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sans-papiers > guida legislativaMatrimoni e richiesta di esibizione del permesso di soggiornoa cura dell’ Avv. Marco PaggiNuovi poteri ai sindaci e commento alla Sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee C/127/8 del 25 luglio 200823 settembre 2008La politica dell’attuale governo va nel senso dell’incremento dell’allarme sociale e nell’introduzione di sempre maggiori restrizioni, anche di carattere draconiano, rispetto alla condizione giuridica dello straniero. Il pacchetto sicurezza prevede che il sindaco segnali all’autorità di polizia la posizione di cittadini extracomunitari non legalmente soggiornanti. La formulazione della norma, molto semplice, sembra far pensare che in effetti il sindaco sia tenuto a segnalare la condizione irregolare dei cittadini stranieri di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni. Tra le funzioni del sindaco bisogna intendere le funzioni dell’amministrazione comunale ivi compreso l’ufficio di stato civile che celebra i matrimoni e che riceve richiesta di pubblicazione. Sembra quindi che la norma sia formulata per attribuire al sindaco, non tanto una facoltà, bensì un dovere. Naturalmente la giurisprudenza, la magistratura, devono ancora occuparsi dell’interpretazione di questa norma di fresca introduzione nel nostro ordinamento e quindi staremo a vedere quale sarà l’orientamento circa il carattere più o meno vincolante di questo dovere o facoltà del sindaco di segnalare la condizione di irregolarità all’autorità di polizia, con ovvia conseguenza di promuovere l’emanazione di un provvedimento di espulsione e la sua esecuzione, se non anche sanzioni penali nei confronto di coloro che abbiano già ricevuto un provvedimento di espulsione e non vi abbiano ottemperato. Dal punto di vista della funzione di stato civile, non vi è una legge specifica che imponga all’ufficiale di stato civile di verificare la regolarità di soggiorno dei richiedenti; egli dovrebbe limitarsi a verificare che i richiedenti siano legittimati dalla legge, richiedendo il nullaosta al matrimonio, rilasciato dalle autorità competenti del paese di provenienza, in caso di cittadini stranieri. Quello che incuriosisce è che, quasi contemporaneamente, una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee, del 25 luglio 2008 nel procedimento C127/08, si è pronunciata su una questione in qualche modo legata a questa, cioè sul diritto di ingresso e di soggiorno del coniuge extra-comunitario del cittadino dell’Unione Europea anche a fronte dell’esistenza di un matrimonio che può essere stato celebrato precedentemente o che può anche essere celebrato successivamente all’ingresso del territorio in cui lo straniero extra-comunitario si trova a soggiornare illegalmente. Con questa sentenza la Corte Europea si è pronunciata su quattro distinti ricorsi promossi da altrettante coppie miste contro il governo dell’Irlanda, che aveva negato il diritto di soggiorno ai coniugi extra-comunitari di cittadini europei, che avevano contratto matrimonio in Irlanda quando già soggiornavano in condizione di irregolarità e che in due casi erano già stati raggiunti da provvedimenti di espulsione. Si trattava di migranti entrati irregolarmente che, successivamente al loro ingresso nella Repubblica Irlandese, avevano contratto matrimonio con cittadini irlandesi e quindi intendevano beneficiare, in base allo status giuridico più favorevole della normativa che regola la circolazione dei comunitari e dei loro familiari in base alla Direttiva 38 dell’Unione Europea, del diritto di ottenere la carta di soggiorno per familiari extra comunitari di cittadini comunitari. Con questa sentenza la Corte Europea specifica che il diritto alla libera circolazione dei familiari di cittadini comunitari deve trovare applicazione a prescindere dal luogo e dalla data del matrimonio del cittadino di un paese terzo con il cittadino comunitario e anche a prescindere dalle modalità anche irregolari secondo cui ha fatto ingresso nello stato membro ospitante. Questa sentenza della Corte di giustizia dovrebbe produrre importanti conseguenze per quanto riguarda l’Italia con ricadute sull’efficacia dell’applicazione della legislazione recentemente adottata. Ci riferiamo al Decreto Legislativo 30/2007 come modificato dal successivo Decreto Legislativo 32. Per esempio, se una cittadini ecuadoriana avesse il marito italiano ed arrivasse