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sans-papiers > guida legislativaPacchetto sicurezza - Un primo commento alle disposizioni previste dal decreto leggea cura dell’Avv. Marco Paggi23 maggio 2008C’è da dire, questa è una premessa doverosa, che non possiamo che limitarci a commentare i documenti ufficiali diffusi finora dal Ministero dell’Interno, ancora piuttosto vaghi e non redatti in articoli dai quali si evinca la formulazione delle norme introdotte. Nello schema di decreto legge si propongono alcune prime misure. Considerando la previsione di aggravante applicata ai reati commessi da persone in condizione di irregolarità, bisogna considerare che il giudice dispone di un margine di valutazione in relazione al comportamento ed alla situazione specifica dell’imputato, quindi, allo stato attuale, è possibile applicare sanzioni penali più severe nei confronti degli irregolari, questo rientra già nella diffusa prassi giudiziaria. Dal punto di vista più giuridico bisogna considerare che si prevede che un reato sia sanzionato in maniera più grave, applicando questa aggravante specifica prevista solo per gli stranieri, qualora il reato risulti commesso da uno straniero in condizione irregolare di soggiorno. Questa circostanza aggravante - che definire “speciale” è un delicato eufemismo - non basa l’aumento della pena sulla maggiore gravità del reato, cioè sul reato in se e per se o sulle circostanze in cui viene commesso, ma considera l’aumento di pena solo in base alla condizione soggettiva dell’interessato. Per quanto riguarda la previsione, nella proposta di decreto legge, di una estensione della possibilità di espulsione su ordine del giudice in caso di condanna penale, occorre dire che la legge, già dal 1998 nella versione originaria del Testo Unico sull’Immigrazione, prevede l’espulsione come sanzione alternativa o sostitutiva alla detenzione. Tuttavia bisogna notare che questa sanzione alternativa, o sostitutiva, di fatto è quasi totalmente inapplicata. Quindi, dal punto di vista dell’efficacia e dell’impatto sulla realtà concreta, questa misura di estensione della possibilità di disporre l’espulsione unitamente alla condanna penale sembra francamente ridicola perchè questi strumenti, già previsti, non vengono utilizzati per motivate ragioni neppure ora, quindi non si comprende perché essi debbano venire estesi quando si sono già dimostrati inefficaci ed è prevedibile che restino inutilizzati. Per quanto riguarda la previsione della confisca degli appartamenti affittati a stranieri irregolari, anche in questo caso, si tratta di una norma che appare all’opinione pubblica come un intervento di maggiore efficacia repressiva. A ben vedere però si tratta di fumo negli occhi. Di fatto con questa norma si andrebbe ad istituzionalizzare l’intermediazione nelle locazioni e quindi un maggior sistema di sfruttamento nei confronti degli immigrati. Intendiamoci, non dei delinquenti, ma di tutti quei migranti che sono in condizione irregolare, comprese le famose badanti che ogni tanto stanno a cuore ai nostri governanti, così come i lavoratori che vengono normalmente e quotidianamente sfruttati, per esempio nei nostri cantieri. Se si prevede e si regolamenta una sanzione di questo tipo per l’affitto a stranieri irregolari, è chiaro che si costringe ulteriormente lo straniero irregolare a doversi avvalere di un intermediario che funga da prestanome titolare del contratto di locazione, che sia italiano o straniero regolarmente soggiornante e che immancabilmente non esiterà ad applicare un sovrapprezzo per il rischio e comunque per il servizio che presta. Per quanto riguarda i nuovi poteri ai sindaci, si parla dell’attribuzione agli stessi della facoltà o del potere di adottare provvedimenti urgenti nel caso in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli, non solo per l’incolumità pubblica, ma anche per la sicurezza urbana. Al di là dell’uso di termini diversi è chiaro a chiunque che questi termini sono sostanzialmente sinonimi, non si riesce a vedere una differenza sostanziale fra l’esercizio di poteri contingibili ed urgenti già previsto e regolamentato dall’articolo 54 del T.U. sugli enti locali e queste modifiche che si limiterebbero ad introdurre dei termini sinonimi. Se si vorrà attribuire al sindaco la possibilità di ordinare, dalla mattina alla sera, la chiusura dei phone-center per asseriti motivi di sicurezza, questo lo staremo a vedere, certo è che il sindaco dispone del potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti solo a fronte di gravi pericoli, e non a fronte di eventi ritenuti gravi pericoli solo nella testa del sindaco o nel suo modo di vedere la realtà.
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