruguay, Vaticano e Venezuela. Il testo di tali convenzioni è disponibile sul sito internet www.inps.it. h) Lavoratori marittimi Procedura: Per gli stranieri dipendenti da società estere destinati all’imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessario il nulla osta al lavoro. I visti d’ingresso sono rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni del Ministero degli affari esteri (per la documentazione necessaria è possibile consultare il database visti sul sito del Ministero degli Esteri). Tali visti consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. i) Lavoratori dipendenti di persone fisiche o giuridiche straniere con appalti in Italia Procedura: Il nulla osta al lavoro deve essere richiesto dal datore di lavoro operante in Italia (appaltante) alla Sportello Unico, compilando l’apposito modello M. Vai al fac-simile Nel caso in cui il datore di lavoro (azienda o persona fisica) abbia sede in uno Stato membro dell’Unione Europea si utilizza il modello M2.Vai al fac-simile Il nulla osta, il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla prestazione del servizio (massimo due anni). Il nulla osta sarà, inoltre, concesso solo a condizione che il datore di lavoro operante all’estero garantisca ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria applicato ai lavoratori italiani, nonché, in assenza di Convenzioni di sicurezza sociale, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. In caso di convenzioni si veda lettera g). l) Lavoratori di circhi o per spettacoli viaggianti; m) Personale artistico; n) Ballerini, artisti e musicisti; o) Artisti per impiego in enti musicali teatrali o cinematografici o in televisioni o imprese radiofoniche p) Sportivi Procedura: il nulla osta al lavoro è, in tal caso, sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.). Le società sportive che vogliono far entrare in Italia e assumere atleti extraue devono inviare una proposta di contratto di soggiorno e una specifica richiesta di dichiarazione nominativa di assenso per lavoro subordinato/sport alla Federazione sportiva Nazionale di riferimento, attraverso la compilazione dell’apposito modello SP. Scarica il modello. Una comunicazione va inviata anche alla questura, che dovrà rilasciare il relativo nulla osta. La dichiarazione di assenso del C.O.N.I. è necessaria anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo. La Federazione Sportiva, dopo aver accertato che la società ha tutti i requisiti per tesserare l’atleta straniero, trasmette telematicamente la proposta di contatto di soggiorno e la richiesta nominativa al C.O.N.I. Questo, verificata la disponibilità di quote (ogni anno viene fissato con decreto flussi ad hoc un tetto massimo di ingressi per sportivi extraue) e acquisito il nulla Osta dalla questura, invia il suo assenso alla Sportello unico per l’Immigrazione della provincia ove ha sede la società che ha presentato al richiesta. Per maggiori informazioni sulla procedura è possibile consultare la circolare del CONI del 19 giugno 2006. q) Giornalisti Procedura: non è richiesto il nulla osta al lavoro. Il visto di ingresso va richiesto direttamente alla Rappresentanza diplomatico-consolare. Per la documentazione da allegare vedi la sezione successiva. r) Persone per scambi di giovani o mobilità o alla pari Procedura: il nulla osta al lavoro è rilasciato nell’ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio o di mobilità di giovani, il nulla osta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. r.bis) Infermieri professionali Rientrano tra le ipotesi di ingresso al di fuori delle quote anche i docenti di scuole e università straniere operanti in Italia, di cui alla Legge n. 103 del 24 maggio 2002 (Modello DS). Domanda per l’autorizzazione all’ingresso fuori quota per l’ottenimento del visto di d’ingresso Casi in cui non è richiesto il nulla osta dello Sportello Unico Documenti necessari per l’ingresso per lavoro subordinato nei casi di: 2. giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti da organi di stampa o emittenti radio-televisive straniere Il visto di ingresso va richiesto direttamente alla Rappresentanza diplomatico-consolare. Per la documentazione da allegare è possibile consultare il database visti sul sito del Ministero degli Esteri. Ingresso in Italia Lavorare in Italia E’ possibile convertire questo tipo di permessi? |
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