alla frontiera aeroportuale di Milano Malpensa sprovvista di visto di ingresso, non potrebbe essere respinta nel caso in cui porti con sé documentazione valida per la legislazione italiana, ad esempio certificato di matrimonio tradotto e legalizzato presso l’autorità consolare, in grado di dimostrare di essere la congiunta di un cittadino italiano. Se questa norma, limitata al momento dell’ingresso alla frontiera, prevede questa possibilità di sanare l’irregolarità amministrativa, a maggior ragione dovrebbe valere per chi è all’interno del territorio e può dimostrare, con documentazione inequivocabile, l’esistenza del vincolo familiare. D’altra parte la formulazione di questa norma, così interpretata e letta, è pienamente compatibile con i principi affermati recentemente dalla Corte di Giustizia e quindi con il diritto, non assoggettabile ad automatiche esclusioni come si pretenderebbe, dei familiari extracomunitari di cittadini comunitari o italiani di circolare e soggiornare liberamente all’interno dell’UE unitamente ai loro familiari, esercitando le prerogative riconosciute dal D. lgs 30 e prima ancora dalla Direttiva 38/03/CE, inoltrando la richiesta del rilascio della carta di soggiorno di familiari extra comunitari di cittadini comunitari o italiani. Alla luce di questa sentenza della Corte di Giustizia sarà più facile il lavoro di chi proporrà un ricorso avanti all’autorità giudiziaria ordinaria nel territorio italiano per rivendicare il rilascio della carta di soggiorno in luogo del permesso di soggiorno ex art. 19 del D.lgs 286/1998 che le questure rilasciano in questi casi. Da un lato vi è questa sentenza che riafferma un principio che sembrava sacrosanto ma che era stato messo in discussione dall’applicazione delle questure attraverso una prassi chiaramente contrastante con le norme in vigore (D lgs. 30 del 2007) e quindi dovrebbe permettere, quanto meno a coloro che sono coniugati con cittadini comunitari o italiani, di risolvere il problema. Dall’altro vi è però la nuova normativa recentemente introdotta (D. lgs. 32 2008) che dispone una facoltà, o forse un obbligo, da parte del sindaco, di segnalare alle autorità di polizia la posizione irregolare degli stranieri. La situazione, alla luce di questa sentenza della Corte di Giustizia, sembra veramente paradossale, quanto meno con riferimento ai cosiddetti matrimoni misti cioè ai matrimoni tra cittadini extracomunitari e cittadini comunitari o cittadini italiani. C’è da augurarsi che gli interessati alla celebrazione del matrimonio non siano costretti a sotterfugi, come ad esempio celebrare un matrimonio all’estero per poi far valere il diritto in Italia. Dall’altra parte c’è da augurarsi anche che la tempistica non sia sempre così coincidente e che quindi, tra il momento della segnalazione, il momento in cui questa previene all’autorità di polizia, e il momento in cui l’autorità di polizia reagisce alla segnalazione intervenendo, non ci sia tempo sufficiente per reprimere l’esercizio del diritto a formare una famiglia. Con questo non si vuole negare l’esistenza di casi, che riteniamo comunque essere assolutamente marginali, di matrimoni di comodo, contratti tra un cittadino italiano ed una cittadina straniera, o vice versa, per garantire allo straniero senza permesso di soggiorno un soggiorno stabile, una vita più sicura, a prescindere dalla effettiva esistenza di un vincolo affettivo e matrimoniale tra i due. La legge già prevede che, nel caso di matrimonio tra cittadino italiano e cittadina straniera o vice versa vi sia comunque una serie successiva di accertamenti atti proprio a verificare l’effettività della convivenza tra i coniugi e quindi la veridicità del vincolo matrimoniale. In questi casi, qualora non vi sia un’effettiva convivenza tra marito e moglie (salvo che nascano bambini) vi può essere, nella legittima applicazione della legge, la revoca del permesso di soggiorno ottenuto a seguito del matrimonio. Quindi, visto che esistono già gli strumenti per sanzionare gli abusi e che peraltro questi strumenti, com’è noto, sono utilizzati (le autorità di polizia svolgono controlli sistematici sulle cosiddette coppie miste laddove uno dei due si sia regolarizzato attraverso il matrimonio), non è comprensibile questa ulteriore disposizione che in realtà impedisce tutti i matrimoni, non solo quelli abusivi o quelli di comodo. |
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